Cassazione Civile, Ordinanza n. 12898/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una lavoratrice, della cessione del ramo d'azienda che aveva comportato il trasferimento del suo rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda di nullità, illegittimità o inefficacia della cessione e la correlata richiesta di reintegrazione e di riconoscimento del trattamento economico, ritenendo applicabile la decadenza introdotta dall'art. 32, comma 4, lett. c), della l. n. 183/2010 anche alla fattispecie, benché il trasferimento fosse avvenuto il 9 novembre 2007, dunque prima dell'entrata in vigore della legge. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 32 l. n. 183/2010, sostenendo che il termine decadenziale non fosse applicabile ai trasferimenti di contratto di lavoro avvenuti in data anteriore all'entrata in vigore della legge. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo, richiamando la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui la previsione della decadenza opera solo per i trasferimenti successivi all'entrata in vigore della normativa, poiché la locuzione "con termine decorrente dalla data del trasferimento" assume valore anche intertemporale e non consente di estendere il nuovo regime a fatti pregressi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui la decadenza dell'art. 32, comma 4, lett. c), l. n. 183/2010 non si applica alle cessioni di contratto di lavoro già avvenute prima del 24 novembre 2010. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
La censura di legittimità è stata formulata per violazione di legge con riferimento all'erronea applicazione della disciplina decadenziale.
art. 32, comma 4, lett. c), l. n. 183/2010
con termine decorrente dalla data del trasferimento
La Corte interpreta la norma nel senso che la decadenza si applica solo ai trasferimenti di contratto di lavoro avvenuti dopo l'entrata in vigore della legge, poiché la previsione sul termine di decorrenza delimita temporalmente l'ambito di applicazione della disciplina.
art. 2, comma 54, d.l. n. 225/2010 conv. con modif. in l. n. 10/2011
proroga del termine al 31.12.2011
La proroga incide sulla decorrenza del termine decadenziale già introdotto dall'art. 32, ma non ne amplia l'applicazione ai trasferimenti anteriori alla legge.
art. 252 disp. att. c.c.
È richiamato come espressione del criterio di bilanciamento nell'introduzione di nuovi termini di decadenza, per tutelare sia l'interesse pubblico alla sollecita definizione delle situazioni sia l'affidamento del privato.
art. 2112 c.c.
La norma è richiamata quale disciplina del trasferimento del rapporto di lavoro in caso di cessione del ramo d'azienda.
Massime di principio
- Quando una nuova disciplina introduce per la prima volta un termine di decadenza per una determinata impugnazione, il problema intertemporale va risolto verificando se la norma indichi espressamente anche il dies a quo della decorrenza e, quindi, il limite temporale di applicazione del nuovo regime.
- La clausola normativa che prevede un termine "decorrente dalla data del trasferimento" non individua solo il momento iniziale del termine, ma può svolgere anche funzione di delimitazione temporale dell'ambito applicativo, escludendo l'assoggettamento a decadenza degli atti di trasferimento già perfezionati prima dell'entrata in vigore della legge.
- In assenza di una disciplina transitoria diversa, la nuova decadenza non può essere applicata retroattivamente a fattispecie già esaurite o già verificatesi prima dell'entrata in vigore della disposizione che la introduce.
- Nelle controversie sul trasferimento del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c., la verifica della tempestività dell'impugnazione deve essere compiuta in relazione alla data del trasferimento del rapporto e non a quella di comunicazioni successive o di altri momenti meramente accessori.
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