Cassazione Penale, Ordinanza n. 35574/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 29 gennaio 2026 con cui la Corte d’appello di Bari, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di applicazione della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze irrevocabili di condanna. Il giudice dell’esecuzione aveva rilevato che tra i reati erano intercorsi circa tre anni, ritenendo le condotte occasionali e riconducibili a una generica inclinazione a delinquere, anziché a un unitario disegno criminoso. In Cassazione il ricorrente ha sollecitato una diversa valutazione dei dati storici, valorizzando anche una lunga detenzione intervenuta tra i fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, giudicandolo interamente versato in fatto e diretto a ottenere una nuova valutazione degli elementi storici. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell’esecuzione: per riconoscere la continuazione occorre verificare che, al momento del primo reato, i successivi fossero già programmati almeno nelle linee essenziali; non basta la presenza di singoli indici se i reati risultano frutto di determinazioni estemporanee. La distanza temporale di circa tre anni è stata considerata idonea a segnalare una significativa soluzione di continuità e a escludere un’unica deliberazione iniziale; la detenzione intermedia, secondo il ricorso, non imponeva una diversa conclusione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La continuazione tra reati presuppone che, al momento della commissione del primo, i successivi siano stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; non è sufficiente che le condotte rientrino in una generica inclinazione a delinquere.
- La presenza di uno o più indici sintomatici della continuazione non è sufficiente quando i reati risultino comunque frutto di determinazioni estemporanee.
- Un significativo intervallo cronologico tra i reati può costituire indice di soluzione di continuità e, se incompatibile con un’unica deliberazione iniziale, escludere il riconoscimento della continuazione.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, contestando la motivazione del giudice dell’esecuzione, si risolva nella richiesta di una diversa valutazione dei dati storici.
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