Sentenza n. 75/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento della scheda valutativa modello “B” - documento caratteristico n. d'ordine 54 relativo al servizio prestato dal 1.1.2019 al 29.12.2019, notificata in data 12 ottobre 2020 e di ogni ulteriore atto presupposto, collegato, connesso, consequenziale e derivato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: scheda valutativa modello “B” – documento caratteristico n. d’ordine 54, relativa al servizio prestato dal 1° gennaio 2019 al 29 dicembre 2019, con qualifica finale “superiore alla media”
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la scheda valutativa deducendo: violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 213/2002 e dei principi di obiettività, imparzialità ed equità; eccesso di potere per carenza dei presupposti e contraddittorietà; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, carenza di motivazione, violazione del principio di proporzionalità ed erroneità dei presupposti; violazione della disciplina sulla struttura della documentazione caratteristica, difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione del giusto procedimento, illogicità, contraddittorietà e sviamento; violazione della circolare del Ministero della Difesa del 31 ottobre 2006 sulla redazione dei documenti caratteristici e dei principi di imparzialità, equità e trasparenza. Il Ministero della Difesa ha eccepito la tardività del deposito del ricorso. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha chiesto di valutare la possibilità di dichiarare l’estinzione per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La decisione
Il Collegio ha qualificato la richiesta formulata dal ricorrente non come domanda di cessazione della materia del contendere, ma come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse a una pronuncia di merito. Non ravvisando i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, ha dichiarato il ricorso improcedibile, senza esaminare i motivi di impugnazione né l’eccezione di tardività del deposito. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda e della mancata opposizione del Ministero.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, d.P.R. 213/2002
Richiamato dal ricorrente quale parametro per la redazione dei documenti caratteristici e per l’espressione del giudizio sul servizio, rendimento e capacità del personale militare.
art. 2, comma 2, d.P.R. 213/2002
Richiamato dal ricorrente quale parametro normativo della valutazione caratteristica.
art. 3 l. 241/1990
Invocato dal ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione della scheda valutativa.
circolare Ministero della Difesa 31 ottobre 2006, prot. n. M_D/GMIL_06-V/G.L./28979/D9-1
Richiamata dal ricorrente quale disciplina della struttura e delle modalità di redazione della documentazione caratteristica.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando non risultino integrati i presupposti per una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
- La qualificazione processuale della domanda formulata dalla parte deve essere operata dal giudice secondo il suo effettivo contenuto, anche quando la parte la rappresenti come richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non procede all’esame dei motivi di impugnazione e delle ulteriori questioni non necessarie alla definizione del giudizio.
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