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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25092/2022 del 22/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta da una società per ottenere il pagamento di una somma dovuta, secondo la sua prospettazione, in esecuzione di un contratto di transazione stipulato tra le parti. La controparte ha eccepito in compensazione un controcredito di importo maggiore, fondato su due fatture emesse per asserite prestazioni di consulenza e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna al pagamento della somma residua. I giudici di merito hanno accolto la domanda principale e rigettato la riconvenzionale, ritenendo non provato il credito opposto in compensazione e osservando che la mera registrazione contabile delle fatture non valeva come riconoscimento del debito. Con il ricorso per cassazione la società soccombente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1988, 2709, 2710, 2697 e 2732 c.c., sostenendo che l'accettazione e la contabilizzazione delle fatture da parte della controparte integrassero ricognizione di debito e prova del credito, con conseguente esonero dalla prova del rapporto fondamentale. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2722 e 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito non avesse tratto le conseguenze della mancata prova, da parte della controparte, del diverso titolo indicato in fattura rispetto a quello allegato in giudizio, o della simulazione del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la fattura è documento unilateralmente formato che, se il rapporto è contestato, non costituisce prova del credito ma al più un indizio; la mera registrazione contabile non integra di per sé una confessione o una ricognizione di debito, soprattutto se seguita da contestazione espressa. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che, esclusa la ricognizione di debito, rimaneva fermo l'onere della prova a carico della parte che pretendeva di far valere il credito in compensazione e in riconvenzionale; la prova testimoniale e gli altri elementi sono stati correttamente valutati dal giudice di merito per concludere nel senso della mancata dimostrazione del titolo del credito. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    nella formulazione anteriore alla modifica di cui all’art. 45, comma 9, lett. A, della l. n. 69/2009

    per i giudizi iniziati prima della riforma era necessaria la procura notarile; la procura apposta in calce alla memoria era quindi inidonea

  • art. 1988 c.c.

    la ricognizione di debito richiede un comportamento o dichiarazione idonea a impegnare il soggetto; la mera registrazione di fatture non la integra

  • art. 2709 c.c.

    i dati contabili possono valere come elementi di prova nei rapporti tra imprenditori, ma non come prova legale del credito contestato

  • art. 2710 c.c.

    le scritture contabili fanno prova nei rapporti tra imprenditori secondo il loro valore tipico, ma non superano la contestazione del rapporto dedotto

  • art. 2697 c.c.

    chi fa valere il credito deve provarne i fatti costitutivi; la mancata prova del titolo comporta il rigetto della pretesa

  • art. 2732 c.c.

    non opera un effetto confessorio in mancanza di una vera confessione suscettibile di revoca o contestazione

  • art. 2722 c.c.

    richiamato per sostenere la rilevanza della prova del diverso titolo allegato; la Corte ne esclude l'utilizzo per ribaltare l'onere probatorio in assenza di confessione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per la memoria depositata in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • La fattura commerciale è un documento a formazione unilaterale: se il rapporto sottostante è contestato, non vale di per sé come prova piena del credito, ma solo come elemento indiziario.
  • La mera registrazione contabile di una fattura o la sua appostazione a bilancio non equivalgono automaticamente a ricognizione di debito o confessione del credito vantato dal soggetto emittente.
  • Per attribuire efficacia confessorio-ricognitiva a una condotta concludente è necessario un comportamento univoco e incompatibile con la contestazione del credito; in difetto, permane la necessità di provare il rapporto fondamentale.
  • Quando la ricognizione di debito non sia provata, resta fermo l'onere della parte che agisce in via principale o riconvenzionale di dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito.
  • La prova testimoniale e gli altri elementi istruttori possono essere liberamente valutati dal giudice di merito insieme al complesso del materiale probatorio, senza che la mera contabilità dell'altra parte renda incontestabile il titolo dedotto.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoProveRicorso per cassazione
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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