Cassazione Civile, Ordinanza n. 20943/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il lavoratore, già dipendente dell’ente regionale soppresso ARSSA, aveva ottenuto l’inquadramento dirigenziale mediante un concorso interno bandito sulla base di una norma regionale poi dichiarata incostituzionale. Successivamente, a seguito della soppressione dell’ente e del transito alle dipendenze della Regione, era stato immesso nei ruoli regionali con conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale, ma poi retrocesso alla categoria D3 in applicazione della dichiarata illegittimità della base normativa del concorso. Il ricorrente ha censurato la sentenza d’appello deducendo: (1) violazione di norme su mobilità/trasferimento e sul rapporto di lavoro pubblico, sostenendo che il passaggio alla Regione derivasse dalla legge regionale di soppressione dell’ente e non dalla norma incostituzionale; (2) erronea qualificazione della vicenda come semplice mobilità, invece che come assorbimento delle funzioni con attribuzione di un inquadramento ex novo non toccato dalla declaratoria di incostituzionalità; (3) illegittima applicazione retroattiva della norma dichiarata incostituzionale; (4) riproposizione della domanda risarcitoria per danno biologico e alla professionalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che l’art. 16, comma 8, del d.l. 98/2011 rende nulli di diritto i provvedimenti in materia di personale adottati in base a disposizioni poi dichiarate incostituzionali e impone il ripristino della situazione preesistente dalla pubblicazione della sentenza costituzionale. Ha richiamato il precedente specifico relativo alla medesima vicenda dell’ARSSA, ribadendo che la procedura concorsuale interna che aveva consentito l’inquadramento dirigenziale era stata travolta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale e che non si era consolidata alcuna posizione irretrattabile, essendo il rapporto ancora in corso e privo di giudicato favorevole. Ha inoltre escluso che il successivo transito nei ruoli della Regione, disposto dalla legge di soppressione dell’ente, potesse sanare o rendere irrilevante l’inquadramento dirigenziale nullo, trattandosi di mera modificazione soggettiva del rapporto e non di novazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva della Regione, ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È stato richiamato come parametro formale di deduzione dei vizi di violazione o falsa applicazione di legge nei singoli motivi di ricorso.
art. 16, comma 8, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni, in L. 15 luglio 2011, n. 111
I provvedimenti in materia di personale adottati sulla base di disposizioni poi dichiarate incostituzionali sono nulli di diritto e va ripristinata la situazione preesistente dalla pubblicazione della sentenza costituzionale.
art. 11, comma 6-sexies, d.l. 29 dicembre 2011, n. 216
convertito, con modificazioni, in L. 24 febbraio 2012, n. 14
Ha delimitato l’ambito di non applicazione del comma 8 dell’art. 16 del d.l. 98/2011 solo a ipotesi specifiche di procedure già salve e consolidate per contratti individuali con effetti giuridici decennali.
art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Individua le pubbliche amministrazioni destinatarie della disciplina richiamata in tema di atti di personale nulli a seguito di illegittimità costituzionale sopravvenuta.
art. 2112 c.c.
È stato invocato dal ricorrente, ma la Corte ha valorizzato la vicenda come modifica soggettiva del rapporto in un contesto di successione tra enti pubblici, non come fattispecie idonea a salvare l’inquadramento nullo.
art. 2113 c.c.
È stato invocato dal ricorrente nei motivi di ricorso, senza accoglimento delle censure.
art. 16, comma 13, L.R. Abruzzo n. 7 del 2002
La norma regionale che aveva consentito il concorso interno per dirigenti è stata dichiarata incostituzionale per violazione dei principi di accesso mediante concorso pubblico e di buon andamento.
art. 1, L.R. Abruzzo n. 29 del 2011
Ha disposto la soppressione dell’ARSSA nell’ambito di un’operazione di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.
art. 2, comma 2, L.R. Abruzzo n. 29 del 2011
il personale che, all’atto della soppressione dell’ARSSA, risulta dipendente di ruolo della predetta Agenzia con contratto a tempo indeterminato, viene immesso nel ruolo unico del personale regionale, e conserva la posizione giuridica, economica e previdenziale in godimento al momento della soppressione
L’immissione nei ruoli regionali conserva la posizione preesistente, ma non neutralizza l’effetto caducatorio della nullità del precedente inquadramento dirigenziale fondato su norma incostituzionale.
art. 35 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
È richiamato come norma inderogabile che presidia l’accesso al lavoro pubblico tramite procedure selettive conformi al concorso pubblico.
art. 97, comma 4, Cost.
È il parametro costituzionale del principio del concorso pubblico, posto a tutela del buon andamento e della selezione dei più meritevoli.
artt. 51 e 97 Cost.
Sono i parametri costituzionali violati dalla norma regionale che riservava il concorso interno per dirigenti.
art. 34 d.lgs. n. 29/1993
È stato richiamato nel secondo motivo, in combinazione con altre norme sul pubblico impiego.
art. 3 d.lgs. n. 165/2011
È stato richiamato nel secondo motivo dal ricorrente, senza specifica accoglienza.
art. 2126 c.c.
È richiamato nella norma statale applicata per salvaguardare, se del caso, gli effetti delle prestazioni già eseguite nonostante la nullità dell’atto di inquadramento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La declaratoria di incostituzionalità della norma che ha consentito un inquadramento o una progressione nel pubblico impiego determina, per i rapporti non esauriti e non coperti da giudicato o da decadenza/prescrizione, l’inefficacia ex tunc della disposizione e la nullità dei provvedimenti adottati in base ad essa.
- Nel pubblico impiego, l’approvazione della graduatoria e la successiva stipula del contratto individuale non impediscono all’amministrazione di far valere, anche a rapporto già instaurato di fatto, la nullità dell’atto presupposto quando la procedura concorsuale sia stata resa illegittima dalla caducazione della norma che la consentiva.
- Il trasferimento o transito del personale tra pubbliche amministrazioni, quando avvenga in un contesto di soppressione di ente e successione di funzioni, può integrare una modificazione soggettiva del rapporto, ma non sana un precedente inquadramento nullo fondato su una procedura concorsuale illegittima.
- La conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale nel passaggio del personale a un’altra amministrazione non equivale alla conservazione di una qualifica acquisita con atto nullo, se tale qualifica deriva da una procedura travolta dalla declaratoria di incostituzionalità.
- Il principio del concorso pubblico ex art. 97 Cost. prevale sulle aspettative individuali sortite da procedure riservate o interne non conformi, sicché il ripristino della legalità costituzionale giustifica il ritiro degli atti nulli e il reinquadramento nella posizione originaria.
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