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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03770/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione ex legge n. 89 del 2001. La Corte d'appello di Napoli aveva accolto in parte l'opposizione proposta dal Ministero della Giustizia avverso il decreto del magistrato designato, confermando però il diritto dell'avvocato intimato a ottenere un indennizzo di euro 1.890,00. Il punto decisivo era l'applicabilità della presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della legge n. 89 del 2001, introdotta dalla legge n. 208 del 2015, in ipotesi di estinzione del processo presupposto per mancata riassunzione dopo interruzione. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), legge n. 89 del 2001, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'operatività della presunzione solo perché il processo presupposto era stato introdotto prima del 1° gennaio 2016, richiamando in modo non corretto il precedente di legittimità n. 25542 del 2019.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001 per l'estinzione del giudizio presupposto, si applica ai soli giudizi di equa riparazione introdotti dopo l'entrata in vigore della legge n. 208 del 2015, cioè dopo il 1° gennaio 2016. Poiché la domanda di equa riparazione nel caso concreto era stata proposta in data anteriore, la Corte d'appello non avrebbe dovuto applicare quella presunzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 375, comma 2, n. 4-quater, c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 5-ter legge n. 89 del 2001

    Base dell'opposizione decisa dalla Corte d'appello avverso il decreto del magistrato designato in materia di equa riparazione.

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. c), legge n. 89 del 2001

    Introduce una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo in caso di estinzione del processo presupposto per rinuncia o inattività delle parti; secondo la Corte, si applica solo ai giudizi di equa riparazione introdotti dopo il 1° gennaio 2016.

  • artt. 306 e 307 c.p.c.

    Sono i casi di estinzione del processo ai quali la presunzione legale fa riferimento.

  • art. 11 preleggi

    Richiamato per affermare il criterio di applicazione temporale della nuova disciplina ai procedimenti introdotti dopo l'entrata in vigore della legge del 2015.

  • legge n. 208 del 2015

    Ha introdotto la disciplina che prevede la presunzione legale relativa in tema di equa riparazione.

  • legge n. 89 del 2001

    Disciplina l'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo.

Massime di principio

  • Le presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo introdotte dall'art. 2, comma 2-sexies, legge n. 89 del 2001 operano solo per i giudizi di equa riparazione instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 208 del 2015, ossia dal 1° gennaio 2016.
  • La nuova disciplina sulle presunzioni in materia di equa riparazione incide sul regime della prova e della valutazione probatoria, sicché la sua applicazione retroattiva a domande già proposte altererebbe il quadro processuale e non è consentita in difetto di espressa previsione.
  • In caso di estinzione del processo presupposto per rinuncia o inattività delle parti, la presunzione legale di disinteresse della parte a coltivare il giudizio può essere utilizzata dall'Amministrazione solo nei procedimenti di equa riparazione soggetti temporalmente alla nuova disciplina.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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