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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8115/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato ex art. 385 c.p., deducendo violazione di legge per il rigetto dell'istanza di restituzione in termini per proporre il giudizio abbreviato (motivo aggiunto depositato il 15/04/2023). L'interesse del ricorrente era di beneficiare della disciplina introdotta dal D.Lgs. n.150/2022 (art. 442, comma 2-bis c.p.p.) che prevede una riduzione ulteriore di 1/6 della pena in sede esecutiva quando non è stata proposta impugnazione; il ricorrente ha inoltre prospettato che, se ammesso al rito abbreviato, avrebbe rinunciato agli altri motivi di appello e chiesto la conversione in pena pecuniaria con le riduzioni previste. In via subordinata ha sollevato profili di illegittimità costituzionale e violazione di diritti garantiti dagli artt. 3, 24, 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU per un presunto trattamento differenziato a seconda della tempestività processuale delle autorità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 442, comma 2-bis, introdotto dal D.Lgs. n.150/2022 non si applica retroattivamente ai procedimenti pendenti in fase di impugnazione (principio tempus regit actum) e che il beneficio premiale presuppone l'irrevocabilità della sentenza di primo grado per mancata impugnazione. Di conseguenza non è possibile ottenere la restituzione del termine per proporre il giudizio abbreviato dopo che è già stato svolto il giudizio di appello; la rinuncia ai motivi non presentata non può annullare un appello già espletato. La Corte ha inoltre ritenuto infondate le questioni costituzionali proposte e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della Casa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.150/2022

    art. 24, lett. c) (introduzione dell'art. 442, comma 2-bis c.p.p.)

    Ha introdotto l'art. 442, comma 2-bis c.p.p. che prevede una riduzione di un sesto della pena in sede esecutiva quando né l'imputato né il difensore hanno proposto impugnazione; la Corte ha stabilito che tale norma non si applica retroattivamente ai procedimenti già pendenti in fase di impugnazione (principio tempus regit actum).

  • Codice di procedura penale

    art. 442, comma 2-bis; art. 676, comma 1; art. 667, comma 4; art. 616

    L'art. 442 comma 2-bis disciplina la riduzione ex post della pena in caso di mancata impugnazione; gli artt. 676 e 667 sono richiamati per l'operatività del giudice dell'esecuzione; l'art. 616 prevede la condanna alle spese per ricorso inammissibile. La Corte ha interpretato questi istituti nel senso che il presupposto per la riduzione è l'irrevocabilità della sentenza di primo grado e che non è ammessa restituzione del termine per ottenere quella riduzione dopo che è iniziata e si è svolta la fase d'impugnazione.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Il ricorrente aveva invocato violazioni di questi articoli per discriminazione e tutela giurisdizionale; la Corte ha ritenuto infondate tali censure, ritenendo legittima la diversa disciplina in ragione del principio tempus regit actum e della natura mista della norma (processuale e sostanziale), e non configurando ciò un trattamento penalmente ingiusto.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Richiamato dal ricorrente per questioni di equo processo; la Corte non ha ritenuto che l'applicazione non retroattiva della norma costituisca violazione dell'art. 6 CEDU.

Massime di principio

  • La riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis c.p.p. (D.Lgs. n.150/2022) opera solo quando la sentenza di primo grado è irrevocabile per mancata impugnazione: non si applica ai procedimenti già pendenti in fase di impugnazione al momento dell'entrata in vigore della norma.
  • Non è possibile richiedere la restituzione del termine per proporre il giudizio abbreviato al solo fine di conseguire i benefici previsti dall'art. 442, comma 2-bis, se l'appello è già stato effettivamente proposto o la fase di impugnazione è già iniziata.
  • La semplice intenzione di rinunciare successivamente ai motivi di appello non annulla né impedisce gli effetti della fase di impugnazione già esperita; la rinuncia non può produrre effetti retroattivi su un processo d'appello già svolto.
  • Le questioni di legittimità costituzionale su una norma di natura mista (processuale e sostanziale) che non sia applicata retroattivamente trovano difficile accoglimento quando si fondano sul principio tempus regit actum e sulla distinzione tra norme sostanziali che mitigano la pena e norme processuali organizzative.
  • Pratica consigliata: chi intende avvalersi del rito abbreviato e dei benefici ad esso collegati dovrebbe valutare la tempestività e la strategia processuale (es. non proporre impugnazione del primo grado qualora convenga il beneficio), coordinandosi con il difensore prima dell'insorgenza della fase di impugnazione per evitare di perdere i requisiti richiesti dalla norma.

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