Ordinanza n. 22/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione ed adozione di misure cautelari urgenti: a - del provvedimento, in data 11.12.2025, con il quale il Responsabile del Settore Sportello Unico Attività Produttive e Mercati del Comune di Salerno ha disposto la “cessazione ad horas della attività di sala giochi pubblica in via Picentino 23 (via Scavate Case Rosse)”; b - del provvedimento in data 11.12.2025 con il quale il Responsabile del Settore Sportello Unico Attività Produttive e Mercati del Comune di Salerno ha disposto la “Cessazione ad horas dell'attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande all'interno della Sala Giochi pubblica in via Picentino 23 (via Scavate Case Rosse)”; c - del provvedimento del Comune di Salerno prot. n. 271902 del 4.11.2025, di avvio del procedimento di chiusura; d - ove e per quanto occorra, del provvedimento del settore SUAP e Mercati di Salerno del 12.12.2025 di invito alla conformazione della documentazione; e - ove occorra, del provvedimento dell'Area Tecnica SUAP di Salerno prot. n. 0287457/2025 del 20.11.2025, con cui è stata disposta la sospensione del procedimento di permesso di costruire in sanatoria della società ricorrente ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 380/2001; f - ove e per quanto occorra, del provvedimento del Consorzio ASI di Salerno n. 258377 del 20.10.2025; g - ove e per quanto occorra, del provvedimento del Comune di Salerno n. 257543 del 17.10.2025 di declaratoria di irricevibilità della SCIA in sanatoria della società ricorrente del 16.10.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti comunali dell’11 dicembre 2025 di cessazione ad horas dell’attività di sala giochi e dell’attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande, unitamente agli atti presupposti relativi all’avvio del procedimento di chiusura e ai procedimenti di regolarizzazione edilizia e insediamento nell’area industriale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa esercente)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione e l’adozione di misure cautelari urgenti, i provvedimenti con cui il Comune di Salerno ha disposto la cessazione ad horas dell’attività di sala giochi pubblica e dell’attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande esercitate in un immobile sito in Salerno, nonché gli atti presupposti e connessi relativi all’avvio del procedimento di chiusura, alla conformazione della documentazione, alla sospensione del procedimento di permesso di costruire in sanatoria, al nulla-osta dell’area industriale e alla declaratoria di irricevibilità di una SCIA in sanatoria. Dal testo dell’ordinanza non emerge la puntuale articolazione dei motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Ai fini cautelari, la società ha rappresentato che, dopo la notificazione del ricorso, erano state acquisite le valutazioni dell’ARPAC sulla compatibilità dell’attività con i limiti di legge posti a tutela della salute e il parere di compatibilità elettromagnetica per il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile da industriale/produttiva a terziaria/commerciale. Sono inoltre pendenti procedimenti di regolarizzazione, avviati con istanza di permesso di costruire in sanatoria, comprensiva del cambio di destinazione d’uso, e con domanda di nulla-osta all’insediamento presso il Consorzio ASI.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso i provvedimenti dell’11 dicembre 2025 che disponevano la cessazione ad horas delle attività. La decisione è fondata, allo stato della cognizione cautelare, sulla gravità del periculum in mora e sull’irreversibilità degli effetti derivanti dalla cessazione dell’attività imprenditoriale. Il Collegio ha valorizzato anche la complessità delle questioni da esaminare, le sopravvenute valutazioni dell’ARPAC e il parere di compatibilità elettromagnetica, nonché la pendenza dei procedimenti di regolarizzazione edilizia e di insediamento presso il Consorzio ASI. Il giudice ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 3 novembre 2026, riservando quindi a tale sede l’esame definitivo delle questioni. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
La norma è richiamata in relazione al procedimento di permesso di costruire in sanatoria, comprendente anche il cambio di destinazione d’uso dell’immobile; l’ordinanza non ne offre una compiuta interpretazione.
art. 55 c.p.a.
Il giudice ha accolto la tutela cautelare in ragione, in particolare, della gravità del periculum in mora e dell’irreversibilità degli effetti della cessazione dell’attività, fissando contestualmente l’udienza pubblica per la decisione di merito ai sensi del comma 11.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo che impone la cessazione immediata di un’attività imprenditoriale può essere disposta quando la misura produca effetti potenzialmente irreversibili e risulti pertanto grave il periculum in mora, ferma la necessità di un successivo esame pieno delle questioni nel merito.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la pendenza di procedimenti di regolarizzazione edilizia e amministrativa e la sopravvenuta acquisizione di valutazioni tecniche favorevoli possono assumere rilievo nella verifica dell’opportunità di mantenere temporaneamente l’attività nelle more della definizione del giudizio.
- Quando la controversia presenta questioni fattuali complesse che richiedono un esame approfondito, il giudice può accordare la tutela cautelare interinale sulla base del periculum in mora e rinviare la valutazione definitiva della legittimità degli atti all’udienza di merito.
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