Sentenza n. 1339/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.07.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta docente per cinque annualità
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Monza, che aveva riconosciuto a ciascuna la Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 2.500,00. Hanno chiesto l'adempimento dell'obbligo, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il TAR ha rilevato d'ufficio, in camera di consiglio, la genericità della procura alle liti. La procura era redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, indicava soltanto la rappresentanza nel giudizio avanti al TAR Lombardia e non identificava né il provvedimento del giudice ordinario da eseguire né la parte resistente. Le ricorrenti non hanno dedotto specifici elementi idonei a superare tale vizio o a giustificare la concessione dell'errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richieda una procura speciale idonea a individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli ulteriori elementi utili a identificare la controversia. La procura generica su foglio separato, anche se autenticata dal difensore e depositata telematicamente insieme al ricorso nativo digitale, non beneficia automaticamente dell'eccezione prevista per la procura apposta in calce o a margine del ricorso cartaceo. La mera congiunzione telematica dei documenti non dimostra né la consapevolezza del mandante circa l'atto cui si riferisce il mandato né, secondo il TAR, la preesistenza o contestualità della procura rispetto all'elaborazione del ricorso. Il vizio non è sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato concesso neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., in quanto la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non avrebbe innovato il quadro normativo, ma avrebbe confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti; pertanto, per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025 non sarebbe possibile la regolarizzazione mediante rimessione in termini. Il TAR ha inoltre escluso la necessità di un avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore delle ricorrenti non era presente alla camera di consiglio e aveva implicitamente rinunciato al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
Impone che il difensore che sottoscrive il ricorso sia munito di procura speciale, idonea a individuare l'oggetto del ricorso, le parti contendenti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a identificare la controversia.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Prevede l'avviso alle parti sulle questioni rilevate d'ufficio; il TAR ha ritenuto tale avviso non necessario quando il difensore non è presente all'udienza o alla camera di consiglio.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Rileva, in combinato disposto con l'art. 182, comma 2, c.p.c., ai fini della disciplina della sanabilità del difetto di procura nel processo amministrativo.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Il TAR ne ha escluso l'applicazione sanante al difetto originario di procura speciale, ritenendo che il requisito debba sussistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
Consente la rimessione in termini solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; il TAR ha escluso tali presupposti.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
Secondo il TAR, la disposizione adegua le modalità di certificazione dell'autografia al processo telematico, ma non elimina la necessità che la procura separata contenga elementi sufficienti a identificare la specifica controversia.
art. 22 c.p.a.
Richiamato quale norma che, insieme all'art. 23 c.p.a., fonda l'obbligatorietà generale della difesa tecnica nel processo amministrativo.
art. 23 c.p.a.
Richiamato quale norma che, insieme all'art. 22 c.p.a., fonda l'obbligatorietà generale della difesa tecnica nel processo amministrativo.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la Carta elettronica del docente, oggetto della sentenza del giudice ordinario della cui esecuzione era stata chiesta l'ottemperanza.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare la specifica controversia, indicando almeno l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità giudiziaria; una procura separata dal ricorso e formulata in termini generici non soddisfa tale requisito.
- La procura redatta su supporto analogico separato e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non è automaticamente equiparabile a una procura apposta in calce al ricorso: la congiunzione telematica dei documenti non supplisce all'assenza di elementi identificativi della controversia.
- La procura speciale deve preesistere, o essere almeno coeva, alla redazione del ricorso; la mera allegazione della procura alla notificazione o al deposito telematico non dimostra tale anteriorità né la consapevolezza del mandante circa l'atto cui il mandato si riferisce.
- Il difetto originario della procura speciale, qualificata come requisito di ammissibilità del ricorso, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
- L'errore scusabile non è concedibile quando la disciplina applicabile era già oggetto di indirizzi interpretativi conoscibili e la parte abbia scelto, tra orientamenti alternativi, quello meno prudente; la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno degli orientamenti preesistenti non determina, di per sé, un'oggettiva incertezza normativa.
- L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni rilevate d'ufficio non è necessario quando il difensore della parte non sia presente all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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