Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21893/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da una convenzione tariffaria stipulata tra uno studio legale associato e una compagnia assicurativa per regolare compensi e modalità degli incarichi difensivi, in un rapporto che il giudice di merito ha ricostruito come unitario e continuativo. Lo studio aveva ottenuto numerosi decreti ingiuntivi per il pagamento di compensi relativi a molteplici incarichi professionali; la compagnia aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, l'abusivo frazionamento del credito mediante il deposito di 250 ricorsi monitori riferiti a crediti omogenei, la mancanza di svolgimento di alcune attività, la prescrizione e varie questioni processuali. In appello il Tribunale aveva confermato l'abusivo frazionamento, ritenendo tuttavia che la conseguenza fosse la sola compensazione delle spese dell'opposizione e non l'inammissibilità delle domande; aveva inoltre ricostruito la convenzione come fonte di regolazione unitaria dei rapporti professionali. Lo studio professionale ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: omessa pronuncia e violazione del principio di domanda; violazione degli artt. 112, 342 e 345 c.p.c. per asserita introduzione di domande nuove in appello; violazione del giudicato per le precedenti decisioni del Giudice di pace; violazione di numerose norme sostanziali e processuali per avere il Tribunale qualificato la convenzione come contratto normativo e per avere ravvisato l'abusivo frazionamento; vizi motivazionali e violazione delle norme sulle spese e sulla responsabilità aggravata. La compagnia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che, una volta accertato l'abuso del processo, il Tribunale non poteva limitarsi a compensare le spese dell'opposizione, ma avrebbe dovuto eliminare tutti gli effetti distorsivi dell'abuso, anche con riguardo alle spese della fase monitoria.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi quattro motivi del ricorso principale, ritenendo infondate le doglianze su omessa pronuncia, domanda nuova, giudicato e qualificazione della convenzione/abusivo frazionamento; ha dichiarato assorbiti il quinto e il sesto motivo del ricorso principale. Ha invece accolto il ricorso incidentale, affermando che, una volta accertato l'abusivo frazionamento del credito, non era sufficiente la sola compensazione delle spese dell'opposizione, dovendosi il giudice eliminare anche gli ulteriori effetti distorsivi dell'abuso, con possibile incidenza sulle spese monitorie e con eventuale revoca delle ingiunzioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di S. Maria Capua Vetere in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per escludere l'omessa pronuncia e l'ultrapetizione quando il giudice si pronunci implicitamente su una censura incompatibile con la decisione adottata

  • art. 111 Cost.

    richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. in tema di motivazione e corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul preteso inserimento di domande nuove in appello, ma ritenuto non violato

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla dedotta novità delle domande in appello, esclusa dalla Corte

  • art. 329 c.p.c.

    invocato sul tema del giudicato e della mancata impugnazione di precedenti decisioni

  • art. 346 c.p.c.

    invocato sul tema delle questioni non riproposte e del giudicato

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per escludere che il giudicato formatosi su questioni processuali in altra causa precluda la diversa soluzione in un successivo giudizio

  • art. 101, comma secondo, c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla pretesa decisione a sorpresa; la Corte ha escluso la nullità perché si trattava di mera qualificazione giuridica

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno della censura sul contraddittorio, ritenuta infondata

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della censura sul contraddittorio e sulla motivazione

  • art. 12 preleggi

    richiamato nel motivo sulla interpretazione della convenzione tariffaria

  • art. 1175 c.c.

    richiamato in relazione alla buona fede e all'abuso del processo

  • art. 1321 c.c.

    richiamato nel motivo sulla natura della convenzione

  • art. 1322 c.c.

    richiamato nel motivo sulla autonomia negoziale e qualificazione dell'accordo

  • art. 1346 c.c.

    richiamato per contestare la determinabilità dell'oggetto della convenzione; la Corte ha escluso il vizio

  • art. 1362 c.c.

    richiamato nel motivo di interpretazione contrattuale

  • art. 2222 c.c.

    richiamato nel motivo per la disciplina del rapporto professionale

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel motivo sulle presunzioni valorizzate dal Tribunale

  • art. 85 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul contraddittorio e sulla rappresentanza processuale

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla violazione del contraddittorio

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla valutazione delle prove

  • art. 11 codice deontologico

    richiamato nel motivo sulla disciplina deontologica del rapporto professionale

  • art. 1713 c.c.

    invocato nella domanda riconvenzionale di rendimento del conto

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato per la lealtà e correttezza processuale, fondando la censura sul comportamento abusivo della parte

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato per la responsabilità processuale aggravata; la Corte ha poi assorbito la censura principale sul punto

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato sulle spese di lite e sul principio di soccombenza/causalità

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese; la Corte ha ritenuto che l'abuso processuale può incidere anche su tale profilo

  • art. 104 c.p.c.

    richiamato per la possibilità di riproporre in cumulo oggettivo le domande relative agli analoghi crediti

  • art. 2237 c.c.

    richiamato come disciplina del recesso nel contratto d'opera professionale

  • art. 2333 c.c.

    citato nel testo come disciplina del compenso e della pattuizione del corrispettivo nel rapporto d'opera professionale; il riferimento testuale appare materiale/erroneo ma è presente nella sentenza

  • L. 89/2001

    richiamata dalla ricorrente per sostenere il pregiudizio derivante dalla durata dei processi

Massime di principio

  • È abusivo il frazionamento giudiziale di crediti distinti ma omogenei, sorti nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, quando la loro trattazione separata non sia sorretta da un oggettivo interesse alla tutela frazionata e comporti duplicazione di attività istruttoria, dispersione della conoscenza della vicenda e rischio di giudicati contrastanti.
  • Ai fini del divieto di frazionamento non conta che i singoli crediti derivino da incarichi o fatti costitutivi formalmente distinti: è sufficiente che siano storicamente simili, riconducibili a un rapporto di durata o a una relazione continuativa e idonei, per contenuto e natura, a essere decisi unitariamente.
  • L'interesse alla tutela separata dei crediti deve essere oggettivamente valutabile e la sua verifica appartiene al merito; se il giudice esclude in concreto tale interesse, la censura è insindacabile in cassazione salvo vizio di motivazione nei limiti consentiti.
  • Il giudicato formatosi su una questione processuale, come la sussistenza del frazionamento abusivo, ha efficacia sostanzialmente limitata al giudizio in cui è pronunciato e non impedisce che la stessa questione sia riesaminata in un diverso processo tra le stesse parti.
  • La mera qualificazione giuridica di un accordo come contratto normativo non integra, di per sé, una decisione a sorpresa che richieda la previa rimessione della questione al contraddittorio, se la qualificazione è funzionale alla corretta sussunzione dei fatti allegati.
  • Accertato l'abusivo frazionamento del credito, il giudice non può limitarsi a compensare le spese della fase in cui l'abuso è emerso, ma deve rimuovere tutti gli effetti distorsivi derivanti dalla condotta processuale abusiva, anche con riguardo ai costi della fase monitoria e agli ulteriori profili consequenziali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.