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Sentenza

Sentenza n. 1242/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note del gestore del servizio che hanno negato la deroga all'obbligo di custodire i contenitori per la raccolta differenziata all'interno della proprietà privata e subordinato l'eventuale deroga alla dimostrazione dell'impossibilità permanente di detenerli in area privata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore e comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, gestore di una gelateria sita a Bibione, ha impugnato le comunicazioni con cui Veritas ha ritenuto non dimostrata l'impossibilità di collocare i contenitori dei rifiuti all'interno della proprietà privata e ha negato il loro posizionamento permanente su suolo pubblico. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dei regolamenti applicabili, sostenendo che nel Comune fosse operativo un sistema misto di raccolta, che la propria attività si trovasse fuori dalle zone interessate dal porta a porta e che, pertanto, non esistesse alcun obbligo di custodire i contenitori in proprietà privata né alcun onere di chiedere una deroga. Ha inoltre contestato la rimozione dei contenitori stradali senza contestuale attivazione del servizio domiciliare. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere, difetto di istruttoria, falsità del presupposto ed erronea applicazione delle norme regolamentari, sostenendo di avere comunque dimostrato l'impossibilità effettiva e permanente di custodire i contenitori nell'area privata. Ha censurato anche la mancata richiesta di integrazioni documentali, la subordinazione della deroga al coinvolgimento dei settori comunali competenti in materia di viabilità, mobilità e arredo urbano, nonché la pretesa contraddittorietà del diniego rispetto alla presenza, nella zona, di contenitori stradali. Le amministrazioni hanno eccepito, in rito, la tardività dell'impugnazione della nota del 14 aprile 2025 e l'inammissibilità per carenza di interesse rispetto alla nota del 30 maggio 2025, nonché, nel merito, l'infondatezza delle censure. Il Tribunale ha esaminato il merito senza pronunciarsi sulle eccezioni pregiudiziali.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. In via preliminare il Collegio ha escluso dal proprio esame le memorie di replica depositate dalle resistenti, poiché non erano giustificate da una memoria della ricorrente cui replicare ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato. Il sistema comunale è organizzato in forma mista e il regolamento unico di bacino non impone in via generale il modello porta a porta, ma disciplina le modalità organizzative della raccolta differenziata. Tuttavia, l'art. 18 del regolamento comunale del 2018, mantenuto in vigore dalla clausola che fa salve le prescrizioni comunali più restrittive, impone specificamente alle utenze non domestiche, comprese le gelaterie, la raccolta domiciliare porta a porta e la custodia dei contenitori nelle pertinenze private. La delibera di Giunta n. 388/2024, pur delimitando territorialmente le aree di attivazione del porta a porta e non includendo espressamente la zona della gelateria, è stata interpretata come atto attuativo relativo all'organizzazione territoriale generale del servizio, non idoneo a derogare o abrogare la disciplina speciale dettata dall'art. 18 per le utenze non domestiche. Il servizio porta a porta risultava inoltre concretamente predisposto nella zona dell'esercizio secondo l'eco-calendario del gestore. Anche il secondo motivo è stato respinto. La deroga è astrattamente ammissibile qualora l'utente dimostri l'effettiva e permanente impossibilità di custodire i contenitori in area privata, ma l'onere della prova grava sull'istante. Veritas ha esaminato l'elaborato tecnico prodotto dalla società e ha rilevato che risultavano teoricamente ricavabili spazi nelle parti porticate della proprietà; la ricorrente non ha fornito elementi tecnici idonei a dimostrare l'illogicità o irragionevolezza di tale valutazione. Non è stato ravvisato difetto di istruttoria. È stata inoltre ritenuta legittima la considerazione delle eventuali prescrizioni comunali in materia di viabilità, mobilità e arredo urbano, poiché la collocazione dei contenitori su suolo pubblico coinvolge competenze dell'amministrazione comunale, pur spettando al gestore la valutazione iniziale dei presupposti della deroga. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e la non immediata ricostruibilità del quadro normativo.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    eventuali memorie di replica devono essere giustificate da uno scritto difensivo cui replicare

    Il giudice non considera le memorie formalmente depositate nel termine se manca una memoria della controparte che ne giustifichi la natura di replica.

  • art. 18 del Regolamento comunale di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati

    I contenitori vanno conservati all’interno delle proprie pertinenze

    La disposizione impone agli operatori economici, incluse le gelaterie, servizi dedicati e raccolta domiciliare porta a porta, prevedendo la custodia dei contenitori nelle pertinenze private e ammettendo deroghe solo in presenza di impedimenti motivati e documentati.

  • art. 9 del Regolamento Unico di gestione associata dei rifiuti urbani per il Bacino Venezia Ambiente

    il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e non domestici è garantito sull’intero territorio comunale

    La norma garantisce il servizio e rimette le modalità operative anche alle indicazioni del gestore.

  • art. 11 del Regolamento Unico di gestione associata dei rifiuti urbani per il Bacino Venezia Ambiente

    a seconda del sistema di raccolta organizzato per il Comune

    La disposizione contempla sia il conferimento nei contenitori stradali sia quello mediante contenitori dedicati del servizio porta a porta, senza imporre in via generale un unico modello organizzativo.

  • art. 13 del Regolamento Unico di gestione associata dei rifiuti urbani per il Bacino Venezia Ambiente

    i contenitori stradali o interrati devono essere collocati in aree pubbliche o in aree private ad uso pubblico

    La collocazione dei contenitori stradali deve rispettare esigenze di igienicità, sicurezza, circolazione e arredo urbano.

  • art. 14, commi 5, 13 e 14, del Regolamento Unico di gestione associata dei rifiuti urbani per il Bacino Venezia Ambiente

    solo qualora vi sia l’effettiva e permanente impossibilità ... le utenze potranno chiedere al Gestore ... di collocarli in area pubblica

    Nel servizio porta a porta i contenitori devono essere custoditi in proprietà privata; la collocazione su suolo pubblico è una deroga subordinata alla prova dell'impossibilità effettiva e permanente e, per il posizionamento su area pubblica, all'approvazione comunale espressa.

Massime di principio

  • Quando un regolamento comunale dettato per una categoria speciale di utenze non domestiche impone la raccolta porta a porta, tale disciplina può restare applicabile anche dopo l'adozione di un regolamento sovracomunale che preveda un sistema plurimodale, se l'atto di recepimento fa salve le prescrizioni comunali più restrittive.
  • La previsione regolamentare dell'obbligo di custodire i contenitori del porta a porta nella proprietà privata non è incompatibile con l'organizzazione territoriale del servizio mediante sistemi misti: la delimitazione delle zone operative stabilita da un atto amministrativo attuativo non vale, in assenza di un'espressa deroga, a escludere le utenze non domestiche soggette a una disciplina regolamentare speciale.
  • La collocazione permanente di contenitori per rifiuti su suolo pubblico costituisce deroga all'obbligo di custodia in area privata e può essere accordata solo quando l'utente dimostri l'effettiva e permanente impossibilità di reperire spazi privati idonei; il relativo onere probatorio grava sull'istante.
  • Il gestore del servizio può valutare tecnicamente la sussistenza dei presupposti della deroga, mentre la collocazione dei contenitori su suolo pubblico può richiedere anche il rispetto delle prescrizioni e delle competenze comunali in materia di viabilità, mobilità e arredo urbano.
  • La memoria di replica depositata entro il termine processuale non può essere presa in considerazione se la controparte non ha depositato uno scritto difensivo cui la replica sia effettivamente riferibile.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniTariffe e rapporti con gli utentiDecisione e riti speciali
RamiServizi pubbliciAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaTrasparenza e pubblicità

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