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Sentenza

Sentenza del 09/10/2015 n. 20260 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'imposta di registro applicabile al decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore dopo essere stato escusso dall'Agenzia delle entrate per il mancato pagamento dell'IVA da parte del debitore principale. La società sosteneva che il decreto non fosse soggetto a registrazione oppure, in subordine, che fosse soggetto a imposta fissa, invocando il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. L'Agenzia delle entrate sosteneva invece che il decreto ingiuntivo imponesse una condanna alla restituzione di somme e dovesse essere tassato con aliquota proporzionale del 3%, poiché il garante non esercitava un credito relativo a una prestazione soggetta a IVA, ma il diritto di regresso o di surrogazione derivante dal pagamento effettuato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza favorevole alla società e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante escusso è soggetto a imposta di registro proporzionale del 3% sul valore della condanna. Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non è applicabile, perché il decreto riguarda la reintegrazione patrimoniale del garante e non il pagamento del corrispettivo di una prestazione soggetta a IVA.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, parte prima

    atti dell'autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, recanti condanna al pagamento di somme o valori

    La disposizione impone l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale, pari al 3%, ai decreti ingiuntivi che condannano al pagamento di somme, compreso il decreto ottenuto dal garante contro il debitore principale.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 37 e 40

    I decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti a registrazione; il principio di alternatività opera solo quando l'atto giudiziario riguarda corrispettivi o prestazioni effettivamente soggetti a IVA.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20

    L'imposta di registro deve essere riferita agli effetti giuridici ed economici propri dell'atto registrato. Nel caso esaminato, il decreto produce l'effetto di reintegrare il patrimonio del garante, distinto dall'obbligazione tributaria principale.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22

    La norma conferma l'autonomia, ai fini dell'imposta di registro, dei distinti rapporti e titoli negoziali coinvolti nell'operazione.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 33, comma 2

    l'atto da cui risulta la surrogazione nei diritti del creditore ... è soggetto all'imposta stabilita per la cessione del diritto spettante al creditore surrogato

    La disposizione non consente di escludere l'imposta proporzionale, perché il pagamento del garante non costituisce il corrispettivo o il controvalore di una prestazione della controparte.

  • Codice civile, artt. 1201, 1203 e 1949

    il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore

    Il pagamento del fideiussore determina la surrogazione nei diritti del creditore e consente il regresso verso il debitore, ma il relativo credito conserva autonomia rispetto al rapporto tributario originario.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 1

    La prestazione di garanzia può rientrare nell'ambito IVA, anche se in concreto esente; tuttavia, il successivo pagamento richiesto dal garante al debitore non rappresenta il corrispettivo di tale prestazione.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 4

    l'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni

    La norma evidenzia la distinzione tra il rapporto relativo al costo della fideiussione e il rapporto successivo di regresso o surrogazione esercitato dal garante dopo il pagamento.

Massime di principio

  • Quando un fideiussore paga il debito principale e ottiene un decreto ingiuntivo per recuperare la somma versata, il decreto riguarda un autonomo diritto di regresso o di surrogazione e non il corrispettivo della prestazione di garanzia.
  • Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non si applica automaticamente solo perché l'obbligazione originaria riguardava un'operazione soggetta a IVA; occorre verificare l'oggetto concreto del provvedimento giudiziario.
  • Se il decreto ingiuntivo condanna il debitore alla restituzione di somme pagate dal garante, esso è normalmente soggetto a imposta di registro proporzionale del 3% sul valore della condanna.
  • La tassazione deve essere valutata separatamente per ciascun rapporto giuridico: rapporto principale tra creditore e debitore, rapporto di garanzia e rapporto di regresso o surrogazione tra garante e debitore.
  • La registrazione a imposta fissa può trovare applicazione quando il decreto ingiuntivo è richiesto dal creditore soggetto IVA per ottenere il pagamento del corrispettivo di una prestazione imponibile, ma non quando è richiesto dal garante per recuperare quanto pagato dopo l'escussione.

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