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Sentenza

Sentenza n. 187/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento della Del. n. 786 del 16.7.2025, con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM), rinviando ad un successivo provvedimento il conferimento dell’incarico, ha approvato la graduatoria, pubblicata il 26.6.2025, relativa all’avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato all’attribuzione dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Pediatria Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM), indetto ai sensi degli artt. 15 e 15 ter D.Lg.vo n. 502/1992 con Delibere n. 268 del 20.3.2019 e n. 943 del 23.11.2023, nella quale si sono collocati: -al 1° posto la dott.ssa Maria Elisabetta Baldassarre, con il punteggio complessivo di 62,05 punti, di cui 27,05 punti per i titoli e 35 punti per il colloquio orale; -al 2° posto la dott.ssa Carmela Montemurro, con il punteggio complessivo di 56,80 punti, di cui 16,80 punti per i titoli ed il punteggio massimo di 40 punti per il colloquio orale; -al 3° posto la dott.ssa Vincenza Rosaria Targiani, con il punteggio complessivo di 52,32 punti, di cui 17,32 punti per i titoli e 35 punti per il colloquio orale;

Giustizia amministrativa202500405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria e successivi conferimenti dell'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Pediatria dell'ASM, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificatasi al terzo posto, ha impugnato la deliberazione con cui l'ASM aveva approvato la graduatoria della selezione per titoli e colloquio finalizzata al conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa di Pediatria, deducendo il proprio interesse in ragione della possibile rinuncia della prima classificata e dell'asserita illegittimità della posizione della seconda classificata. Ha lamentato: violazione della disciplina sull'accesso e del diritto di difesa per la mancata ostensione integrale degli atti; violazione dell'art. 25 del CCNL e dell'avviso di selezione, nonché sviamento, per l'ammissione o la valorizzazione del servizio prestato dalla seconda classificata; violazione degli artt. 3 e 12 della l. n. 241/1990 per l'attribuzione di punteggi numerici senza adeguata esplicitazione dei criteri di ponderazione; violazione dell'imparzialità per la valutazione asseritamente disomogenea e sproporzionata dei titoli, nonostante l'esperienza della ricorrente nella struttura e lo svolgimento delle funzioni di Direttore facente funzioni; violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento per l'assenza, nei verbali, della tracciabilità delle discussioni e delle comparazioni tra candidati. Con motivi aggiunti ha contestato il parziale accesso agli atti e reiterato le censure, chiedendo anche l'acquisizione della documentazione mancante. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato le deliberazioni successive con cui l'incarico era stato dapprima conferito alla prima classificata e poi, dopo la sua rinuncia, alla seconda classificata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le censure relative all'acquisizione dei documenti, poiché l'ASM aveva trasmesso alla ricorrente tutta la documentazione richiesta, comprese le schede individuali e le griglie di valutazione, e la stessa ricorrente lo aveva confermato in udienza. Per tutte le restanti censure ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro e disponendo la possibilità di riassunzione ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che il procedimento previsto dall'art. 15, comma 7-bis, lett. b), d.lgs. n. 502/1992, anche nella formulazione introdotta dalla l. n. 118/2022, non costituisca un concorso ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. La selezione riguarda infatti il conferimento temporaneo di un incarico nell'ambito di un rapporto di lavoro dirigenziale già costituito, non l'acquisizione a tempo indeterminato della qualifica dirigenziale né una progressione verticale a una categoria superiore; inoltre, mancano vere e proprie prove concorsuali. La previsione legislativa di una valutazione comparativa, di criteri predeterminati, di una graduatoria e dell'obbligo per il Direttore Generale di nominare il candidato con il miglior punteggio non muta la natura privatistica e non autoritativa degli atti, riferibili alla gestione del rapporto di lavoro. Il TAR ha richiamato, quale conferma decisiva, la sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione n. 3868 del 20 febbraio 2026. Le spese sono state compensate e i contributi unificati dichiarati irripetibili.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 7-bis, lett. b), d.lgs. n. 502/1992

    “sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio”; “la Commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati”; “il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio”

    La procedura comparativa per il conferimento dell'incarico di struttura complessa non è equiparabile a un concorso pubblico ai fini del riparto di giurisdizione, poiché riguarda un incarico temporaneo nell'ambito di un rapporto dirigenziale già costituito.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    Attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro privatizzati e ai procedimenti selettivi per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    Riserva alla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici e di concorsi interni per progressione verticale a una categoria superiore, ipotesi non ravvisate nel conferimento dell'incarico di struttura complessa.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riassunzione del processo davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione entro il termine previsto dalla norma.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato per avvisare le parti della possibile improcedibilità delle domande relative all'acquisizione documentale, divenute prive di interesse dopo l'integrale ostensione degli atti.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti.

Massime di principio

  • Le controversie relative al conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura complessa disciplinati dall'art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, anche quando la procedura preveda valutazione comparativa dei curricula, criteri predeterminati, attribuzione di punteggi, graduatoria e obbligo di nominare il candidato con il punteggio migliore.
  • Il conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa non costituisce un concorso pubblico ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, perché non comporta l'acquisizione della qualifica dirigenziale né la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  • L'incarico dirigenziale di struttura complessa ha natura temporanea e si colloca nell'ambito di un rapporto dirigenziale già instaurato; non integra una progressione verticale a una categoria o area superiore, sicché gli atti della relativa procedura sono espressione di poteri privatistici di gestione del rapporto di lavoro.
  • La carenza di vere e proprie prove concorsuali e la natura comparativa della valutazione di curricula, titoli ed esiti del colloquio sono elementi incompatibili con la qualificazione della procedura come concorso pubblico rilevante ai fini della giurisdizione amministrativa.
  • La domanda di accesso o di acquisizione documentale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'amministrazione ostende integralmente gli atti richiesti e tale circostanza è confermata dall'interessato in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesse

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