Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18656/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta contro un'ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Il giudice di merito, accogliendo l'appello dell'ente, ha ritenuto valida la notificazione di due verbali effettuata a mezzo posta con consegna al portiere dello stabile e successiva spedizione della raccomandata informativa. Con il ricorso per cassazione, il destinatario ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 6, della L. n. 890 del 1982, sostenendo che, in una lettura costituzionalmente orientata e in analogia con l'art. 8 della stessa legge, non basterebbe la sola spedizione della raccomandata informativa, ma occorrerebbe anche la prova della sua ricezione da parte del destinatario, altrimenti la tutela del destinatario sarebbe insufficiente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, quando la notificazione a mezzo posta dell'atto sia eseguita mediante consegna a persona diversa dal destinatario, e in particolare al portiere, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della L. n. 890 del 1982, il perfezionamento della notifica rispetto al destinatario si verifica con la sola spedizione della raccomandata informativa, senza necessità dell'avviso di ricevimento o della prova della effettiva ricezione. Ha inoltre richiamato la diversità rispetto all'ipotesi di irreperibilità ex art. 8 della L. n. 890 del 1982 e la coerenza costituzionale di tale differenziazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna pronuncia sulle spese per mancata notificazione del controricorso; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 6, L. n. 890 del 1982

    nel testo applicabile ratione temporis, come introdotto dall'art. 36, comma 2-quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv. con L. n. 31 del 2008

    Nella notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, ai fini del perfezionamento della notifica rispetto al destinatario è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa; non è necessario l'avviso di ricevimento né la prova della sua effettiva ricezione.

  • art. 8, L. n. 890 del 1982

    È richiamato come termine di confronto per evidenziare che l'ipotesi di irreperibilità presenta una disciplina diversa, più garantista, che richiede un quid pluris rispetto alla sola spedizione della raccomandata.

  • art. 140 c.p.c.

    È citato per comparazione con le notifiche a irreperibile, rispetto alle quali il legislatore richiede adempimenti ulteriori per compensare il maggior deficit di conoscibilità.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata a fondamento del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 36, comma 2-quater, d.l. n. 248 del 2007

    È richiamato come disposizione che ha introdotto il comma 6 dell'art. 7 della L. n. 890 del 1982.

Massime di principio

  • Nella notifica a mezzo posta eseguita a mani di un soggetto diverso dal destinatario ma astrattamente abilitato a ricevere l'atto, il perfezionamento nei confronti del destinatario richiede la sola spedizione della raccomandata informativa prevista dalla legge, non anche la prova della sua ricezione.
  • La disciplina della notifica al destinatario tramite raccomandata informativa quando la consegna sia avvenuta a persona diversa va distinta da quella prevista per l'irreperibilità del destinatario: nel primo caso il legislatore consente una forma semplificata perché esiste già una consegna materiale dell'atto a un soggetto qualificato.
  • La diversità di trattamento tra notificazione a persona diversa dal destinatario e notificazione a irreperibile è razionalmente giustificata e non viola i parametri costituzionali evocati, poiché nei primi casi è ragionevole una maggiore probabilità di conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
  • In sede di legittimità, la censura che pretenda l'estensione analogica delle garanzie previste per altre modalità notificatorie è infondata quando la lettera della norma e la struttura della fattispecie mostrano una disciplina diversa e non irragionevole.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioni
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.