Cassazione Penale, Sentenza n. 11183/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la dichiarazione di inammissibilità degli appelli contro il decreto del Tribunale di Roma che disponeva la cessazione, messa in liquidazione e chiusura di società sottoposte a sequestro nell'ambito del procedimento di prevenzione. Contestavano (1) la lettura della Corte di appello secondo cui l'art. 27 d.lgs. n. 159/2011 non includerebbe espressamente i provvedimenti adottati ex art. 41 (e dunque tali provvedimenti non sarebbero impugnabili), e la valutazione secondo cui il decreto avrebbe natura meramente interlocutoria/gestoria, quindi non suscettibile di impugnazione; (2) una violazione procedurale per il deposito tardivo delle osservazioni dell'amministratore giudiziario (depositate il 18/03/2024, tre giorni prima dell'udienza), senza preventiva comunicazione alle parti, in violazione dei termini di cui all'art. 127 cod. proc. pen. richiamato dall'art. 41, comma 1-sexies, d.lgs. n. 159/2011. I ricorrenti hanno inoltre sottolineato che, in pendenza del sequestro di prevenzione, la gestione societaria è affidata all'amministratore giudiziario e che le scelte che portano alla liquidazione incidono direttamente sui loro diritti patrimoniali e sulla libertà di iniziativa economica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi. Sul punto principale, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha seguito l'orientamento (rico-sfuggente alle Sezioni Unite, sentenza Ricchiuto) secondo il quale l'art. 10 d.lgs. n. 159/2011 è norma generale di impugnazione da estendere anche ai provvedimenti patrimoniali che ledono posizioni garantite costituzionalmente (proprietà, libertà di iniziativa economica). Ne consegue che il provvedimento di messa in liquidazione ex art. 41 d.lgs. n. 159/2011 è impugnabile dinanzi alla Corte d'appello anche nel merito, garantendo il doppio grado di giudizio (primo di merito, secondo per sola violazione di legge). Il secondo motivo (vizi procedurali per il deposito tardivo delle osservazioni) è stato assorbito. La Corte ha annullato il provvedimento impugnato della Corte di appello e ha rinviato il giudizio a diversa sezione della Corte di appello di Roma.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 41
art. 41 d.lgs. n. 159/2011
Il provvedimento di messa in liquidazione disciplinato da questa norma può incidere in modo definitivo sulla libertà di iniziativa economica e sulla proprietà e, pertanto, è soggetto a impugnazione; non è da considerarsi automaticamente 'non impugnabile' per la sua natura gestionale.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10
art. 10 d.lgs. n. 159/2011
Norma generale di impugnazione applicabile anche, per estensione/analogia, ai provvedimenti patrimoniali che arrecano vulnus a posizioni garantite costituzionalmente; fondamento del principio del doppio grado (primo di merito, secondo per sola violazione di legge).
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 27
art. 27 d.lgs. n. 159/2011
Non traccia un perimetro chiuso di impugnabilità: l'assenza di menzione espressa non esclude l'intervento dell'art. 10 quando siano in gioco diritti costituzionalmente garantiti; la Corte ha rigettato una lettura tassativa che escluda ex se l'impugnabilità dei provvedimenti ex art. 41.
codice di procedura penale, art. 127
Disciplina i termini per il deposito di memorie e documenti; richiamata dall'art. 41, comma 1-sexies, d.lgs. n. 159/2011. Nel caso concreto l'eccezione relativa al mancato rispetto dei termini è stata sollevata ma assorbita dopo la decisione sul primo motivo.
codice di procedura penale, art. 568, comma 1
art. 568, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato dalla giurisprudenza che invoca il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione; la Corte di cassazione, tuttavia, ha ritenuto prevalente l'interpretazione estensiva sorretta da Sezioni Unite quando sono in gioco diritti costituzionali.
Costituzione, art. 111, comma 7
Richiamato in dottrina e giurisprudenza per la possibilità di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto impropria l'applicazione esclusiva di questo rimedio per i provvedimenti ex art. 41, preferendo il sistema delineato dall'art. 10 (doppio grado: merito + violazione di legge).
Giurisprudenza: Sez. U, Ricchiuto (n. 46898/2019)
Sez. U, n. 46898/2019 (Ricchiuto)
Fondamentale per la decisione: individua l'art. 10 come norma generale di impugnazione da estendere anche alle misure patrimoniali che ledono diritti costituzionali e autorizza, in presenza di lacune normative, l'uso dell'interpretazione analogica in bonam partem.
Giurisprudenza: Sez. 1, Lucariello (n. 36343/2022)
Sez. 1, n. 36343/2022 (Lucariello)
Esempio di orientamento contrario ritenendo il provvedimento ex art. 41 non autonomamente impugnabile per natura interlocutoria; tale orientamento è stato però escluso dalla Corte nel caso concreto.
Giurisprudenza: Sez. 1, Sanicola (n. 6340/2020)
Sez. 1, n. 6340/2020 (Sanicola)
Orientamento che ipotizzava impugnabilità ex art. 111, comma 7 Cost. per sola violazione di legge; la Corte ha ritenuto più coerente il sistema dell'art. 10 e del doppio grado.
Giurisprudenza: Sez. 1, Piccirillo (n. 20161/2022) e Sez. 2, Spada (n. 28922/2020)
Sez. 1, n. 20161/2022 (Piccirillo); Sez. 2, n. 28922/2020 (Spada)
Orientamenti favorevoli all'impugnabilità dei provvedimenti ex art. 41 avanti alla Corte d'appello (merito) e quindi coerenti con la decisione adottata dalla Corte nella presente sentenza.
Massime di principio
- Il provvedimento di messa in liquidazione ex art. 41 d.lgs. n. 159/2011 è impugnabile davanti alla Corte d'appello anche nel merito: va garantito il doppio grado di giudizio (primo di merito, secondo per sola violazione di legge).
- L'art. 10 d.lgs. n. 159/2011 va considerata norma generale di impugnazione applicabile, per interpretazione estensiva/analogica in bonam partem, anche ai provvedimenti patrimoniali che ledono diritti costituzionali (proprietà, libertà di iniziativa economica).
- L'assenza di menzione espressa in art. 27 non impedisce l'impugnabilità di provvedimenti particolarmente lesivi: la tassatività dei rimedi non può tradursi in una perdita di tutela costituzionale quando le misure incidono in modo definitivo sui diritti patrimoniali.
- In presenza di depositi tardivi (es. osservazioni dell'amministratore giudiziario), la parte che si ritiene pregiudicata deve tempestivamente sollevare l'eccezione, domandare la rimessione dell'udienza o l'ammissione alle dovute controdeduzioni; tali vizi possono restare rilevanti ma possono risultare assorbiti se la Corte decide su questioni di rango superiore (es.: impugnabilità).
- Quando la gestione societaria è affidata all'amministratore giudiziario in pendenza di sequestro/assoggettamento a misure di prevenzione, i soci possono tutelare i propri interessi impugnando i provvedimenti del Tribunale che autorizzano la cessazione o la liquidazione, poiché tali provvedimenti incidono direttamente sui loro diritti patrimoniali.
- Se una Corte territoriale dichiara inammissibile un appello sulla base di una lettura restrittiva delle norme di impugnazione, è possibile ricorrere in Cassazione richiamando le Sezioni Unite (es. Ricchiuto) per ottenere un'interpretazione estensiva che garantisca il rimedio di merito.
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