Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47379/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, in sede esecutiva, ha unificato i reati afferenti a due sentenze passate in giudicato e ha applicato un aumento di pena per continuazione tra bancarotte fraudolente patrimoniali. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'entità dell'aumento di pena operato in esecuzione, ritenendolo eccessivo rispetto alla pena originaria della fattispecie oggetto di continuazione (pari a 1 anno e 4 mesi di reclusione).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto applicabili i principi giurisprudenziali (Sezioni Unite) che richiedono motivazione distinta per gli aumenti relativi ai reati satellite, ma ha precisato che il grado di dettaglio motivazionale è proporzionale all'entità degli aumenti. Nel caso di specie il GIP ha adeguatamente motivato l'unificazione e l'aumento complessivo: le condotte erano seriali e omogenee (bancarotte patrimoniali nel periodo 2009-2014), caratterizzate da sistematicità nella distrazione di beni per un valore complessivo intorno a 2.902.528 euro; l'aumento applicato è stato considerato contenuto e rispetto dei limiti di legge, sicché non era necessaria una dettagliata esposizione punto per punto degli aumenti. Conseguentemente la Corte ha confermato la pena complessiva determinata in esecuzione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Sezioni Unite, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Stabilisce che nel reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, determinare la pena base e calcolare e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite; tuttavia il livello di dettaglio richiesto è proporzionato all'entità degli aumenti.

  • Sezioni Unite, n. 7930/95

    Principio contro il cumulo surrettizio delle pene: l'aumento per continuazione non deve trasformarsi in un cumulo materiale.

  • Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020 (Radosavljevic)

    Conferma che non sempre è necessaria una motivazione puntuale per ogni singolo aumento quando gli aumenti sono di misura contenuta e i reati sono seriali e omogenei; è sufficiente la motivazione della quantificazione della pena-base e l'indicazione delle ragioni generali.

  • art. 81 cod. pen.

    Limita l'aumento complessivo nel reato continuato (regola del triplo della pena base) e impone che l'aumento sia proporzionale alle singole fattispecie, evitando il cumulo materiale.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla sentenza ex art. 444 resa dal G.I.P. del Tribunale di Noia, che ha inflitto una pena per una delle fattispecie considerate nell'unificazione esecutiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali della parte che propone ricorso in cassazione se il ricorso è rigettato.

Massime di principio

  • Nel reato continuato il giudice deve individuare il reato piu grave e motivare la determinazione della pena complessiva, ma il dettaglio della motivazione sugli aumenti per ciascun reato satellite dipende dall'entità degli aumenti stessi.
  • Se le condotte sono seriali e omogenee e gli aumenti di pena sono contenuti, è sufficiente una motivazione complessiva che giustifichi la quantificazione della pena-base e l'adeguamento complessivo, senza scomporre minuziosamente ogni singolo aumento.
  • L'aumento applicato per continuazione non può tradursi in un cumulo materiale: il rapporto fra le pene deve rispettare i limiti dell'art. 81 c.p. (in particolare il limite triplo della pena base).
  • In sede esecutiva, l'unificazione di pene derivanti da sentenze passate in giudicato richiede una valutazione delle condotte (temporalità, omogeneità, valore della distrazione) e, se le risultanze mostrano sistematicità e rilevanza del danno, giustifica aumenti anche se non dettagliatamente ripartiti.
  • Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.