Cassazione Penale, Ordinanza n. 10588/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per estorsione. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 629 c.p. La Corte di cassazione rileva però che la censura era formulata esclusivamente in fatto, mirando a una diversa rilettura del compendio probatorio e a una nuova valutazione degli elementi di prova, attività precluse al giudizio di legittimità. La decisione di merito era inoltre sorretta da motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, in una situazione di doppia conforme.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione, e che la sentenza d'appello fosse sorretta da motivazione logica, completa e non manifestamente illogica, fondata su plurimi elementi probatori già valorizzati anche in primo grado.
Norme richiamate
art. 629 c.p.
Norma incriminatrice dell'estorsione, richiamata solo per contestare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova lettura degli elementi probatori né l'autonoma sostituzione della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, pur prospettate come violazioni di legge o vizi di motivazione, si risolvono in contestazioni meramente fattuali sulla valutazione delle prove.
- In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza d'appello che richiami e condivida quella di primo grado è fisiologica e non integra di per sé vizio censurabile, se sorretta da argomentazione completa, razionale e non manifestamente illogica.
- Quando la declaratoria di inammissibilità del ricorso deriva da doglianze non consentite, segue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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