Sentenza n. 8007/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n. 1181, emanato dall'Ambasciata d'Italia ad Abu Dhabi in data 15/12/2025 e notificato al ricorrente il 22/12/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha definito il giudizio con sentenza ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 60 c.p.a., rilevando che il sopravvenuto rilascio del visto per motivi di studio ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. Ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione della posizione assunta sul punto dal ricorrente.
Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia ad Abu Dhabi e notificato il 22 dicembre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Nel corso del giudizio, la domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame. A seguito della notificazione dell'ordinanza cautelare, l'Ambasciata ha rilasciato il visto richiesto. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È applicato per definire il giudizio quando, nel corso del processo, il sopravvenuto comportamento dell'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Il sopravvenuto rilascio del titolo amministrativo richiesto dal ricorrente, quando realizza integralmente la pretesa dedotta in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., anziché una decisione sul merito dell'illegittimità dell'atto originariamente impugnato.
- La definizione della controversia ai sensi dell'art. 60 c.p.a. è possibile quando il giudice abbia avvisato le parti della possibilità di decidere la causa con sentenza in forma semplificata e risultino integrati i relativi presupposti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1022/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1023/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1025/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →