Cassazione Penale, Sentenza n. 40824/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha revocato, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., la sospensione condizionale di una pena di 1 anno concessa con sentenza definitiva per un reato commesso il 28/11/2011. Il ricorrente deduce: (i) errore di applicazione dell'art. 163 cod. pen., sostenendo che al momento del primo reato era infraventunenne e quindi il limite di cumulabilità doveva essere di 2 anni e 6 mesi (art. 163, terzo comma); (ii) errore di applicazione dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), perché la seconda condanna (reato commesso 26/04/2015, condanna definitiva 9/01/2018) si sarebbe poi estinta per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale (provvedimento del 9/4/2018), sicché non avrebbe dovuto incidere ai fini della revoca.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che il limite maggiorato ex art. 163 si applichi se non entrambi i reati sono stati commessi entro l'età che giustifica il maggior limite; il secondo reato era stato commesso quando il ricorrente era maggiorenne, per cui il limite di cumulabilità rilevante era di 2 anni e la revoca era obbligatoria. Sul secondo motivo la Corte ha affermato che la declaratoria di estinzione degli effetti penali ex art. 47 Ord. pen. non impedisce l'operare della causa di revoca automatica prevista dall'art. 168, primo comma, n. 2; dunque l'estinzione degli effetti non elimina il vizio che giustificava la revoca. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
primo comma, n. 2; terzo comma
Disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena; il primo comma, n. 2, prevede la revoca di diritto quando il beneficiario riporta altra condanna che, cumulata, supera i limiti dell'art. 163; il terzo comma è richiamato in relazione alla possibilità di revoca per violazioni connesse a misure alternative.
art. 163 cod. pen.
secondo e terzo comma (limiti maggiori per ragioni di età)
Stabilisce i limiti massimi di pena oltre i quali la sospensione non può essere concessa; i limiti maggiorati per età si considerano solo se entrambi i reati oggetto di cumulo sono stati commessi entro l'età che giustifica l'ampliamento, altrimenti si applicano i limiti ordinari.
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Prevede la declaratoria di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale in caso di esito positivo di misure alternative; tuttavia tale declaratoria non elimina la condizione legale che determina la revoca automatica della sospensione ex art. 168, primo comma, n. 2.
art. 164 cod. pen.
secondo comma, n. 1 (richiamato in motivazione)
Riguarda i casi in cui il beneficio è indebitamente concesso nonostante precedenti condanne; la giurisprudenza permette la revoca anche se successivamente l'effetto penale di quelle condanne è stato estinto.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola la condanna alle spese processuali nella fase di legittimità; è stata applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- Per il calcolo cumulativo ai fini della revoca della sospensione condizionale si tiene conto dell'età del reo al momento della commissione di ciascun reato: i limiti maggiorati ex art.163 valgono solo se entrambi i reati sono stati commessi nell'età che giustifica il maggior limite.
- La revoca di diritto ex art.168, primo comma, n.2 opera quando la pena cumulata supera i limiti di cui all'art.163, anche se la seconda condanna è stata poi dichiarata estinta negli "effetti penali" a seguito di esito positivo di una misura alternativa (art.47 Ord. pen.).
- La declaratoria di estinzione degli effetti penali non cancella il 'vizio genetico' che ha consentito la concessione del beneficio; quindi non impedisce la revoca automatica della sospensione già concessa.
- In situazioni analoghe è fondamentale verificare le date di commissione dei reati e l'età del soggetto in ciascuna di esse; non è determinante solo la successiva estinzione degli effetti della condanna per evitare la revoca.
- La revoca della sospensione condizionale può essere disposta d'ufficio dal giudice dell'esecuzione quando ricorrono le condizioni di legge; i provvedimenti successivi di esecuzione/estinzione non sempre precludono tale revoca.
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