Circolare n. 7 del 4/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modalità operative per l'applicazione delle novità introdotte dai commi 87 e 88 della legge di bilancio 2025: l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative a polizze vita (art.13, comma 2-ter, Tariffa DPR 642/1972) è dovuta e versata annualmente dalle imprese a decorrere dal 2025; per i contratti in corso al 1° gennaio 2025 l'imposta maturata fino al 2024 è versata secondo un piano di rateazione 50% (30/06/2025), 20% (30/06/2026), 20% (30/06/2027) e 10% (30/06/2028). Sono inoltre fornite precisazioni sulle modalità di versamento virtuale (modello F24), sull'effetto in diminuzione della prestazione alla scadenza o al riscatto, sui casi delle imprese estere e sull'interazione con l'imposta speciale annuale sulle attività oggetto di emersione.
Articolo 1, commi 87 e 88, legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Versamento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni ai clienti relative ai contratti di assicurazione sulla vita
Punti principali
Versamento annuale a decorrere dal 2025
L'imposta di bollo per le comunicazioni relative ai contratti dei rami vita III e V è dovuta annualmente e va versata dalle imprese con le modalità ordinarie previste dal D.M. 24 maggio 2012 (modalità virtuale, modello F24), applicabile sia ai contratti nuovi sia a quelli in essere.
Piano di rateazione per le imposte maturate fino al 2024
Per i contratti in corso al 1° gennaio 2025 l'ammontare complessivo dell'imposta maturata fino al 31/12/2024 va versato in quote: 50% entro il 30/06/2025; 20% entro il 30/06/2026; 20% entro il 30/06/2027; 10% entro il 30/06/2028.
Effetto sulla prestazione erogata
L'importo corrispondente all'imposta di bollo versata annualmente o secondo il piano rateale è computato in diminuzione della prestazione erogata al cliente alla scadenza o al riscatto della polizza, anche se non ancora effettivamente versato all'Erario.
Versamento virtuale e acconti
Il versamento avviene in modalità virtuale mediante modello F24 ai sensi del D.M. 24/05/2012 e degli artt. 15 e 15-bis del DPR 642/1972; l'acconto è rilevante nella misura del 100% dell'imposta provvisoriamente liquidata e si versa entro il 16 aprile di ciascun anno. È ammessa la compensazione orizzontale dei crediti tributari.
Polizze emesse da imprese estere (Libera prestazione di servizi)
Le imprese estere devono assolvere l'imposta direttamente in Italia o tramite rappresentante fiscale solidalmente responsabile, purché richiedano l'autorizzazione al pagamento virtuale e abbiano esercitato l'opzione prevista dall'art.26-ter; in mancanza, se le polizze sono amministrate da fiduciaria o intermediari residenti, l'imposta continua ad essere versata da questi ultimi; altrimenti si applica l'IVAFE perché le polizze si considerano detenute all'estero.
Casi di scadenza o riscatto nel periodo transitorio
Per i contratti che scadono o vengono riscattati entro il 30/06/2028 rimangono ferme le quote del piano di rateazione per l'imposta relativa agli anni fino al 2024; per l'imposta dovuta a partire dal 2025 si applicano le regole del versamento annuale.
Interazione con l'imposta speciale annuale sulle attività di emersione
L'imposta di bollo speciale annuale (4 per mille) dovuta sulle attività emerse è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo sulle comunicazioni: per l'annualità 2025 e seguenti va detratta l'imposta di bollo dovuta annualmente ai sensi del comma 87; per le annualità fino al 2024 lo scomputo può avvenire rispetto all'imposta accantonata per ciascun anno.
Istruzioni operative e vigilanza
La circolare fornisce chiarimenti applicativi (in parte superando precedenti chiarimenti) e incarica le Direzioni regionali di vigilare sull'osservanza delle istruzioni da parte delle Direzioni provinciali e degli Uffici dipendenti.
Testo integrale
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