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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24862/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Mantova con due motivi: 1) errata qualificazione giuridica del fatto e contrasto tra la sentenza di patteggiamento e il proscioglimento dei coimputati pronunciato in rito abbreviato (si lamenta cioe' la contraddittorieta' rispetto alla pronunzia liberatoria); 2) censura dell'applicazione delle pene accessorie fallimentari, lamentando la mancata espressione della volontà degli imputati in ordine a tali pene accessorie.

La decisione

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo (contrasto con il proscioglimento in rito abbreviato) la Corte rileva che i ricorsi sono proposti per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. e quindi inammissibili; la questione del proscioglimento dei coimputati non rientra tra i motivi ammessi ed eventuali conflitti tra giudicati possono essere dedotti solo in sede di revisione, se ricorrono i presupposti di legge. Sul secondo motivo, la Corte conferma l'applicazione delle pene accessorie fallimentari: in caso di patteggiamento con pena detentiva superiore a due anni le pene accessorie obbligatorie si applicano comunque, anche se non menzionate nell'accordo, e il giudice ha motivato la loro concreta irrogazione in relazione alla gravità delle condotte. La Corte, inoltre, osserva che l'omessa applicazione di una pena accessoria integra violazione di legge e sarebbe impugnabile dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore generale ai sensi dell'art. 608 c.p.p. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 4.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Indica il rito del patteggiamento (accordo sulle pene). La sentenza impugnata e' una sentenza pronunciata ai sensi di questa norma.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p. (introdotto con legge 23/6/2017, n.103)

    art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n. 103

    Limita i motivi di ricorso in Cassazione contro le sentenze di patteggiamento ai profili relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; non comprende la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma sul proscioglimento: la Corte osserva che l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento non è fra i motivi ammessi di ricorso avverso il patteggiamento; l'assoluzione dei coimputati potrà essere rilevata eventualmente in sede di revisione se ricorrono le condizioni di legge.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, Sentenza n. 28905 del 11/06/2019

    Sez. 4 , Sentenza n. 28905 del 11/06/2019 (Rv. 276374)

    Principio consolidato: quando il patteggiamento riguarda una pena detentiva superiore a due anni, le pene accessorie fallimentari obbligatorie devono essere applicate anche se non richiamate nell'accordo tra le parti.

  • art. 608 c.p.p.

    L'omessa applicazione di una pena accessoria integra violazione di legge e la relativa sentenza è impugnabile per cassazione dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore generale a norma di questa disposizione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; questioni estranee a tali motivi sono inammissibili.
  • Il contrasto tra una sentenza di patteggiamento e un proscioglimento/assoluzione ottenuti da altri imputati in riti diversi non rende automaticamente ammissibile il ricorso per cassazione contro il patteggiamento; il conflitto tra giudicati può trovare rimedio principalmente tramite la revisione, se sussistono i presupposti di legge.
  • Le pene accessorie previste dalla legge per reati fallimentari sono obbligatorie quando la pena detentiva concordata supera la soglia di due anni: la mancata menzione nell'accordo non impedisce la loro applicazione da parte del giudice.
  • L'omessa applicazione di una pena accessoria costituisce vizio di legge che può essere impugnato dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 608 c.p.p.; pertanto la Procura può far valere tale omissione in cassazione.
  • Per evitare contestazioni successive, nelle negoziazioni di patteggiamento è opportuno affrontare esplicitamente la questione delle pene accessorie e prevederne la disciplina nell'accordo, pur tenendo conto che alcune pene sono inderogabilmente imposte dalla legge.

Testo integrale

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