Cassazione Penale, Ordinanza n. 30492/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per rapina. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 143 c.p.p. per omessa traduzione nella lingua a lui nota degli atti del giudizio di primo grado; con ulteriore eccezione ha lamentato la nullità per omessa traduzione del decreto di citazione in appello. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, sostenendo che la cosa sottratta aveva scarso valore. Con il terzo motivo ha denunciato omessa motivazione sul diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva specifica contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la dedotta violazione dell'art. 143 c.p.p. non era stata proposta nei motivi di appello e non si trattava di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado; ha inoltre considerato inammissibile la questione relativa alla mancata traduzione del decreto di citazione in appello, trattandosi di nullità a regime intermedio non tempestivamente eccepita. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché nella rapina l'attenuante del danno di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva del pregiudizio arrecato sia al patrimonio sia alla persona offesa, e la Corte territoriale aveva correttamente escluso l'attenuante valorizzando la natura del bene sottratto e il valore della refurtiva pari a 500 euro. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva risultava comunque dalla complessiva motivazione sulla gravità della condotta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 143 c.p.p.
La dedotta omessa traduzione degli atti processuali può essere fatta valere come vizio processuale, ma nel caso concreto non era stata devoluta in appello e dunque non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione.
art. 606, comma 3, c.p.p.
La violazione di legge denunciata è inammissibile se non è stata dedotta nei motivi di appello, salvo le questioni rilevabili d'ufficio nei limiti di legge.
art. 609, comma 2, c.p.p.
La questione non era rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto integra una nullità generale a regime intermedio.
art. 180 c.p.p.
La nullità a regime intermedio deve essere eccepita tempestivamente, altrimenti si sana.
art. 629 c.p. / art. 628 c.p.
La Corte si è riferita al delitto di rapina come reato plurioffensivo, incidente su patrimonio, libertà e integrità della persona offesa; dal testo emerge il riferimento alla rapina quale reato contestato.
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante del danno di speciale tenuità, in caso di rapina, richiede la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati sia al patrimonio sia alla persona offesa, non essendo sufficiente il modesto valore del bene sottratto.
art. 62-bis c.p.
Il diniego o il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può risultare dalla motivazione complessiva sulla gravità del fatto, senza necessità di una specifica replica analitica a ogni deduzione.
art. 99 c.p.
La Corte richiama la recidiva specifica contestata ai fini del giudizio sulle circostanze attenuanti generiche e sul loro eventuale bilanciamento.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La deduzione in cassazione di una nullità processuale a regime intermedio è inammissibile se la doglianza non è stata previamente proposta nei motivi di appello e non rientra tra le questioni rilevabili d'ufficio.
- L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato che non conosca la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, soggetta a sanatoria se non tempestivamente eccepita nei termini di legge.
- Nella rapina, l'attenuante del danno di speciale tenuità non può essere riconosciuta sulla sola base del modesto valore del bene sottratto, dovendosi considerare anche la lesione della persona offesa e la complessiva offensività del fatto.
- Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche o il loro giudizio di prevalenza sulla recidiva con motivazione sintetica, quando il rigetto emerga chiaramente dalla valutazione complessiva della gravità della condotta.
- In sede di legittimità non è censurabile la mancata confutazione espressa di una specifica deduzione quando la risposta negativa risulti dalla struttura argomentativa complessiva della sentenza impugnata.
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