Cassazione Penale, Sentenza n. 06310/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di appello di Catania (che aveva assolto l'imputata dai delitti di cui agli artt. 595, capo b, e 612, capo c, e aveva dichiarato il non doversi procedere per l'art. 660 cod. pen. per difetto della condizione di procedibilità), deducendo: (1) errore di applicazione della legge penale perché la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta anteriormente, invece di assolvere nel merito; (2) vizio di motivazione per aver valutato in modo parziale le fonti di prova (avendo, secondo il ricorrente, la Corte appoggiato la decisione su una sola testimonianza e trascurato le dichiarazioni della persona offesa e di altri testi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto che non fosse necessaria la rimessione alle Sezioni Unite sul tema dell'ammissibilità del ricorso del pubblico ministero contro una assoluzione per reato ormai prescritto, perché il ricorso sarebbe comunque inammissibile. Sul merito delle censure: (a) la Corte ha confermato che l'assoluzione della Corte d'appello è fondata sulla completa insussistenza di un elemento oggettivo del reato (la comunicazione con piu' persone nel caso di diffamazione), e non su mera insufficienza probatoria; (b) le doglianze del Procuratore relative alla motivazione sono state considerate ricadenti nella valutazione di fatto e non evidenziano violazioni di legge o travisamenti della prova, sicché non potevano essere sindacate in cassazione. Di conseguenza il ricorso è inammissibile e rimangono ferme le statuizioni favorevoli all'imputata.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen. (diffamazione)
La Corte territoriale ha ritenuto insussistente l'elemento oggettivo relativo alla comunicazione a più persone, elemento richiesto per la fattispecie contestata al capo b; perciò è stata pronunciata l'assoluzione per inesistenza dell'elemento oggettivo.
art. 612 cod. pen. (minacce)
La Corte d'appello ha ritenuto che le prove non comprovassero la sussistenza del reato contestato al capo c e ha assolto l'imputata perché il fatto non sussiste; la Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di sindacare in cassazione una rivalutazione puramente probatoria.
art. 660 cod. pen.
Riguardava un capo per il quale in primo grado era stato dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione o difetto di procedibilità; la Corte d'appello ha confermato il non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 182/2021
Richiama il principio secondo cui, in appello, anche se è intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione, il giudice deve comunque valutare la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito quando è presente la parte civile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione che riguarda reati ormai prescritti è oggetto di contrasto giurisprudenziale: alcune sezioni ritengono il ricorso ammissibile per interesse all'errata applicazione della legge, altre lo ritengono inammissibile per mancanza di interesse pratico. In ogni caso la Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso se le censure sono di fatto o prive di rilevanza giuridica.
- Se la Corte di merito decide l'assoluzione perché manca un elemento oggettivo del reato (es. la comunicazione a più persone nella diffamazione), tale decisione è diversa dalla semplice constatazione della prescrizione ed è meno esposta al sindacato in cassazione, che non può rimettere in discussione la valutazione probatoria dei fatti.
- Quando è presente la parte civile, il giudice d'appello non può limitarsi ad accertare l'estinzione del reato per prescrizione senza valutare, comunque, i presupposti per l'assoluzione nel merito (richiamo a Corte Cost. n.182/2021). Pertanto in appello il giudice deve svolgere un esame motivato anche in presenza di cause estintive.
- Le censure che mirano a una rivalutazione delle fonti di prova o a contestare fatti e valutazioni dei giudici di merito sono generalmente inammissibili in Cassazione, salvo che non emergano specifiche questioni di diritto o travisamenti della prova chiaramente dimostrabili nel testo della sentenza impugnata.
- In situazioni analoghe, il pubblico ministero che voglia impugnare un'assoluzione dovrebbe (quando possibile) inquadrare le doglianze come questioni di diritto o di illogicità motivazionale ben circostanziate, evitando censure generiche di merito, e valutare preventivamente la questione dell'interesse all'impugnazione quando il reato è già estinto per prescrizione.
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