Corte di giustizia, Sentenza C-565/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 marzo 2023. — Caixabank SA contro X. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articoli 3, 4 e 5 – Contratti conclusi con i consumatori – Mutui ipotecari – Clausole abusive – Clausola relativa alla commissione di apertura del mutuo – Domanda di annullamento di tale clausola e di restituzione dell’importo pagato a tale titolo – Carattere chiaro e comprensibile delle clausole – Esistenza di una normativa nazionale specifica. — Causa C-565/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte si pronuncia sulla commissione di apertura nei mutui ipotecari alla luce della direttiva 93/13 sulle clausole abusive. Esclude che tale commissione integri automaticamente l’oggetto principale del contratto e ribadisce un controllo rigoroso della trasparenza, fondato su tutti gli elementi informativi e contrattuali rilevanti. Quanto allo squilibrio significativo, la Corte ammette l’impostazione nazionale solo se il giudice effettua una verifica concreta ed effettiva caso per caso.
Clausola di commissione di apertura nei mutui ipotecari: limiti del controllo di abusività e requisito di trasparenza ai sensi della direttiva 93/13
La questione giuridica
Se la clausola che prevede una commissione di apertura in un contratto di mutuo ipotecario possa essere considerata parte dell’oggetto principale del contratto e quindi sottratta al controllo di abusività; quali elementi siano rilevanti per valutarne il carattere chiaro e comprensibile; e se una giurisprudenza nazionale che, in presenza di normativa interna specifica, ritenga tale clausola non idonea a determinare un significativo squilibrio sia compatibile con l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.
Principio di diritto
La Corte afferma che la commissione di apertura di un mutuo ipotecario, quando remunera servizi connessi all’esame, concessione o trattamento del finanziamento, non rientra di per sé nell’"oggetto principale del contratto" ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, sicché non può essere sottratta al controllo di abusività solo perché considerata componente principale del prezzo. Ai fini dell’articolo 5, il giudice nazionale deve verificare, in concreto e alla luce di tutti gli elementi di fatto pertinenti, che il consumatore sia stato messo in grado di comprendere le conseguenze economiche della clausola, la natura dei servizi remunerati e l’assenza di sovrapposizioni con altre spese. Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 1, non osta a una giurisprudenza nazionale che escluda in concreto il significativo squilibrio per tale clausola, purché il controllo giudiziale resti effettivo e conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 4, paragrafi 1 e 2, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 5, direttiva 93/13/CEE
- Direttiva 2014/17/UE
- Allegato II, parte B, sezione 4, punto 3, direttiva 2014/17/UE
Clausola di commissione di apertura nei mutui ipotecari: controllo di abusività e trasparenza
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Tribunal Supremo spagnolo, riguarda la compatibilità con la direttiva 93/13 di una giurisprudenza nazionale sulla clausola di commissione di apertura nei contratti di mutuo ipotecario. La Corte affronta tre profili: qualificazione della clausola rispetto all’oggetto principale del contratto, criteri di trasparenza e valutazione del possibile significativo squilibrio ai danni del consumatore.
Fatti e procedimento principale
Un consumatore aveva stipulato con CaixaBank SA un contratto di credito con garanzia ipotecaria che prevedeva il pagamento di una commissione di apertura di 845 euro. Il consumatore aveva agito per far dichiarare nulla la clausola e ottenere la restituzione dell’importo versato; il primo giudice aveva accolto la domanda e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione, il Tribunal Supremo ha ritenuto necessario interpellare la Corte, anche alla luce dell’impatto della precedente sentenza Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
Normativa rilevante
La Corte interpreta principalmente gli articoli 3, paragrafo 1, 4, paragrafi 1 e 2, e 5 della direttiva 93/13/CEE. Viene inoltre richiamata la direttiva 2014/17/UE, in particolare l’allegato II, parte B, sezione 4, punto 3, relativo alle componenti del TAEG. Sul piano del rinvio, rileva l’articolo 267 TFUE.
Prima questione: oggetto principale del contratto
La Corte ricorda che la nozione di "oggetto principale del contratto" comprende le prestazioni essenziali che caratterizzano il contratto, mentre le clausole accessorie ne restano fuori. Nei contratti di credito, gli impegni principali sono la messa a disposizione della somma da parte del finanziatore e la restituzione della somma, di regola con gli interessi, da parte del mutuatario.
La commissione di apertura, anche se disciplinata dal diritto nazionale come remunerazione dei servizi relativi all’esame, alla concessione o al trattamento del mutuo, non coincide con tali prestazioni essenziali. La Corte sottolinea che l’articolo 4, paragrafo 2, deve essere interpretato restrittivamente, perché costituisce un’eccezione al controllo di merito delle clausole abusive. Ne consegue che non è compatibile con la direttiva una giurisprudenza nazionale che qualifichi detta commissione come elemento dell’oggetto principale solo perché rappresenterebbe una componente principale del prezzo.
Seconda questione: trasparenza e comprensibilità della clausola
Pur osservando che la commissione di apertura non rientra nell’oggetto principale del contratto, la Corte ricostruisce il contenuto del requisito di trasparenza, richiamando l’articolo 5 della direttiva e la propria giurisprudenza consolidata. Il controllo non può limitarsi alla comprensibilità grammaticale della clausola, ma deve consentire al consumatore di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo contrattuale e di valutare le conseguenze economiche dell’impegno assunto.
Il giudice nazionale deve quindi considerare tutti gli elementi di fatto pertinenti, tra cui:
- la formulazione della clausola;
- le informazioni fornite dall’istituto finanziario, incluse quelle imposte dalla normativa nazionale;
- la pubblicità dell’istituto relativa al prodotto;
- il livello di attenzione esigibile da un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento;
- la possibilità di verificare che non vi siano sovrapposizioni tra le diverse spese o tra i servizi remunerati.
La Corte esclude invece che la semplice diffusione della clausola tra i consumatori costituisca un elemento pertinente, perché estraneo al contenuto concreto del contratto in esame. Rileva inoltre che la collocazione e la struttura della clausola possono essere utili solo per verificare se essa costituisca un elemento importante del contratto, non un elemento essenziale, poiché la commissione di apertura non è parte dell’oggetto principale del contratto.
Terza questione: significativo squilibrio e buona fede
Quanto all’articolo 3, paragrafo 1, la Corte ribadisce che la valutazione del carattere abusivo richiede un esame complessivo, non limitato al raffronto economico tra prestazione e corrispettivo. Il giudice nazionale deve verificare se, alla luce delle circostanze della conclusione del contratto e delle altre clausole, il professionista, trattando lealmente ed equamente, potesse ragionevolmente aspettarsi l’adesione del consumatore alla clausola.
La Corte ammette che una clausola che imponga una commissione di apertura destinata a remunerare servizi connessi all’esame, alla configurazione e al trattamento personalizzato della richiesta di mutuo possa, in concreto, non determinare un significativo squilibrio, a condizione che il giudice effettui un controllo effettivo secondo i criteri della giurisprudenza UE. Tale esito non può però derivare da una regola astratta che escluda sempre l’abusività per il solo fatto che la clausola è prevista dalla normativa nazionale.
Rapporto con la precedente giurisprudenza
La Corte si confronta espressamente con la sentenza Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria del 16 luglio 2020 e chiarisce che una lettura automatica di quella pronuncia non è corretta. Precisa che il giudice nazionale deve restare libero di verificare, caso per caso, se il professionista abbia fornito al consumatore informazioni sufficienti sul contenuto, sul funzionamento e sul ruolo economico della commissione di apertura.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 osta a una giurisprudenza nazionale che qualifichi la commissione di apertura come parte dell’oggetto principale del contratto solo perché componente principale del prezzo;
- l’articolo 5 impone un controllo concreto della trasparenza, alla luce di tutti gli elementi fattuali pertinenti;
- l’articolo 3, paragrafo 1, non osta a una giurisprudenza nazionale che, in concreto, escluda il significativo squilibrio, purché il giudice effettui un controllo effettivo e conforme ai criteri della Corte.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce tre punti utili per l’operatore:
- la commissione di apertura non è automaticamente sottratta al sindacato di abusività;
- la trasparenza richiede informazione sostanziale, non solo chiarezza formale;
- la conformità della clausola al diritto nazionale non basta a escluderne l’eventuale abusività, che deve essere verificata in concreto dal giudice.
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