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Ordinanza

Ordinanza n. 547/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’Ordinanza Dirigenziale del Comune di Pisa, DD 08, n. 1461 del 9 giugno 2026, avente ad oggetto “Struttura Sanitaria Privata – Ordinanza Revoca Autorizzazione”; - dell’Ordinanza Dirigenziale del Comune di Pisa, DD 08, n. 1638 del 3 luglio 2026, avente ad oggetto “Rettifica Ordinanza Dirigenziale n. 1461 del 09/06/2026”; - della Nota dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest - U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Pisana, prot. n.65253 dell’8 giugno 2026; - del Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, di cui al d.p.g.r. del 17 novembre 2016, n. 79/R e relativi allegati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Istituto Internazionale Barco S.p.a. il 29 luglio 2026: - Decisione n. 20 dell’11 dicembre 2018 del Comitato Tecnico Scientifico dell’Organismo Toscano Governo Clinico.

Giustizia amministrativa202601454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze dirigenziali del Comune di Pisa di revoca dell'autorizzazione della struttura sanitaria privata e successiva rettifica, nonché atti presupposti e disciplina regionale; con motivi aggiunti, decisione del Comitato Tecnico Scientifico dell'Organismo Toscano Governo Clinico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie e locali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, le ordinanze dirigenziali comunali con cui è stata revocata l'autorizzazione relativa a una struttura sanitaria privata, la successiva ordinanza di rettifica, la nota dell'Azienda USL concernente la struttura, il regolamento regionale attuativo della normativa sanitaria regionale e, con motivi aggiunti, una decisione del Comitato Tecnico Scientifico dell'Organismo Toscano Governo Clinico. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che le questioni giuridiche sottese al ricorso richiedano il grado di approfondimento proprio della fase di merito, senza quindi formulare una compiuta valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto certamente prevalente, rispetto all'interesse economico della società ricorrente, l'interesse pubblico affinché la somministrazione di qualunque terapia avvenga in condizioni di accertata e sicura assenza di rischi per la salute dei pazienti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale; il giudice l'ha respinta sulla base della necessità di un approfondimento riservato al merito e del prevalente interesse pubblico alla tutela della salute dei pazienti.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le questioni giuridiche dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può riservarne l'esame alla fase di merito e decidere la domanda sulla base del bilanciamento degli interessi.
  • Nelle controversie riguardanti l'autorizzazione o la revoca dell'autorizzazione di strutture sanitarie, l'interesse economico del gestore può essere recessivo rispetto all'interesse pubblico a che le terapie siano somministrate in condizioni di accertata e sicura assenza di rischi per la salute dei pazienti.
  • Il bilanciamento cautelare attribuisce prevalenza all'interesse alla tutela della salute dei pazienti quando la sospensione dell'atto impugnato potrebbe consentire l'erogazione di terapie in condizioni non ancora accertate come sicure.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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