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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1215

Regolamento (UE) 2025/1215 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda i requisiti per le operazioni di finanziamento tramite titoli nell’ambito del coefficiente netto di finanziamento stabile, (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32025R1215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul quadro NSFR del regolamento (UE) n. 575/2013 per confermare in via permanente gli attuali fattori di finanziamento stabile relativi a determinate operazioni di finanziamento tramite titoli e alle operazioni non garantite con clienti finanziari di durata inferiore a sei mesi. La scelta evita l’innalzamento previsto per il 28 giugno 2025, ritenuto potenzialmente pregiudizievole per la liquidità dei mercati delle garanzie reali, in particolare dei titoli sovrani, e per la competitività dei mercati dell’Unione. Il regolamento rafforza inoltre il ruolo di monitoraggio dell’ABE, che dovrà riferire periodicamente alla Commissione sull’adeguatezza del requisito.

Modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per rendere permanenti i fattori di finanziamento stabile applicabili alle operazioni di finanziamento tramite titoli e alle operazioni non garantite con clienti finanziari con durata residua inferiore a sei mesi, nell’ambito del coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR).

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi e, più in generale, ai soggetti soggetti ai requisiti prudenziali del regolamento (UE) n. 575/2013, limitatamente al trattamento NSFR delle operazioni di finanziamento tramite titoli e delle operazioni non garantite con clienti finanziari quando la durata residua è inferiore a sei mesi. Incide sul calcolo del finanziamento stabile richiesto e sul monitoraggio da parte dell’ABE; rileva in particolare per operazioni garantite da attività, incluse obbligazioni sovrane e societarie. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 29 giugno 2025. Restano esclusi profili non toccati dalla modifica, poiché il regolamento interviene solo sull’articolo 510 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti NSFR per le operazioni di finanziamento tramite titoli

Il regolamento interviene sul quadro prudenziale del coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013, con l’obiettivo di rendere permanenti gli attuali fattori di finanziamento stabile applicabili ad alcune operazioni di finanziamento tramite titoli e alle operazioni non garantite con clienti finanziari aventi durata residua inferiore a sei mesi. La ratio è evitare l’innalzamento programmato al 28 giugno 2025, ritenuto idoneo a creare effetti indesiderati sulla liquidità dei mercati delle garanzie reali, sui mercati del debito sovrano e sulla competitività dei mercati finanziari dell’Unione.

Contesto e finalità della modifica

Il considerando richiama che il requisito NSFR, introdotto dal regolamento (UE) 2019/876 e applicabile dal 28 giugno 2021, mira a garantire che gli enti creditizi dispongano di finanziamenti stabili sufficienti su un orizzonte di un anno. Tuttavia, per le operazioni di finanziamento tramite titoli e per le operazioni non garantite con clienti finanziari di breve durata, il diritto vigente prevedeva un aumento dei fattori di finanziamento stabile richiesto dal 28 giugno 2025. Tale aumento è stato differito per consentire un adattamento graduale e per valutare l’adeguatezza della calibrazione prudenziale.

Ragioni della scelta legislativa

Il legislatore unionale evidenzia che la relazione dell’ABE del 16 gennaio 2024 ha rilevato un impatto trascurabile sui livelli NSFR degli enti creditizi, ma non ha esaminato in modo completo gli effetti sistemici sulla liquidità dei mercati del debito sovrano e sui mercati delle obbligazioni sovrane. Poiché la maggior parte delle operazioni di finanziamento tramite titoli è garantita da strumenti di debito sovrano, un aumento del finanziamento stabile richiesto potrebbe ridurre la liquidità di mercato, generare costi aggiuntivi per gli Stati membri e alterare la trasmissione della politica monetaria. Si aggiunge inoltre un profilo di concorrenza internazionale: altre giurisdizioni aderenti al CBVB mantengono livelli di fattore analoghi a quelli vigenti nell’Unione, sicché l’innalzamento avrebbe creato una disparità a sfavore dei mercati dell’Unione.

Modifica dell’articolo 510 del regolamento (UE) n. 575/2013

L’articolo 1 modifica l’articolo 510 del regolamento (UE) n. 575/2013. La novella riscrive il paragrafo 6, precisando che l’ABE deve controllare l’ammontare del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento connesso:

  • alle operazioni di finanziamento tramite titoli, incluse le attività ricevute o cedute in tali operazioni;
  • alle operazioni non garantite con clienti finanziari, quando la durata residua è inferiore a sei mesi.

La relazione dell’ABE deve essere trasmessa alla Commissione entro il 31 gennaio 2029 e, successivamente, ogni cinque anni. Nella valutazione devono essere considerati, almeno, l’adeguatezza del trattamento asimmetrico tra passività e attività brevi con clienti finanziari e l’impatto di eventuali fattori di finanziamento più alti o più bassi sulla struttura dei prezzi e sulla liquidità di mercato delle garanzie, in particolare delle obbligazioni sovrane e societarie.

Soppressione della disciplina transitoria

Sono soppressi i paragrafi 7 e 8 dell’articolo 510. In termini pratici, viene eliminata la previsione che avrebbe portato all’innalzamento dei fattori di finanziamento stabile richiesto per le operazioni considerate, consolidando invece in modo definitivo il trattamento prudenziale vigente al momento dell’intervento normativo.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 29 giugno 2025. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Conferma dei fattori di finanziamento stabile per operazioni brevi

Viene modificato l’articolo 510 del regolamento (UE) n. 575/2013 per mantenere definitivamente gli attuali fattori di finanziamento stabile richiesto per le operazioni di finanziamento tramite titoli e per le operazioni non garantite con clienti finanziari con durata residua inferiore a sei mesi. Il regolamento evita così l’innalzamento che, in base al previgente articolo 510, paragrafo 8, avrebbe dovuto applicarsi dal 28 giugno 2025.

Nuovo monitoraggio periodico dell’ABE

L’articolo 510, paragrafo 6, è riscritto prevedendo che l’ABE controlli l’ammontare del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento connesso alle operazioni di finanziamento tramite titoli, comprese le attività ricevute o cedute, e alle operazioni non garantite con clienti finanziari con durata residua inferiore a sei mesi. L’ABE deve presentare alla Commissione una relazione entro il 31 gennaio 2029 e successivamente ogni cinque anni.

Criteri di valutazione della relazione ABE

La relazione dell’ABE deve considerare, tenendo conto degli sviluppi internazionali e del trattamento di operazioni analoghe in altre giurisdizioni, almeno: l’adeguatezza del trattamento asimmetrico tra passività e attività con durata residua inferiore a sei mesi fornite o effettuate con clienti finanziari; e l’impatto di fattori di finanziamento stabile richiesto superiori o inferiori sulla struttura del prezzo delle operazioni e sulla liquidità di mercato delle attività ricevute in garanzia, in particolare obbligazioni sovrane e societarie.

Abrogazione dei paragrafi 7 e 8 dell’articolo 510

Sono soppressi i paragrafi 7 e 8 dell’articolo 510 del regolamento (UE) n. 575/2013, con conseguente eliminazione della disciplina transitoria che conduceva all’innalzamento dei fattori di finanziamento stabile al 28 giugno 2025.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 29 giugno 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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