Cassazione Civile, Ordinanza n. 16083/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'annualità 2006 contestando l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% invece di quella ordinaria su tre fatture. Il consorzio aveva impugnato l'atto e ottenuto esito favorevole nei primi due gradi di merito; l'Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo contro la sentenza della CTR. Nelle more del giudizio di legittimità, però, il consorzio ha aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ha depositato la relativa domanda e la prova del pagamento dell'importo dovuto pari al 5% del valore della controversia. La difesa del contribuente ha poi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, mentre l'Agenzia non ha presentato osservazioni nella fase finale di trattazione.
La decisione
La Corte ha rilevato che ricorrevano i presupposti della definizione agevolata: giudizio pendente in cassazione alla data rilevante, soccombenza dell'Agenzia nei precedenti gradi, importo versato pari al 5% del valore della controversia e mancata presentazione, entro il termine previsto, dell'istanza di trattazione ex art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate e non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato, perché l'estinzione è dipesa da un fatto sopravvenuto e non dall'esito del ricorso introduttivo.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione opera, a determinate condizioni, con pagamento del 5% del valore della lite; in assenza di istanza di trattazione entro il termine, il processo si estingue.
legge 17 dicembre 2018, n. 136
norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata quale base della definizione agevolata.
art. 391 c.p.c.
il giudizio di cassazione va dichiarato estinto quando il debitore si avvale della definizione agevolata e nessuna delle parti chiede la trattazione nei termini previsti.
art. 372 c.p.c.
i documenti prodotti con memoria non sono stati oggetto di specifica contestazione circa la loro mancata notificazione; la Corte ne ha quindi tenuto conto.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando l'estinzione deriva da fatti sopravvenuti e non dal rigetto dell'impugnazione.
legge 24 dicembre 2012, n. 228
richiamata come fonte della disciplina dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti in Cassazione, l'adesione del contribuente alla definizione agevolata e il pagamento dell'importo dovuto determinano l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, purché ricorrano le condizioni previste dalla norma speciale.
- La mancata presentazione, entro il termine stabilito, dell'istanza di trattazione da parte di una delle parti è decisiva ai fini dell'estinzione del giudizio di legittimità in presenza di definizione agevolata.
- La documentazione prodotta dalla parte che invoca la definizione agevolata può essere valutata se non vi è specifica contestazione della controparte sulla sua conoscenza o sulla ritualità della produzione.
- Quando la cessazione della controversia dipende da un fatto sopravvenuto che estingue l'obbligazione tributaria, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
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