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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10116/2020 del 28/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società contribuente)

La controversia

Nel corso di una verifica fiscale presso la società contribuente, l’Agenzia delle Entrate contestò, per l’anno d’imposta 2005, le quote di ammortamento del marchio Valentino. Nel 2002 il gruppo Marzotto aveva acquisito dal gruppo HDP il gruppo Valentino; nel contesto della riorganizzazione, nel 2003 una società appositamente costituita acquistò per Euro 245 milioni la titolarità complessiva del marchio, precedentemente frazionata tra una società italiana e una lussemburghese. La società acquirente fu incorporata dalla contribuente con effetti fiscali dal 1° gennaio 2005. Nella dichiarazione presentata nel 2006, la contribuente incrementò di Euro 47.625.000 il valore del marchio e versò l’imposta sostitutiva del 12,5%, avvalendosi della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 469 e 471. L’Agenzia, richiamando una precedente rettifica relativa al 2003 che aveva ridotto il valore del marchio da Euro 245 milioni a Euro 62.881.630, rideterminò le quote di ammortamento e recuperò materia imponibile ai fini IRES e IRAP. La Commissione tributaria provinciale di Milano accolse il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 23 depositata l’8 febbraio 2013, rigettò l’appello dell’Agenzia, ritenendo congruo il valore del marchio anche alla luce del prezzo di Euro 220 milioni attribuito allo stesso bene in una compravendita del 2002 tra parti indipendenti, delle successive perizie e delle valide ragioni economiche della riorganizzazione. L’Agenzia ricorse per cassazione con due motivi: il primo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione; il secondo lamentava l’omesso esame di fatti decisivi riguardo alla valutazione del marchio e all’insussistenza dell’abuso del diritto. La società contribuente resistette con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha giudicato infondato il primo motivo: la sentenza regionale esponeva in modo comprensibile e articolato le ragioni della congruità del valore del marchio e dell’assenza di abuso del diritto, sicché non ricorreva una motivazione apparente; le doglianze dirette a denunciare insufficienza motivazionale o a ottenere una nuova valutazione del merito erano inammissibili. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato secondo la previgente versione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., mentre per la sentenza pubblicata dopo l’11 settembre 2012 era applicabile la disposizione novellata, che consente di denunciare l’omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo; inoltre, la censura era costruita mediante trascrizione e giustapposizione della motivazione e del motivo di appello, rimettendo alla Cassazione una rivalutazione del merito. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare alla resistente Euro 7.000 per compensi, oltre spese generali del 15%, accessori di legge ed Euro 200 per esborsi.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    A seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, la sentenza impugnata è denunciabile in cassazione solo per l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Per le sentenze soggette alla formulazione novellata, il sindacato sulla motivazione è circoscritto alle anomalie che incidono sull’esistenza stessa della motivazione nei termini indicati dalla Corte; non è più consentito censurare la mera insufficienza della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Quanto alla vizio di “motivazione apparente, costituente error in procedendo denunziabile a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, esso si realizza soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, ovvero in caso di presenza di una pseudo-motivazione, di natura tautologica e priva del minimo contenuto argomentativo; tale fattispecie, connotata dalla mera sembianza della motivazione, risulta sostanzialmente assimilabile alla motivazione graficamente inesistente (sulla nozione di motivazione apparente, Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016).

    La motivazione apparente è configurabile solo quando la motivazione manchi graficamente oppure consista in una pseudo-motivazione tautologica e priva del minimo contenuto argomentativo, non quando la sentenza esponga ragioni comprensibili, ancorché contestate dalla parte.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza impugnata non presenta affatto le caratteristiche della pseudo-motivazione di contenuto inintelligibile, equiparabile ad una motivazione graficamente assente integrante la violazione della regola processuale della pronuncia giurisdizionale motivata.

    La violazione della regola processuale sulla motivazione non ricorre quando la decisione contiene una motivazione intelligibile e argomentata; la contestazione delle valutazioni operate dal giudice di merito non equivale a mancanza di motivazione.

Massime di principio

  • Nel regime dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. applicabile alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012, la censura motivazionale è ammessa per l’omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, non per la mera insufficienza della motivazione secondo il regime previgente.
  • La motivazione è apparente, e integra un vizio processuale denunciabile in cassazione, soltanto se è graficamente assente oppure se si risolve in una pseudo-motivazione tautologica e priva del minimo contenuto argomentativo; non basta che la parte dissenta dalla valutazione di merito espressa dal giudice.
  • È inammissibile la censura che, sotto l’apparenza di un vizio motivazionale, solleciti la Cassazione a rivalutare il merito della controversia; la tecnica di trascrivere e giustapporre la motivazione impugnata e le precedenti doglianze non sostituisce l’individuazione di uno specifico fatto storico decisivo omesso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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