Corte di giustizia, Ordinanza C-570/19
Rectification order of 6 October 2021. — Irish Ferries Ltd v National Transport Authority. — Rectification of judgment. — Case C-570/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pronuncia è un'ordinanza di rettifica relativa alla sentenza Irish Ferries del 2 settembre 2021. La Corte corregge d'ufficio un errore materiale nel paragrafo 64, precisando la portata del diritto alla riprotezione del passeggero in caso di cancellazione del servizio. La rettifica conferma che il vettore può proporre soluzioni di viaggio alternative, purché il passeggero sia condotto alla destinazione contrattualmente prevista.
rettifica di un errore materiale nella sentenza Irish Ferries: precisazione del contenuto del concetto di "re-routing to the final destination" ex articolo 18 del regolamento n. 1177/2010
La questione giuridica
La questione non è di merito sostanziale, ma riguarda la rettifica di un errore materiale nel paragrafo 64 della sentenza del 2 settembre 2021 nella causa Irish Ferries: il testo da correggere doveva chiarire quale sia la portata del concetto di "re-routing to the final destination" ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 1177/2010, in particolare se il vettore abbia un margine di discrezionalità nell'offrire un itinerario alternativo e quali modalità di trasporto possano essere utilizzate.
Principio di diritto
La Corte ha rettificato d'ufficio un errore materiale chiarendo che il "re-routing to the final destination" ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 1177/2010 implica il trasporto del passeggero verso il luogo contrattualmente previsto, senza che l'itinerario seguito o i mezzi di trasporto debbano necessariamente coincidere con quelli originariamente pattuiti. Ne deriva che il vettore dispone, in linea di principio, di un certo margine di discrezionalità nel proporre la riprotezione, potendo offrirla mediante un servizio alternativo da e/o verso un porto diverso, mediante un servizio di coincidenza oppure mediante un servizio marittimo combinato con altri modi di trasporto, quali ferrovia o strada.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 18 del regolamento (UE) n. 1177/2010
- Articolo 103, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Rettifica di un errore materiale nella causa Irish Ferries
Si tratta di un'ordinanza della Corte di giustizia, Fourth Chamber, resa d'ufficio ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento di procedura, per rettificare la versione linguistica della sentenza del 2 settembre 2021 nella causa C-570/19, Irish Ferries. Il procedimento originario era un rinvio pregiudiziale promosso dalla High Court (Irlanda) nel contesto della controversia tra Irish Ferries Ltd e National Transport Authority.
Contesto procedurale
La Corte precisa che la sentenza precedente conteneva, nella versione linguistica della causa, un errore materiale nel paragrafo 64. La rettifica viene quindi disposta d'ufficio, senza riapertura del merito, e il testo corretto viene sostituito all'originale della pronuncia rettificata.
Normativa rilevante
La rettifica incide sull'interpretazione dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. Viene inoltre richiamato l'articolo 267 TFUE per il fondamento del rinvio pregiudiziale e l'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento di procedura per la rettifica d'ufficio.
Contenuto della rettifica
Il testo corretto chiarisce che il concetto di "re-routing to the final destination":
- implica che il passeggero sia trasportato nel luogo contrattualmente previsto;
- non richiede che l'itinerario seguito sia identico a quello originariamente concordato;
- non richiede che i mezzi di trasporto siano gli stessi previsti nel contratto.
La Corte precisa inoltre che il vettore dispone, in principio, di un margine di discrezionalità nell'offrire la riprotezione, potendo proporla:
- mediante un servizio alternativo di trasporto passeggeri in partenza da un porto e/o in arrivo a un porto diverso da quello originariamente previsto;
- mediante un servizio di coincidenza;
- mediante un servizio marittimo combinato con altri modi di trasporto, come ferrovia o strada.
Effetti pratici
La pronuncia non introduce un nuovo principio sostanziale, ma assicura la correttezza del testo della sentenza Irish Ferries. Per gli operatori del trasporto e per i professionisti che assistono passeggeri o vettori, il dato rilevante è che la riprotezione ex articolo 18 del regolamento n. 1177/2010 può essere offerta con soluzioni di viaggio alternative, purché sia rispettata la destinazione finale contrattuale.
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