Circolare n. 2 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le principali novità introdotte dai decreti delegato e sanzioni che riformano il TUR e il TUIC: introduzione generalizzata dell'autoliquidazione dell'imposta di registro con relativi controlli, criteri e modalità per cessioni d'azienda e determinazione della base imponibile, novità su divisioni ereditarie, procedure di registrazione e riscossione per atti giudiziari, modifiche all'imposta di bollo e alle tasse per servizi ipotecari e catastali, estensione e semplificazione dell'accesso telematico alle banche dati, aggiornamento d'ufficio delle intestazioni catastali in caso di decesso e rimodulazione del sistema sanzionatorio. Le nuove disposizioni operano prevalentemente dal 1 gennaio 2025.
Decreti legislativi nn. 139/2024 e 87/2024 - Modifiche in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, imposta di bollo e tributi minori
Punti principali
Obiettivi generali
Razionalizzare e semplificare la disciplina dei tributi (registro, bollo, ipotecarie e catastali), introdurre l'autoliquidazione dell'imposta di registro, potenziare i servizi telematici e ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti.
Autoliquidazione imposta di registro
Per gli atti diversi da quelli giudiziari e dalla registrazione a debito, la liquidazione dell'imposta compete al soggetto obbligato; gli uffici svolgono controlli basati sugli elementi dell'atto e procedure automatizzate e, in caso di maggior imposta, notificano avviso di liquidazione con invito al pagamento entro 60 giorni, con riduzione della sanzione a un terzo se il pagamento avviene nei termini.
Controlli e chiarimenti procedurali
Gli atti trasmessi telematicamente tramite modello unico informatico restano disciplinati dall'articolo 3‑bis del d.lgs. 463/1997; l'avviso di liquidazione derivante dai controlli formali è escluso dal preventivo contraddittorio.
Cessioni di azienda: aliquote e ripartizione del corrispettivo
Nelle cessioni d'azienda o rami d'azienda è possibile applicare separatamente le aliquote previste per le diverse tipologie di beni quando nell'atto è indicata una ripartizione del corrispettivo; i crediti seguono l'aliquota prevista per cessioni di crediti; le passività si imputano in proporzione al valore degli attivi. L'ufficio verifica la congruità della ripartizione.
Determinazione base imponibile per aziende
La base imponibile per trasferimenti d'azienda si assume come valore venale complessivo dei beni che compongono l'azienda (incluso avviamento, con le esclusioni previste), detratte le passività documentate; l'ufficio può procedere ad accessi e verifiche anche con criteri IVA.
Divisioni ereditarie e collazione
Nelle comunioni ereditarie la massa comune e le quote tengono conto anche dei beni donati in vita dal de cuius soggetti a collazione; tali beni non sono soggetti a imposta di registro in sede di divisione, ai fini dell'accertamento della massa comune.
Atti giudiziari: registrazione e riscossione
Per i provvedimenti giudiziari che condannano al pagamento o ordinano consegne la registrazione è eseguita a prescindere dal pagamento; l'ufficio richiede il pagamento prioritariamente alla parte condannata o al debitore del decreto ingiuntivo esecutivo, notificando in via sussidiaria ad altri solo se l'azione principale risulta infruttuosa e sospendendo i termini nei confronti dei sussidiari fino a tale esito.
Diritti edificatori e contratti preliminari
I contratti che trasferiscono diritti edificatori rientrano nella categoria degli atti con prestazioni a contenuto patrimoniale e sono assoggettati all'imposta proporzionale del 3%; per i contratti preliminari con dazione di somme si applica l'aliquota dello 0,5% o la minore imposta del contratto definitivo, con imputazione dell'imposta pagata.
Semplificazioni telematiche e adeguamenti terminologici
Aggiornati riferimenti terminologici (es. ufficio del registro -> Agenzia delle entrate) e previste modalità telematiche per la presentazione delle richieste di registrazione mediante modelli approvati dal direttore dell'Agenzia; conservazione telematica degli atti e trasmissione all'archivio notarile dopo 10 anni.
Imposte ipotecarie e catastali
Coordinamento con il TUR e il regime di autoliquidazione per successioni; i contratti che trasferiscono diritti edificatori sono ricompresi nella Tabella TUIC e soggetti all'imposta ipotecaria fissa prevista (200 euro per la trascrizione).
Imposta di bollo e dichiarazioni integrative
Per gli atti da registrare in termine fisso l'imposta di bollo si assolve al momento della registrazione tramite F24; possibile uso del contrassegno telematico per documenti analogici; introdotta la possibilità di integrare la dichiarazione di bollo per correggere errori entro i termini di decadenza.
Tasse per servizi ipotecari e catastali e tributi speciali
Sostituita la Tabella delle tasse ipotecarie con la nuova Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali: gratuità per molte consultazioni catastali telematiche, forfettizzazione di alcune voci e riduzioni per accessi telematici; efficacia dal 1° gennaio 2025 per le richieste presentate da tale data.
Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale
Razionalizzazione delle modalità di accesso, eliminazione della maggiorazione del 50% per consultazione diretta ipotecaria, ampliamento delle esenzioni per soggetti che svolgono funzioni di pubblico interesse, gratuità della consultazione catastale e messa a disposizione telematica dei fogli di mappa.
Aggiornamento intestazioni catastali per decesso
L'Agenzia effettua d'ufficio l'aggiornamento delle intestazioni catastali per l'estinzione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione in caso di decesso, in esenzione da tributi; se dal decesso deriva diritto di accrescimento i beneficiari devono presentare voltura entro un anno, in esenzione, pena l'applicazione delle sanzioni previste.
Disposizioni finali ed entrata in vigore
Coordinamento dei rinvii normativi e abrogazioni; regola generale di applicazione delle nuove disposizioni agli atti formati, pubblicati o presentati e alle successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025 salvo diverse specifiche.
Modifiche al sistema sanzionatorio
Rimodulazione delle sanzioni per le violazioni relative a registro, imposte ipotecarie/catastali e bollo con riduzione delle misure previste: ad esempio omessa richiesta di registrazione al 120% dell'imposta, ritardo fino a 30 giorni 45%, insufficiente dichiarazione 70%; analoghe riduzioni anche per violazioni ipotecarie e di bollo, efficaci per violazioni dal 1° settembre 2024.
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