Ordinanza n. 10780/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento del provvedimento-comunicazione del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, mediante la notifica del decreto (490 del 2 dicembre 2025) a mezzo PEC con protocollo n. 91384 – del 2 dicembre 2025, con cui il Ministero dell’Interno ha disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso per l’assunzione di 97 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; del verbale n. 211 del 19 novembre 2025, con il quale la Commissione medica ha espresso il giudizio di non idoneità, ritenuto a carico dell’odierno ricorrente, sussistente la causa di esclusione “Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM): 30,4%”, come tale foriera di inidoneità ai sensi del “Decreto Ministeriale Interno 4 Novembre 2019 n.166, Art.1, comma1, lettera b”; di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso ovvero consequenziale, compresa la scheda medica ed ogni atto correlato, laddove risulti comunque lesivo dell’interesse del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per non idoneità ai parametri di composizione corporea, con massa grassa pari al 30,4%, e verbale della Commissione medica recante il giudizio di non idoneità
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell’Interno che ne ha disposto l’esclusione dal concorso per l’assunzione di 97 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. È stato altresì impugnato il verbale della Commissione medica che ha espresso il giudizio di non idoneità per l’alterazione dei parametri di composizione corporea, individuata in una massa grassa del 30,4%, ritenuta causa di esclusione ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b), del d.m. Interno 4 novembre 2019, n. 166, nonché ogni atto presupposto, connesso o consequenziale. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento. Ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento disciplinata dal decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modifiche. Il ricorrente è stato autorizzato a procedere mediante notificazione per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Interno dell’ordinanza, del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, con deposito dell’attestazione dell’avvenuta pubblicazione entro i successivi 10 giorni, a pena di decadenza. Sono stati specificati gli obblighi del Ministero di mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, assicurare un collegamento dalla home page e rilasciare l’attestazione di pubblicazione. Il TAR ha inoltre fissato la camera di consiglio del 20 ottobre 2026 e ha confermato, nelle more, la misura cautelare interinale già concessa con precedente ordinanza del 26 marzo 2026. È stato disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente per la natura dei dati trattati.
Norme richiamate
artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.
combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.
Costituiscono la base processuale per l’integrazione del contraddittorio e per l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a.
Consente, secondo l’ordinanza, di disciplinare le modalità della notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell’amministrazione.
art. 1, comma 1, lettera b), d.m. Interno 4 novembre 2019, n. 166
Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM): 30,4%
È la disposizione richiamata dall’amministrazione quale fondamento della causa di esclusione per non idoneità fisica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità del ricorrente nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
È richiamato, unitamente alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Quando l’esito del giudizio può incidere sulla posizione di più soggetti collocati nella graduatoria finale di una procedura concorsuale o di reclutamento, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata mediante pubblicazione sul sito web dell’amministrazione, con indicazione del ricorso, del provvedimento giudiziario e dell’elenco nominativo dei controinteressati, quando tale modalità sia ritenuta idonea a realizzare il contraddittorio.
- L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere accompagnata dall’obbligo per l’amministrazione di mantenere la documentazione pubblicata sino alla definizione del giudizio, renderla raggiungibile dalla home page del sito e rilasciare un’attestazione dell’avvenuta pubblicazione.
- L’omessa integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità stabiliti dal giudice può comportare la decadenza dall’adempimento processuale.
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