Sentenza n. 363/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma - sezione Lavoro - n. 563/2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 563/2024, relativa all'assegnazione della Carta del docente e alla rifusione delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 563/2024, pubblicata il 18 gennaio 2024, notificata ai fini esecutivi il 6 febbraio 2024 e passata in giudicato. La sentenza civile aveva riconosciuto ai ricorrenti il diritto all'assegnazione della Carta del docente per gli anni scolastici indicati nel titolo, per importi individuali variabili, oltre alla maggior somma tra rivalutazione ISTAT e interessi legali, e aveva condannato il Ministero all'assegnazione del beneficio e al pagamento delle spese processuali. I ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento del Ministero. L'Amministrazione, non costituita, non ha fornito chiarimenti o elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per l'ottemperanza. Ha verificato che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata all'Amministrazione e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. e, in assenza di contestazioni o chiarimenti da parte del Ministero, ha riconosciuto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il giudice dell'ottemperanza non può rimettere in discussione i presupposti e il contenuto della pretesa accertata dal giudicato, sicché ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta dei ricorrenti. Non è stata disposta, allo stato, la penalità di mora, ritenuta eventualmente richiedibile in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.250,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Individua la competenza del giudice amministrativo in sede di ottemperanza; il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza nel caso concreto.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il decorso del termine è stato verificato dal TAR quale presupposto per l'ottemperanza.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Ha modificato la disciplina del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, richiamata dal giudice per verificare il decorso del termine dilatorio.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta del docente, il cui riconoscimento era stato disposto dal giudicato civile da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato all'amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all'amministrazione inadempiente di dare esecuzione al giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza deve attenersi al contenuto del giudicato e non può sindacare nuovamente i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal titolo esecutivo.
- A fronte della deduzione dell'inadempimento, la mancata produzione da parte dell'amministrazione di chiarimenti o elementi dimostrativi dell'avvenuta esecuzione consente di ritenere sussistente l'inottemperanza, secondo la disciplina dell'onere della prova richiamata dal giudice.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
- La penalità di mora non deve essere necessariamente disposta contestualmente all'ordine di esecuzione, potendo essere riservata a un'eventuale successiva fase qualora l'inottemperanza perduri oltre i termini assegnati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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