Sentenza n. 1083/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 410/2024, pubblicata il 28.11.2024 ,emessa dal Tribunale Ordinario di Cremona - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 321/2024, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cremona, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale ordinario di Cremona n. 410/2024, pubblicata il 28 novembre 2024, notificata al Ministero il 12 febbraio 2025 e non impugnata nel termine previsto dall'art. 327 c.p.c., era passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a ottenere la carta elettronica del docente, o altro strumento equipollente, per tre anni scolastici, per complessivi 1.500 euro. La ricorrente ha inoltre dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, senza che il Ministero avesse rilasciato la carta o accreditato le somme dovute. Ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione del giudicato entro un termine, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha contestato l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'ottemperanza previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. 669/1996: la sentenza civile era passata in giudicato, il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e il Ministero non aveva eseguito il comando giudiziale. Il Collegio ha precisato che, dopo le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia all'art. 475 c.p.c. e all'art. 115 c.p.a., l'apposizione della formula esecutiva non è più necessaria ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante il rilascio della carta del docente o strumento equipollente e l'accredito delle somme dovute. In caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari competenti, entro i successivi 90 giorni; il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto interno all'Amministrazione debitrice. Il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora: se il Ministero non adempirà entro il termine di 90 giorni, dovrà corrispondere alla ricorrente, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza, una somma pari agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto. Il commissario dovrà calcolare d'ufficio e disporre il pagamento della penalità insieme al debito principale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali eseguibili.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
È individuato dal giudice come fondamento dell'azione di ottemperanza relativa a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di impartire ordini all'Amministrazione, nominare un commissario ad acta e applicare penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la penalità deve assolvere insieme una funzione sollecitatoria e sanzionatoria.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme di denaro; consente inoltre il ricorso al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio.
art. 475 c.p.c.
A seguito delle modifiche della riforma Cartabia, la formula esecutiva non è più necessaria ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
art. 327 c.p.c.
Il mancato appello entro il termine lungo ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza civile azionata in ottemperanza.
art. 115 c.p.a.
Nel testo vigente dopo la riforma Cartabia, non richiede l'apposizione della formula esecutiva per l'accesso al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, il termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 è decorso e l'amministrazione obbligata non ha eseguito il comando giudiziale.
- Dopo la riforma Cartabia, l'apposizione della formula esecutiva non costituisce una condizione necessaria per l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza; è sufficiente la sussistenza del giudicato e degli ulteriori presupposti dell'azione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine perentorio per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta incaricato dell'esecuzione sostitutiva in caso di persistente inerzia.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere strutturata con una funzione prevalentemente sollecitatoria, assegnando un termine di adempimento con effetto liberatorio e rendendo retroattiva la sanzione economica in caso di superamento del termine.
- L'incapienza dei capitoli di bilancio non impedisce l'esecuzione di un giudicato comportante il pagamento di somme dovute da un'amministrazione statale, potendo il commissario ricorrere, nei casi previsti, al pagamento in conto sospeso.
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