Cassazione Penale, Sentenza n. 24862/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Mantova con due motivi: 1) errata qualificazione giuridica del fatto e contrasto tra la sentenza di patteggiamento e il proscioglimento dei coimputati pronunciato in rito abbreviato (si lamenta cioe' la contraddittorieta' rispetto alla pronunzia liberatoria); 2) censura dell'applicazione delle pene accessorie fallimentari, lamentando la mancata espressione della volontà degli imputati in ordine a tali pene accessorie.
La decisione
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo (contrasto con il proscioglimento in rito abbreviato) la Corte rileva che i ricorsi sono proposti per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. e quindi inammissibili; la questione del proscioglimento dei coimputati non rientra tra i motivi ammessi ed eventuali conflitti tra giudicati possono essere dedotti solo in sede di revisione, se ricorrono i presupposti di legge. Sul secondo motivo, la Corte conferma l'applicazione delle pene accessorie fallimentari: in caso di patteggiamento con pena detentiva superiore a due anni le pene accessorie obbligatorie si applicano comunque, anche se non menzionate nell'accordo, e il giudice ha motivato la loro concreta irrogazione in relazione alla gravità delle condotte. La Corte, inoltre, osserva che l'omessa applicazione di una pena accessoria integra violazione di legge e sarebbe impugnabile dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore generale ai sensi dell'art. 608 c.p.p. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 4.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Indica il rito del patteggiamento (accordo sulle pene). La sentenza impugnata e' una sentenza pronunciata ai sensi di questa norma.
art. 448, comma 2-bis c.p.p. (introdotto con legge 23/6/2017, n.103)
art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n. 103
Limita i motivi di ricorso in Cassazione contro le sentenze di patteggiamento ai profili relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; non comprende la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
art. 129 c.p.p.
Norma sul proscioglimento: la Corte osserva che l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento non è fra i motivi ammessi di ricorso avverso il patteggiamento; l'assoluzione dei coimputati potrà essere rilevata eventualmente in sede di revisione se ricorrono le condizioni di legge.
Giurisprudenza: Sez. 4, Sentenza n. 28905 del 11/06/2019
Sez. 4 , Sentenza n. 28905 del 11/06/2019 (Rv. 276374)
Principio consolidato: quando il patteggiamento riguarda una pena detentiva superiore a due anni, le pene accessorie fallimentari obbligatorie devono essere applicate anche se non richiamate nell'accordo tra le parti.
art. 608 c.p.p.
L'omessa applicazione di una pena accessoria integra violazione di legge e la relativa sentenza è impugnabile per cassazione dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore generale a norma di questa disposizione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; questioni estranee a tali motivi sono inammissibili.
- Il contrasto tra una sentenza di patteggiamento e un proscioglimento/assoluzione ottenuti da altri imputati in riti diversi non rende automaticamente ammissibile il ricorso per cassazione contro il patteggiamento; il conflitto tra giudicati può trovare rimedio principalmente tramite la revisione, se sussistono i presupposti di legge.
- Le pene accessorie previste dalla legge per reati fallimentari sono obbligatorie quando la pena detentiva concordata supera la soglia di due anni: la mancata menzione nell'accordo non impedisce la loro applicazione da parte del giudice.
- L'omessa applicazione di una pena accessoria costituisce vizio di legge che può essere impugnato dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 608 c.p.p.; pertanto la Procura può far valere tale omissione in cassazione.
- Per evitare contestazioni successive, nelle negoziazioni di patteggiamento è opportuno affrontare esplicitamente la questione delle pene accessorie e prevederne la disciplina nell'accordo, pur tenendo conto che alcune pene sono inderogabilmente imposte dalla legge.
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