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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38735/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna (art. 495 c.p.) per aver reso dichiarazioni mendaci alle forze di polizia durante l'identificazione dattiloscopica, sostenendo che la prova dell'identità si fonda esclusivamente sul tabulato "AFIS" e sul codice unico identificativo (C.U.I.), e deduce un vizio di inosservanza di norme processuali in relazione all'utilizzo di tale strumentazione di identificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittimo e attendibile l'uso del codice unico identificativo (C.U.I.) del sistema AFIS come modalità sicura di identificazione, confermando la ricostruzione dei giudici di merito e la condanna per il reato di cui all'art. 495 c.p. Inoltre, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Delitto contestato: dichiarazioni mendaci alle forze di polizia; norma applicata per la condanna dell'imputato che aveva fornito false generalità.

  • decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, artt. 4 e 43

    Previsione originaria che richiedeva l'annotazione del codice di identificazione nel casellario; richiamata per evidenziare la funzione storica e documentale del codice identificativo.

  • art. 347 cod. proc. pen.

    Norma che, nel contesto, viene richiamata per sottolineare l'estensione normativa dei mezzi di identificazione delle persone coinvolte nel procedimento.

  • art. 349, comma 2, cod. proc. pen.

    "può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti ... In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo"

    La norma autorizza espressamente l'esecuzione di rilievi dattiloscopici e la comunicazione del codice univoco identificativo (C.U.I.) al pubblico ministero, fondando la legittimità e l'attendibilità dell'uso del C.U.I. come mezzo di identificazione nel processo penale.

  • Sistema AFIS / codice unico identificativo (C.U.I.)

    Il sistema AFIS e il relativo codice univoco identificativo sono stati qualificati dalla Corte come la modalità più sicura di identificazione di una persona; il C.U.I. può costituire base affidabile per l'accertamento dell'identità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese processuali e sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende), applicata per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Il codice unico identificativo (C.U.I.) del sistema AFIS è considerato dalla giurisprudenza della Cassazione una prova altamente affidabile dell'identità; l'identificazione dattiloscopica valida da sola se correttamente eseguita e documentata.
  • L'opposizione all'uso del solo riscontro AFIS richiede elementi concreti e tecnici per mettere in dubbio l'affidabilità del sistema; mere contestazioni formali o generiche rischiano di essere ritenute insufficienti e il ricorso inammissibile.
  • Dichiarare false generalità a pubblici ufficiali può integrare il reato previsto dall'art. 495 c.p.; la presenza di identificazioni precedenti con alias non esclude la rilevanza probatoria del C.U.I.
  • L'art. 349 c.p.p. autorizza espressamente rilievi dattiloscopici e la comunicazione del codice identificativo al pubblico ministero, legittimando l'impiego di tali accertamenti nel procedimento penale.
  • Chi intende impugnare una identificazione basata su AFIS dovrebbe predisporre una difesa tecnico-forense (perizia, consulenza di parte) atta a dimostrare errori materiali, contaminazioni o anomalie nel confronto dattiloscopico.
  • In caso di ricorso infondato o inammissibile in Cassazione, è probabile l'imposizione di spese processuali e di una sanzione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente la fondatezza del motivo prima di proporre il ricorso.

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