Sentenza del 09/03/2015 n. 1329 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi locali - ICI - Base imponibile - Aree fabbricabili - Valore venale - Rettifica - Motivazione - Prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell’Ente non è stata ritenuta sufficientemente motivata e provata. In presenza di perizie prodotte dal contribuente, l’Amministrazione non poteva limitarsi a definirle una valutazione unilaterale, ma avrebbe dovuto fornire argomentazioni specifiche, documentate e convincenti a sostegno del maggior valore attribuito all’area. Il ricorso del contribuente è pertanto risultato fondato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la determinazione di una maggiore base imponibile ICI relativa a un’area fabbricabile, sostenendo la congruità del valore dichiarato e producendo perizie di stima a supporto. La controversia riguardava l’obbligo dell’Ente di motivare adeguatamente la rettifica e di provare il maggior valore venale accertato.
Norme richiamate
Art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504/1992
La base imponibile ICI delle aree fabbricabili è determinata in relazione al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, considerando le caratteristiche dell’area e gli elementi rilevanti per la sua valutazione.
Art. 2697 c.c.
Chi pretende il pagamento di un tributo sulla base di un maggior valore deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa. L’Ente impositore deve quindi dimostrare e motivare adeguatamente il valore venale accertato.
Massime di principio
- Quando un Comune rettifica il valore di un’area fabbricabile ai fini ICI, deve indicare e dimostrare concretamente gli elementi utilizzati per determinare il maggior valore, come caratteristiche urbanistiche, potenzialità edificatoria, ubicazione e valori comparabili.
- La motivazione dell’accertamento non può essere generica né basarsi esclusivamente sull’affermazione che la stima del contribuente è unilaterale.
- Le perizie e la documentazione tecnica prodotte dal contribuente devono essere valutate dall’Ente e contestate con argomentazioni tecniche specifiche; in mancanza, possono costituire prova idonea della congruità del valore dichiarato.
- In caso di contestazione, l’onere della prova del maggior valore grava sull’Amministrazione finanziaria o sull’Ente locale, non sul contribuente in via esclusiva.
- Un accertamento fondato su un valore estimativo privo di adeguato supporto probatorio può essere annullato o ridotto dal giudice tributario.
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