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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/764

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/764 della Commissione, del 29 febbraio 2024, relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis CNCM I-4606, CNCM I-5043 e CNCM I-4607 e Lactococcus lactis CNCM I-4609 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Normativa europea32024R0764

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’immissione e l’uso, nell’Unione, di un preparato composto da ceppi specifici di Bacillus subtilis e Lactococcus lactis come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’atto recepisce il parere favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto il preparato sicuro alle condizioni d’uso proposte e idoneo a ridurre la contaminazione da Salmonella Typhimurium nei mangimi ad elevata umidità. Sono fissate condizioni di impiego, obblighi di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori, oltre al termine di autorizzazione al 21 marzo 2034.

Autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis CNCM I-4606, CNCM I-5043 e CNCM I-4607 e Lactococcus lactis CNCM I-4609 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai soggetti che immettono sul mercato o utilizzano il preparato indicato nell’allegato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione riguarda l’uso come additivo tecnologico, nel gruppo funzionale dei "potenziatori delle condizioni d’igiene", con specifica finalità di riduzione della contaminazione da Salmonella Typhimurium. L’uso è limitato ai mangimi composti sotto forma di pastone o a materie prime per mangimi solide destinate alla preparazione di mangimi con tasso di umidità del 60-90 %, ed è escluso l’impiego nelle premiscele contenenti oligoelementi o conservanti. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis e Lactococcus lactis come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/764 della Commissione autorizza l’uso, nell’Unione, di un preparato contenente Bacillus subtilis CNCM I-4606, CNCM I-5043 e CNCM I-4607 e Lactococcus lactis CNCM I-4609 come additivo per mangimi per tutte le specie animali. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e recepisce i pareri favorevoli dell’EFSA, che hanno valutato la sicurezza del preparato e la sua efficacia nel ridurre la contaminazione da Salmonella Typhimurium nei mangimi ad elevata umidità.

Base giuridica e iter autorizzativo

La Commissione fonda il provvedimento sull’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Dai considerando emerge che la domanda di autorizzazione era stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento e che era corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. La Commissione conclude che il preparato soddisfa le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento quadro, che richiede, in sostanza, che l’additivo non abbia effetti nocivi sulla salute animale, umana o sull’ambiente e abbia un effetto positivo sulle caratteristiche dei mangimi o sulla produzione animale.

Valutazione scientifica e sicurezza

L’EFSA, nei pareri del 30 settembre 2021 e del 1° febbraio 2023, ha ritenuto il preparato sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente alle condizioni d’uso proposte. L’Autorità ha inoltre precisato che il preparato non è irritante per la pelle o per gli occhi e non è sensibilizzante cutaneo, ma, per la natura proteica dell’agente attivo, deve essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie. La Commissione richiama anche l’esigenza di adottare misure di protezione per gli utilizzatori dell’additivo.

Campo di applicazione e condizioni d’impiego

L’autorizzazione riguarda un additivo classificato nella categoria degli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale dei "potenziatori delle condizioni d’igiene", con finalità specifica di riduzione della contaminazione da Salmonella Typhimurium. L’allegato limita l’impiego ai mangimi composti sotto forma di pastone o a materie prime per mangimi solide destinate alla preparazione di mangimi con tasso di umidità del 60-90 %. È espressamente vietato l’uso nelle premiscele contenenti oligoelementi o conservanti.

Etichettatura, istruzioni d’uso e protezione degli utilizzatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve riportare un’avvertenza specifica: l’additivo 1n01 è destinato alla riduzione della contaminazione da Salmonella Typhimurium e non può essere considerato un sostituto delle normali condizioni igieniche di allevamento. Gli operatori del settore dei mangimi devono inoltre adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.

Specifiche tecniche, dosaggi e controlli analitici

L’allegato descrive la composizione del preparato come costituita da spore vitali di Bacillus subtilis e cellule vive di Lactococcus lactis. Il tenore minimo dell’additivo è pari a 2 × 10^9 CFU/g in totale per i tre ceppi di Bacillus subtilis, in rapporto 1:1:1, e a 2 × 10^9 CFU/g per Lactococcus lactis. Per il mangime completo sono indicati valori minimi di 1 × 10^9 per i ceppi di Bacillus subtilis e 1 × 10^9 per Lactococcus lactis. Per il controllo ufficiale sono previsti il metodo EN 15784 per il conteggio del Bacillus subtilis, il metodo EN 15214 per il conteggio del Lactococcus lactis e, per l’identificazione, la PFGE CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA.

Durata dell’autorizzazione ed efficacia nel tempo

Il periodo di autorizzazione termina il 21 marzo 2034. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Autorizzazione del preparato come additivo per mangimi

L’articolo 1 autorizza il preparato di Bacillus subtilis CNCM I-4606, CNCM I-5043 e CNCM I-4607 e Lactococcus lactis CNCM I-4609, classificato nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "potenziatori delle condizioni d’igiene", alle condizioni stabilite nell’allegato.

Base giuridica e presupposti dell’autorizzazione

Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la domanda presentata ex articolo 7 e i pareri EFSA del 30 settembre 2021 e del 1° febbraio 2023, che attestano sicurezza per specie bersaglio, consumatori e ambiente alle condizioni proposte, nonché efficacia nella riduzione di Salmonella Typhimurium.

Condizioni d’uso e limitazioni

L’additivo deve essere impiegato soltanto in mangimi composti sotto forma di pastone o in materie prime solide destinate alla preparazione di mangimi con umidità del 60-90 %. Non può essere utilizzato nelle premiscele contenenti oligoelementi o conservanti. Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Obblighi di etichettatura e avvertenze

L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve riportare che l’additivo 1n01 è destinato alla riduzione della contaminazione da Salmonella Typhimurium e non può essere considerato un sostituto delle normali condizioni igieniche di allevamento.

Tutela degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati con tali misure, l’additivo e le premiscele devono essere manipolati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, in considerazione della potenziale sensibilizzazione respiratoria segnalata dall’EFSA.

Composizione, dosaggio e metodo di analisi

L’allegato indica un tenore minimo dell’additivo pari a 2 × 10^9 CFU/g in totale per i tre ceppi di Bacillus subtilis (in rapporto 1:1:1) e 2 × 10^9 CFU/g per Lactococcus lactis. Per l’uso nel mangime completo è indicato un tenore minimo di 1 × 10^9 per i ceppi di Bacillus subtilis e 1 × 10^9 per Lactococcus lactis. Sono previsti metodi analitici specifici: EN 15784 per il conteggio del Bacillus subtilis, EN 15214 per il conteggio del Lactococcus lactis e PFGE CEN/TS 17697 o sequenziamento del DNA per l’identificazione.

Durata dell’autorizzazione

Il termine di fine del periodo di autorizzazione è fissato al 21 marzo 2034.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi tecnologicisicurezza alimentaresanità animaleetichettatura

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