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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35455/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., proposto avverso l'ordinanza del 13 luglio 2022 con la quale era stata dichiarata inammissibile l'impugnazione precedentemente proposta avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 12 luglio 2021. Il ricorrente ha poi dichiarato di rinunciare al ricorso con atto del 3 febbraio 2023.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile in ragione della rinuncia del ricorrente, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo dato escludere la possibile colpa nella proposizione dell'impugnazione, secondo il principio richiamato dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto, ossia lo strumento invocato dal ricorrente per contestare l'ordinanza impugnata

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Fondamento giuridico per dichiarare inammissibile il ricorso in caso di rinuncia da parte del ricorrente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere una pena pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) anche quando non sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Principio richiamato secondo cui può sussistere responsabilità/colpa nella proposizione di impugnazioni manifestamente infondate o imprudenti, giustificando l'applicazione di sanzioni pecuniarie

Massime di principio

  • La rinuncia espressa del ricorrente determina, di norma, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; la rinuncia non impedisce tuttavia al giudice di pronunciare sulle spese e sulle sanzioni accessorie.
  • Anche quando un ricorso venga ritirato o si dichiari la rinuncia, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e ad una somma a titolo di ammenda se non è esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione (art. 616 c.p.p. e principio di Corte cost. n.186/2000).
  • Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) richiede attenzione nella sua proposizione: errori formali o mancanza di fondatezza possono esporre il ricorrente a sanzioni economiche.
  • Prima di proporre impugnazioni straordinarie conviene valutare compiutamente la fondatezza della doglianza e, se necessario, avvalersi di consulenza legale per evitare oneri economici conseguenti a impugnazioni ritenute colpose.

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