Cassazione Penale, Ordinanza n. 09338/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrevano i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 13 marzo 2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il procedimento riguardava, almeno, un capo di imputazione per resistenza a pubblico ufficiale e un ulteriore capo relativo a lesioni arrecate all'operante. Il ricorso articolava due motivi: con il primo si contestava la configurabilità del reato di resistenza e l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p.; con il secondo si chiedeva, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025 che aveva inciso sul catalogo dei reati ostativi, la valutazione della particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte in appello; il secondo è stato giudicato aspecifico perché non indicava elementi concreti idonei a dimostrare la particolare tenuità, anche considerando le modalità della condotta e la gravità delle lesioni causate all'operante.
Norme richiamate
art. 393-bis c.p.
La scriminante invocata è stata ritenuta già correttamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale; il ricorso non ha offerto argomenti specifici per sovvertire tale valutazione.
art. 131-bis c.p.
Pur non essendo citato espressamente nel testo, la doglianza sul punto viene ricondotta alla particolare tenuità del fatto; la Corte osserva che il motivo non indica elementi concreti per ritenere integrata tale causa di non punibilità.
Corte costituzionale n. 172 del 2025
La pronuncia costituzionale viene richiamata per affermare che il delitto di resistenza non è più compreso nel catalogo dei reati ostativi, ma ciò non basta, da solo, a fondare la particolare tenuità del fatto.
Corte costituzionale n. 186 del 2000
Viene richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non determinata senza colpa del ricorrente.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo generico censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La deduzione della scriminante ex art. 393-bis c.p. richiede una critica puntuale alle ragioni poste a base del rigetto nei gradi di merito; la mera reiterazione della tesi difensiva non è sufficiente.
- La sopravvenuta esclusione di un reato dal catalogo dei reati ostativi non comporta automaticamente la particolare tenuità del fatto, che deve essere sostenuta da concreti elementi fattuali relativi alla condotta e al danno o pericolo cagionato.
- Ai fini della particolare tenuità del fatto occorre una specifica allegazione di elementi fattuali idonei a dimostrare l'esiguità dell'offesa; in mancanza, la doglianza è aspecifica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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