Cassazione Penale, Sentenza n. 41247/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava l'illogicita' della motivazione con cui il Tribunale aveva disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. La difesa sosteneva: 1) che il Tribunale aveva valorizzato vicende pregresse rispetto alle quali l'indagato era rimasto estraneo o con un unico precedente ormai estinto; 2) che i fatti del procedimento (detenzione di 2 kg di cocaina a giugno 2024) erano anteriori e meno gravi rispetto a quelli di un distinto procedimento (sequestro di 6 kg rinvenuti il 3 agosto 2024), per i quali l'indagato era stato ammesso agli arresti domiciliari; 3) che l'arresto successivo (3 agosto 2024) e la misura custodiale applicata nel processo diverso avrebbero dovuto indurre alla conclusione che l'indagato fosse diventato consapevole delle attenzioni delle forze di polizia e quindi non rischiasse la reiterazione; 4) in sintesi, la custodia carceraria nel presente procedimento sarebbe sproporzionata e illogica rispetto al quadro complessivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondata la critica alla motivazione del Tribunale di Bologna: la difesa non aveva chiesto la revoca della misura cautelare ma solo la sua sostituzione, per cui i giudici di merito dovevano verificare l'adeguatezza della custodia domiciliare rispetto al pericolo di reiterazione. Il Tribunale aveva motivato coerentemente la decisione con elementi indiscussi: l'uso dell'abitazione dell'indagato come luogo di custodia di droga, denaro, preziosi, documentazione e munizioni; il ruolo manageriale e di custode dell'indagato, che non richiedeva spostamenti per gestire i traffici; la disponibilita' agevole di mezzi di comunicazione a distanza (quindici utenze mobili rilevate). Tale quadro giustificava il mantenimento della custodia in carcere per il pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorso e' respinto e il ricorrente e' condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
a norma dell'art. 310, cod. proc. pen.
norma che disciplina l'impugnazione delle misure cautelari davanti al tribunale; qui e' richiamata per giustificare l'appello del Pubblico Ministero avverso la sostituzione della custodia carceraria con gli arresti domiciliari
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616, cod. proc. pen.
norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione; applicata qui per addebitare al ricorrente le spese
art. 28 reg. esec. cod. p.
art. 28. reg. esec. cod. p.
richiesta di invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti procedurali di esecuzione; indicazione formale per l'ulteriore gestione del provvedimento
Massime di principio
- La mancata richiesta di revoca della misura da parte della difesa indebolisce l'argomentazione in appello: se non e' chiesto esplicitamente che venga meno il pericolo cautelare, i giudici valutano l'adeguatezza della misura alternativa proposta (es. domiciliari) rispetto alle esigenze di cautela
- La cronologia degli eventi (se i fatti oggetto del procedimento sono anteriori o successivi ad altri reati) non esclude di per sé l'apprezzamento della persistenza di una pericolosita' sociale: il giudice puo' considerare l'insieme degli elementi di fatto per valutare il rischio di reiterazione
- Elementi fattuali concreti e ripetuti (uso dell'abitazione come deposito di stupefacenti/valori, ruolo organizzativo nell'illecito, disponibilita' di numerose utenze telefoniche, possibilita' di comunicazione a distanza) giustificano logicamente la scelta della custodia cautelare in carcere per il pericolo di reiterazione
- In sede di cassazione la critica principale alla decisione del merito deve mirare all'illogicita' o contraddittorieta' della motivazione: se la motivazione e' coerente e fondata su circostanze provate, il ricorso viene rigettato
- La presenza di procedimenti distinti non implica automaticamente uniformita' delle decisioni cautelari: il giudice valuta le esigenze di cautela specifiche per ciascun procedimento e può ritenere sproporzionata una misura in un caso e proporzionata in un altro in presenza di fatti diversi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41174/2025 del 23/12/2025
- Sentenza penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41175/2025 del 23/12/2025
- Sentenza penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41176/2025 del 23/12/2025
- Sentenza penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41177/2025 del 23/12/2025
- Sentenza penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41178/2025 del 23/12/2025
- Sentenza penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41179/2025 del 23/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →