Cassazione Penale, Sentenza n. 24793/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Nel procedimento di esecuzione il Tribunale aveva revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa al condannato, ritenendo integrato il presupposto dell'art. 168, quarto comma, c.p. perché il beneficio risultava concesso per la terza volta. Il ricorso deduceva un unico motivo, articolato sotto due profili, sostenendo che una delle due ulteriori sentenze considerate ai fini del computo non fosse in realtà irrevocabile: contro quella decisione era stato proposto ricorso per cassazione, ancora pendente e non definito. Secondo il ricorrente, il difetto di irrevocabilità impediva di computare quella sentenza tra i presupposti che consentono la revoca della sospensione condizionale. In sostanza, si lamentava il vizio di motivazione dell'ordinanza di revoca per mancata considerazione di una memoria difensiva e del ricorso per cassazione allegato, decisivi per escludere la terza concessione del beneficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che dagli atti risultava una memoria difensiva, depositata dopo l'udienza camerale e dopo la notificazione dell'ordinanza impugnata, nella quale si deduceva la non irrevocabilità di una delle sentenze considerate dal giudice dell'esecuzione; a tale deduzione il giudice non aveva dato risposta. La Corte ha richiamato il principio per cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva non integra di per sé nullità, ma può incidere sulla correttezza logico-giuridica della motivazione. Poiché la deduzione era rilevante ai fini della decisione sulla revoca del beneficio, la sua mancata considerazione ha determinato un vizio motivazionale. Inoltre, la cancelleria del giudice di merito ha successivamente riferito che il ricorso per cassazione effettivamente esisteva sulla casella PEC dell'ufficio. Per tali ragioni, l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Marsala per nuovo esame sul punto.
Norme richiamate
art. 168, quarto comma, c.p.
La revoca della sospensione condizionale della pena presuppone il corretto computo delle precedenti concessioni del beneficio; nel conteggio rilevano soltanto i provvedimenti effettivamente computabili secondo i presupposti di legge, quindi anche il passaggio in giudicato della sentenza richiamata assume rilievo.
art. 627 c.p.p.
Il rinvio disposto comporta un nuovo esame da parte del giudice di merito limitatamente al punto censurato dall'annullamento.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
La Corte può accedere agli atti quando sia dedotto un vizio che lo consenta, per verificare la fondatezza della censura.
Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio
L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina automaticamente nullità, ma può incidere sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione.
Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto
Conforme al principio secondo cui l'omessa considerazione delle deduzioni difensive può integrare vizio motivazionale.
Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro
Conforme al medesimo principio sulla rilevanza motivazionale delle memorie non considerate.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione, quando la revoca della sospensione condizionale della pena dipende dal numero delle precedenti concessioni del beneficio, il giudice deve verificare con precisione la reale irrevocabilità dei provvedimenti richiamati ai fini del computo.
- La mancata considerazione di una memoria difensiva non comporta automaticamente nullità dell'ordinanza, ma può integrare vizio di motivazione quando la deduzione trascurata sia decisiva per la soluzione della questione esecutiva.
- Se dagli atti emerge che una delle sentenze poste a base della revoca non era ancora irrevocabile, il presupposto del terzo beneficio non può ritenersi automaticamente integrato e la decisione va riesaminata.
- La Corte di cassazione può verificare direttamente gli atti del fascicolo quando il vizio denunciato lo consente e la questione concerne il corretto apprezzamento di documenti o memorie già presenti nel procedimento.
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