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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46574/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di rinvio della Corte d'Appello di Napoli contestando la ritenuta partecipazione al reato di lottizzazione abusiva a lei ascritta quale amministratrice della societa' DUE EMME. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per averle attribuito concorso consapevole nonostante: a) avesse cessato la carica e le quote societarie prima delle variazioni essenziali dell'originario piano, b) la realizzazione materiale del complesso sia avvenuta sotto la gestione del successivo amministratore (NIVELLI) e tramite nuovi titoli edilizi (DIA 2003, PdC 2007), c) mancasse un nesso causale attivo e consapevole tra le sue condotte e l'effettiva trasformazione urbanistica, non essendole stati contestati i reati commessi dal NIVELLI e contestando l'idea di continuità tra le sue azioni e i successivi atti di assenso.

La decisione

Il ricorso e' stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione della Corte d'appello di Napoli che, dopo il rinvio, ha verificato l'istruttoria di primo grado e ritenuto provata la condotta della Esposito fino all'approvazione del piano di lottizzazione del 24/12/2002. Ha confermato che la Esposito aveva concorso, mediante accordi e attestazioni false nella convenzione del 20/12/2002 con il responsabile UTC, a far apparire decisoria un'approvazione regionale in realta' interlocutoria, configurando cosi' un ruolo attivo idoneo a determinare il pericolo di urbanizzazione non programmata. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la contravvenzione di lottizzazione abusiva e' a consumazione anticipata e puo' integrarsi con condotte idonee a porre in essere il pericolo di trasformazione urbanistica. E' stata confermata la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (già intervenuta), pero' sono state confermate le statuizioni civili e la condanna della ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.; artt. 30 e 44 d.P.R. 380/2001

    art. 110 c.p.; art. 30, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; art. 44 d.P.R. 380/2001

    La Corte richiama che il titolo edilizio va valutato rispetto alla natura e all'idoneita' dell'opera a produrre trasformazione urbanistica; per lavori sostanzialmente lottizzatori e' richiesto il piano di lottizzazione e la sussistenza del reato puo' emergere anche da atti idonei a determinare il pericolo di urbanizzazione non prevista.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa per chiedere il proscioglimento nel merito; la Corte osserva che il gravame aveva come oggetto tale censura ma che i giudici di merito l'hanno efficacemente esaminata e respinta.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Richiesto dal giudice rimettente l'esame delle questioni civili una volta dichiarata la prescrizione; la Corte ricorda il quadro regolato dall'art. 578 e la necessita' di decidere sulle statuizioni civili compatibilmente con i limiti del giudizio penale.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 182/2021

    sentenza n. 182/2021 Corte Cost.

    Secondo la sentenza della Consulta, nel giudizio di appello penale con estinzione del reato per prescrizione il giudice può valutare le statuizioni civili secondo il criterio della probabilita' (capacita' lesiva potenziale e nesso di causalita' desumibile anche presuntivamente).

  • Sez. U. n. 36208 del 28/03/2024 (Calpitano)

    Le Sezioni Unite hanno precisato che, nell'appello avverso una condanna che venga poi estinta per prescrizione, il giudice di appello non solo deve decidere le statuizioni civili secondo i criteri indicati dalla Consulta, ma e' comunque tenuto, in presenza della parte civile, a valutare anche se sussistano i presupposti per un'assoluzione nel merito; nella vicenda detta questione pero' non era stata sviluppata dalla difesa.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 530 comma 2 cod. proc. pen.

    Norma relativa all'assoluzione nel merito; la Corte osserva che la difesa non ha svolto in ricorso gli argomenti gia rilevanti per chiedere l'assoluzione secondo questo disposto.

  • art. 24, comma 2, legge n. 47/1985

    art. 24 comma 2 legge n. 47/1985

    Richiesto alla controparte di fornire risposte puntuali alle osservazioni dell'organo sovraordinato; la Corte ha ritenuto che la mancata corretta attestazione della natura dell'atto regionale fosse elemento decisivo.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Licata, Pontecorvo)

    Sez. 3 n. 21910/2022 (Licata); Sez. 3 n. 35383/2022 (Pontecorvo)

    Confermano che la lottizzazione abusiva e' reato a consumazione anticipata e che costituiscono reato anche le condotte che, ex ante, sono idonee ad avviare la trasformazione urbanistica; inoltre, il titolo edilizio va valutato in relazione alla sostanziale natura dell'intervento.

Massime di principio

  • Se il reato penale si estingue per prescrizione in appello, il giudice penale deve comunque esaminare le statuizioni civili; la valutazione della responsabilita' civile puo' fondarsi sul criterio della probabilita' (piu' probabile che non), salvo che la difesa chieda ed ottenga assoluzione nel merito ove rilevanti i presupposti processuali.
  • In materia di lottizzazione abusiva la responsabilita' puo' derivare non solo dall'esecuzione materiale delle opere ma anche da atti idonei a determinare il pericolo di urbanizzazione non prevista (atti amministrativi, convenzioni, attestazioni false), valutati con giudizio ex ante.
  • Il subentro di un nuovo amministratore e le successive variazioni dell'assetto esecutivo non necessariamente interrompono la responsabilita' di chi ha posto in essere atti idonei a far partire la procedura illegittima; occorre valutare la continuità causale tra le condotte originarie e l'evento.
  • L'assoluzione di altri soggetti per fatti connessi non esclude automaticamente la responsabilita' di chi abbia svolto un ruolo attivo iniziale: le condotte di "risulta" o successive non cancellano la rilevanza delle attestazioni o decisioni idonee a rendere esecutivo un atto illegittimo.
  • In sede di impugnazione e ricorso per cassazione e' fondamentale dedurre compiutamente le questioni rilevanti (es. richiesta di proscioglimento ex art. 129 o art. 530 c.p.p.); omissioni nell'impugnazione possono precludere la verifica di taluni profili (come l'assoluzione nel merito).

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