Cassazione Penale, Sentenza n. 7795/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Messina del 28/03/2024 che gli aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (ipotesi di reato riferita a fatti collegati a cosca). Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria: sostiene che il Tribunale ha valorizzato fatti troppo risalenti nel tempo, senza adeguato riscontro dell'attuale operatività del clan; contesta la mancata considerazione della sua incensuratezza, dell'attività lavorativa regolare e dell'assenza di disponibilità finanziarie rilevanti; afferma che la misura è fondata solo sul legame familiare con esponenti della cosca e su elementi non concludenti (es. partecipazione passiva a un summit, commenti intercettati e interventi non qualificabili come contributi alla struttura mafiosa). Invoca anche esiti favorevoli dal processo "Nebrodi" e la giurisprudenza delle Sezioni unite ("sentenza Modaffari").
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto che le censure espresse costituiscano in larga parte un dissenso valutativo non accompagnato da una contestazione di vizi logici o motivazionali specifici rispetto alle numerose risultanze investigative esposte dall'ordinanza (intercettazioni, conversazioni tra terzi, dichiarazioni del collaboratore di giustizia Marino Gammazza). La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini del controllo di legittimità, la produzione di definitive sentenze o memorie sopravvenute non conosciute dal giudice d'appello al momento della decisione; la sentenza della Corte d'appello di Messina depositata all'udienza è stata considerata estranea al materiale valutato e utilizzabile eventualmente in un nuovo incidente cautelare. Sulla scelta della misura la Corte ha richiamato la presunzione legale dell'esigenza della custodia in carcere per reati di tipo mafioso, onere che grava sull'indagato di fornire elementi specifici e concludenti per confutarla; gli elementi addotti (incensuratezza, lavoro regolare, assenza di capitali) non sono stati ritenuti sufficienti a superare tale presunzione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e dispone gli adempimenti di rito.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'appello proposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari; la Corte valuta il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva accolto tale appello
art. 192 cod. proc. pen.
Regola del giudizio sulla valutazione degli indizi e della loro concludenza; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la valutazione delle risultanze probatorie ai sensi di tale principio
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che impone la condanna alle spese processuali del proponente il ricorso in caso di rigetto; applicata dalla Corte per addebitare le spese al ricorrente
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prescrive adempimenti di comunicazione/annotazione a carico della cancelleria, richiamata in dispositivo per gli adempimenti consequenziali alla decisione
principio giurisprudenziale sulla presunzione di esigenze cautelari per reati di tipo mafioso
La Corte richiama il principio consolidato per cui, nei reati di associazione mafiosa, sussiste una presunzione legale circa l'esigenza cautelare e l'adeguatezza della detenzione in carcere; è onere dell'indagato fornire elementi specifici e concludenti per confutare tale presunzione
riferimenti giurisprudenziali: "sentenza Modaffari" (Sezioni unite)
La difesa invocava i principi della sentenza Modaffari (che richiamano la necessità di valutare il ruolo effettivo dell'indagato e non solo i legami familiari); la Corte osserva però che nel caso concreto le risultanze investigative (intercettazioni e dichiarazioni del collaboratore) giustificano la valutazione del Tribunale
Massime di principio
- La Corte di legittimità non sostituisce il proprio apprezzamento dei fatti a quello del giudice di merito se le valutazioni motivate non presentano vizi logici evidenti: un ricorso che si limiti a esprimere dissenso valutativo senza individuare errori logici o motivazionali specifici è normalmente destinato a essere respinto
- Elementi probatori sopravvenuti dopo la decisione impugnata (sentenze o documenti nuovi) non possono essere valutati dalla Corte di Cassazione nell'ambito del controllo di legittimità sull'ordinanza: tali elementi vanno prodotti nel processo di merito o tramite un nuovo incidente cautelare
- Nei procedimenti per associazione mafiosa sussiste una presunzione, ricostruita in giurisprudenza, circa l'esigenza cautelare e l'adeguatezza della custodia in carcere; spetta all'indagato superare tale presunzione con elementi specifici, concreti e logicamente incompatibili con la sua applicazione
- La mera appartenenza familiare a soggetti ritenuti affiliati non esclude la possibilità di misure cautelari se le indagini raccolgono ulteriori elementi (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, comportamenti correlati) idonei a dimostrare la partecipazione attiva o il riconoscimento esterno del ruolo del soggetto
- Per contestare l'uso di decisioni favorevoli intervenute in procedimenti connessi (es. "Nebrodi") è necessario indicare con precisione le ragioni per le quali tali decisioni incidono sulla posizione personale dell'indagato e sui medesimi elementi di prova; riferimenti generici o tardivi risultano inammissibili o irrilevanti in sede di legittimità
- Se il ricorrente perde il giudizio di legittimità è soggetto alla condanna alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.; pertanto in sede cautelare è opportuno valutare la consistenza delle censure prima di proporre impugnazioni
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