Cassazione Penale, Sentenza n. 19601/2026 del 28/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con le sentenze del 05/10/2017 (definitiva 10/01/2018) e del 07/06/2023 (definitiva 07/02/2025). Il ricorrente deduce violazione degli artt. 164 e 168 cod. pen.: sostiene che la condanna del 07/06/2023 era stata dichiarata condizionalmente sospesa e quindi non poteva determinare la revoca della sospensione anteriore (art.164, ultimo comma); contesta inoltre che, prima di revocare la sospensione del 07/06/2023 per la presenza di una condanna intermedia, il giudice dell'esecuzione non abbia verificato se il giudice della cognizione fosse a conoscenza dell'ostatività alla concessione del beneficio.
La decisione
La Corte ha parzialmente accolto il ricorso. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Napoli, giudice dell'esecuzione, per un nuovo esame complessivo. In particolare: (i) ha rilevato che il Tribunale dell'esecuzione aveva errato nella lettura del certificato del casellario, non avendo riconosciuto che la sentenza del 24/01/2017 (definitiva il 20/10/2021) aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale; pertanto la sentenza del 07/06/2023 deve essere considerata alla luce di una precedente condanna e, per talune valutazioni, non consente automaticamente la revoca obbligatoria della sospensione del 05/10/2017 salvo le ipotesi previste dall'art.168. (ii) Ha confermato che la revoca della sospensione relativa alla sentenza del 24/01/2017 è legittima di diritto con riferimento alla sentenza del 07/06/2023 perché la pena cumulata supera il limite dell'art.163 cod. pen. (revoca ai sensi dell'art.168, comma 1, n.2). (iii) Ha invece ritenuto illegittima, al momento, la revoca della sospensione concessa con la sentenza del 07/06/2023 perché il giudice dell'esecuzione non ha dato prova di aver verificato, acquisendo il fascicolo del giudizio, se il giudice della cognizione fosse a conoscenza delle cause ostative: la revoca non di diritto richiede tale verifica. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata e la materia rimandata per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
Regola le ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena. La Corte distingue tra revoca di diritto (es. comma 1, n.1 per delitto commesso nel biennio successivo alla definitiva concessione; n.2 per pene cumulative eccedenti i limiti di cui all'art.163) e revoca non di diritto, applicando le relative conseguenze nella vicenda concreta.
art. 164 cod. pen.
Disciplina la reiterazione della sospensione condizionale (ultimo comma) e le cause ostative (quarto comma). La Corte precisa che la possibilità di una seconda concessione dipende dal confronto tra le pene cumulabili; inoltre la violazione delle norme di ostatività può essere rilevata in sede esecutiva se il giudice della cognizione non era a conoscenza delle cause ostative.
art. 163 cod. pen.
Fissa il limite massimo di pena che consente la concessione della sospensione condizionale. La Corte utilizza tale parametro per verificare se le pene cumulabili superano il limite e quindi per determinare la revoca obbligatoria ai sensi dell'art.168, comma 1, n.2.
art. 671, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione di richiamare le cause di revoca previste dall'art.168, terzo comma, in caso di sospensione concessa in violazione di art.164; la Corte richiama questo dispositivo per giustificare il potere del giudice dell'esecuzione di intervenire quando il beneficio è stato accordato in violazione delle norme sostanziali.
Massime di principio
- Verificare sempre il casellario e il fascicolo dei giudizi anteriori: l'esistenza o meno del beneficio della sospensione nelle condanne intermedie è decisiva per valutare la legittimità di successive concessioni o revoche.
- Distinguere tra revoca 'di diritto' (automaticamente prevista dall'art.168 in specifiche ipotesi) e revoca 'non di diritto' (che richiede valutazioni e il controllo se il giudice della cognizione fosse a conoscenza delle cause ostative): per le seconde il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo e verificare la conoscenza documentale.
- La reiterazione della sospensione è ammessa solo se la nuova condanna, cumulata con la precedente rilevante, non supera il limite dell'art.163; inoltre la presenza di condanne intermedie può escludere la possibilità di una nuova concessione.
- Se la sospensione è stata concessa in violazione di norme ostative ignote al giudice di primo grado, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio purché accerti che il giudice della cognizione non aveva conoscenza documentale dell'ostatività.
- La corretta qualificazione cronologica delle condanne (quale sia la 'seconda' o la 'terza' condanna) è fondamentale perché influenza la cumulabilità delle pene e l'applicabilità delle cause ostative e delle revoche.
- In sede esecutiva è possibile ottenere l'annullamento di ordinanze di revoca errate: il ricorso può avere successo se il giudice dell'esecuzione ha fondato la decisione su un errore materiale o su omissione di indagine documentale rilevante.
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