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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24388/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1635/2019 che aveva confermato in parte il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Como e condannato la ricorrente al rimborso di somme (originariamente euro 69.854,30, in appello ridotte a euro 63.620,34) quale quota di spese sostenute dagli opponenti per un immobile in comproprietà. La ricorrente deduce cinque motivi: 1) contrasto con la sentenza di divisione n.1422/2015 del Tribunale di Como che, recependo il progetto divisionale del CTU, aveva attribuito il "passivo del mutuo" ai controricorrenti, per cui la ricorrente non dovrebbe essere gravata della quota del mutuo (violazione del giudicato/art.2909 c.c. e art.132 c.p.c.); 2) erronea valutazione e inversione dell'onere della prova in ordine al rimborso di sanzioni fiscali presunte, nonostante quietanze datate anteriori alla morte del de cuius; 3) omesso esame di documenti e deduzioni relative a ulteriori sanzioni documentate con quietanze successive o di dubbia pertinenza; 4) ed 5) violazione dell'onere della prova in relazione alla pretesa di rimborso delle "spese di gestione" dell'immobile (assicurazione, condominio, ICI/IMU/TASI, utenze) e omessa motivazione sul mancato accoglimento dell'appello su ricevute comunali, con la ricorrente che sosteneva trattarsi di spese riconducibili al mero uso personale dei controricorrenti e quindi non ripetibili quale spesa comune.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi principali: ha accertato che la Corte d'Appello ha disatteso il giudicato formatosi con la sentenza di divisione n.1422/2015 ponendo a carico della ricorrente oneri che erano stati invece attribuiti ai controricorrenti; ha rilevato l'inversione dell'onere della prova da parte della Corte d'Appello in relazione sia alle sanzioni fiscali sia alle spese di gestione, nonché l'omissione di esame di motivi di impugnazione (violazione art.112 c.p.c.). Per questi motivi la Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio della causa alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione. Ha inoltre disposto che il giudice del rinvio provveda sulle spese del processo.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    La Corte utilizza il principio del giudicato per rilevare il contrasto tra la sentenza di divisione che aveva già attribuito il "passivo del mutuo" ai controricorrenti e la decisione di merito che invece aveva posto a carico della ricorrente la quota di rimborso, ritenendo quindi che la Corte d'appello abbia disatteso il giudicato.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla correttezza e completezza della motivazione; la Corte ha censurato la motivazione della Corte d'appello come insufficiente o contraddittoria rispetto ai profili decisivi sollevati in appello.

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, nn.3,4)

    Norma che individua i motivi di cassazione. La Corte ha ragionevolmente ritenuto sussistenti i vizî denunciati ai sensi dei numeri richiamati (omesso esame, violazione di norme e inversione dell'onere della prova).

  • art. 2697 c.c.

    La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia invertito l'onere della prova: erano i controricorrenti, che agivano in regresso per somme pagate, ad essere tenuti a provare la pertinenza del debito alla gestione della cosa comune, non la ricorrente a dimostrare l'inesistenza del credito.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha constatato omissioni nell'esame di specifici motivi di appello e la conseguente violazione degli obblighi di motivazione previsti dall'art.112 c.p.c., con conseguente cassazione per difetto di pronuncia su questioni rilevanti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione libera degli elementi di prova e alla possibilità di ricavare dal complesso probatorio fatti non direttamente provati; la Corte ha comunque censurato la motivazione di merito sotto il profilo probatorio.

Massime di principio

  • Il contenuto di una sentenza di divisione che attribuisce passività o attivi a particolari eredi acquista efficacia di giudicato nei rapporti tra le parti e non può essere disatteso da decisioni successive che impongano oneri già attribuiti ad altri.
  • Chi agisce in regresso o chiede il rimborso di somme pagate ha l'onere di provare la pertinenza e l'effettivo pagamento dei singoli debiti; il giudice non può invertire tale onere collocandolo sul presunto debitore.
  • Le quietanze e le ricevute sono elementi documentali rilevanti: se esse mostrano pagamenti anteriori alla morte del de cuius o diversa intestazione, il giudice deve valutare correttamente il loro valore probatorio e motivare adeguatamente l'eventuale disregardo.
  • Le spese vanno distinte tra "spese di gestione" della cosa comune (potenzialmente ripetibili tra comproprietari) e spese riconducibili al mero uso personale (non ripetibili); chi pretende rimborso deve dimostrare la connessione alla gestione comune.
  • La Corte d'appello è tenuta a esaminare e motivare espressamente tutti i punti seriamente dedotti in appello; l'omissione di esame di motivi decisivi può portare a cassazione e rinvio.
  • In casi di contrasto tra decisioni giudiziarie precedenti, la parte che si ritiene gravata in violazione del giudicato può ottenere la cassazione della decisione di merito e il rinvio per nuovo esame, con diversa composizione del giudice d'appello.

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