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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1227

Regolamento (UE) 2025/1227 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, sulla modifica dei dazi doganali applicabili alle importazioni di determinate merci originarie della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportate da tali paesi

Normativa europea32025R1227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce dazi doganali supplementari e incrementi progressivi sui dazi all’importazione per determinate merci agricole e concimi provenienti dalla Federazione russa o dalla Repubblica di Bielorussia, al fine di ridurre la dipendenza economica dell’Unione e prevenire distorsioni del mercato. Per alcuni prodotti agricoli è previsto un dazio aggiuntivo ad valorem del 50%, mentre per i concimi indicati nell’allegato II si applicano aliquote miste, con aumento progressivo degli importi specifici fino al 2028 e meccanismi di salvaguardia legati ai volumi importati e all’andamento dei prezzi. Il testo attribuisce inoltre alla Commissione poteri di monitoraggio e di esecuzione tramite il comitato del codice doganale.

Modifica dei dazi doganali applicabili alle importazioni nell’Unione di determinate merci originarie della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia, con particolare attenzione a merci agricole e concimi azotati.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di merci classificate secondo i codici NC elencati negli allegati I e II quando tali merci sono originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia, oppure sono esportate direttamente o indirettamente da tali paesi. Riguarda sia merci agricole sia concimi minerali o chimici, con esclusione di alcune voci specificamente escluse negli allegati. L’applicazione generale decorre dal giorno successivo alla pubblicazione, mentre per le merci dell’allegato I l’applicazione è differita al 20 luglio 2025; per i dazi dell’allegato II sono previste fasi temporali dal 1o luglio 2025 fino al 30 giugno 2028 e oltre.

Modifica dei dazi doganali su determinate merci originarie di روسيا e Bielorussia

Il regolamento interviene sulla tariffa doganale comune applicabile a specifiche merci agricole e a determinati concimi provenienti dalla Federazione russa o dalla Repubblica di Bielorussia, o esportati direttamente o indirettamente da tali paesi. La finalità dichiarata è ridurre la dipendenza economica dell’Unione, proteggere il mercato interno e salvaguardare la sicurezza alimentare, in un contesto di deterioramento delle relazioni con i due paesi e di rischio di perturbazioni commerciali.

Finalità e contesto politico-commerciale

Nei considerando il legislatore sottolinea che le importazioni di urea e concimi azotati dalla Federazione russa sono aumentate in modo significativo e che una dipendenza economica analoga potrebbe svilupparsi anche per le merci agricole interessate. Le misure tariffarie vengono giustificate anche per evitare dirottamenti delle esportazioni attraverso la Repubblica di Bielorussia, considerate le strette connessioni con la Federazione russa. Il regolamento richiama inoltre le eccezioni di sicurezza dell’OMC e la compatibilità della misura con l’azione esterna dell’Unione.

Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

Le misure colpiscono le importazioni nell’Unione di merci classificate nei codici NC degli allegati I e II quando siano originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia, oppure esportate direttamente o indirettamente da tali paesi. L’allegato I copre un ampio insieme di merci agricole e prodotti correlati; l’allegato II riguarda i concimi minerali o chimici azotati e altri concimi specificati, con alcune esclusioni testuali. Per le merci dell’allegato I, il regolamento esclude la possibilità di beneficiare di dazi ridotti nei contingenti tariffari quando si tratti di merci russe o bielorusse.

Dazio supplementare del 50% per le merci dell’allegato I

L’articolo 1, paragrafo 1, dispone un dazio doganale supplementare ad valorem del 50% applicabile in aggiunta alla tariffa doganale comune. La norma ha effetto sulle importazioni nell’Unione delle merci elencate nell’allegato I e mira a eliminare l’attuale trattamento paragonabile a quello riservato alle merci di altri paesi terzi beneficiari della nazione più favorita. L’applicazione a tali merci decorre dal 20 luglio 2025.

Dazi sui concimi dell’allegato II e incremento progressivo

Per i prodotti dell’allegato II il regolamento introduce un sistema misto: 6,5% ad valorem più un importo specifico per tonnellata. Per il codice NC 3102 gli importi sono 40 EUR/tonnellata dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026, 60 EUR/tonnellata dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2027, 80 EUR/tonnellata dal 1o luglio 2027 al 30 giugno 2028 e 315 EUR/tonnellata dal 1o luglio 2028. Per i codici NC 3105 indicati nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli importi sono 45, 70, 95 e 430 EUR/tonnellata nelle stesse date.

Meccanismo di soglia sui volumi importati

Il regolamento prevede un meccanismo di controllo quantitativo che attiva il livello massimo di dazio per le importazioni residue del periodo quando i volumi cumulativi raggiungono determinate soglie. Le soglie sono fissate in 2,7 milioni di tonnellate per il primo periodo annuale, 1,8 milioni per il secondo e 0,9 milioni per il terzo. In tal caso la Commissione deve intervenire entro 21 giorni e imporre il dazio corrispondente alla fase finale prevista dal regolamento.

Monitoraggio dei prezzi e possibili correttivi

Per un periodo di quattro anni a decorrere dal 21 giugno 2025 la Commissione deve monitorare i prezzi dei prodotti dell’allegato II nell’Unione. Se i prezzi superano in modo sostanziale quelli del 2024, la Commissione deve valutare la situazione e adottare le misure necessarie per rimediare all’aumento, inclusa eventualmente una proposta di sospensione temporanea dei dazi per le importazioni da paesi diversi dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia. La clausola conferma l’intento di evitare effetti sproporzionati sugli agricoltori e sui mercati agricoli dell’Unione.

Procedura di attuazione e comitologia

La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dal regolamento (UE) n. 952/2013, qualificato come comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Gli atti di esecuzione relativi alle modalità di controllo dei volumi di importazione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Le date di applicazione materiali sono tuttavia differenziate: per l’allegato I dal 20 luglio 2025, per l’allegato II secondo le scadenze progressive dal 1o luglio 2025 in avanti.

Disposizioni principali

Dazio supplementare del 50% per le merci agricole dell’allegato I

Le merci classificate nei codici NC elencati nell’allegato I, se importate nell’Unione e originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia, o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi, sono soggette a un dazio doganale supplementare ad valorem del 50%, da applicare in aggiunta alla tariffa doganale comune. Per tali merci non si applicano dazi all’importazione inferiori nell’ambito di contingenti tariffari, anche se previsti da obblighi OMC o aperti dall’Unione ad altro titolo.

Dazi progressivi sui concimi dell’allegato II

Per i prodotti dell’allegato II (concimi minerali o chimici azotati e altri concimi contenenti azoto, fosforo e potassio, con talune esclusioni) si applicano dazi all’importazione composti da una componente ad valorem del 6,5% più un importo specifico per tonnellata, crescente per tranche temporali. Per il codice NC 3102 l’importo passa da 40 EUR/tonnellata dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026, a 60 EUR/tonnellata dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2027, a 80 EUR/tonnellata dal 1o luglio 2027 al 30 giugno 2028, fino a 315 EUR/tonnellata dal 1o luglio 2028. Per i codici NC 3105 20, 3105 30, 3105 40, 3105 51, 3105 59 e 3105 90 gli importi sono rispettivamente 45, 70, 95 e 430 EUR/tonnellata nelle medesime finestre temporali.

Meccanismo di salvaguardia sui volumi importati dei concimi

Se i volumi cumulativi delle importazioni dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, raggiungono determinate soglie, la Commissione deve, entro 21 giorni, applicare alle restanti importazioni del periodo il livello di dazio corrispondente alla fase finale (punto iv) delle lettere a) o b). Le soglie sono pari a 2,7 milioni di tonnellate dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026, 1,8 milioni di tonnellate dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2027 e 0,9 milioni di tonnellate dal 1o luglio 2027 al 30 giugno 2028.

Poteri di esecuzione della Commissione e controllo dei volumi

La Commissione è autorizzata ad adottare atti di esecuzione per stabilire le modalità di controllo dei volumi di importazione rilevanti ai fini del meccanismo di cui al paragrafo 3. Tali atti sono adottati secondo la procedura consultiva prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, con assistenza del comitato del codice doganale istituito dal regolamento (UE) n. 952/2013.

Monitoraggio dei prezzi e possibili misure correttive

Per quattro anni a decorrere dal 21 giugno 2025 la Commissione deve monitorare i prezzi nell’Unione delle merci elencate nell’allegato II. Se i livelli di prezzo superano in modo sostanziale quelli del 2024, la Commissione deve valutare la situazione e adottare tutte le misure appropriate, inclusa, se del caso, una proposta di sospensione temporanea dei dazi per merci importate da e originarie di paesi diversi dalla Federazione russa o dalla Repubblica di Bielorussia.

Decorrenza e applicazione nel tempo

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le disposizioni relative alle merci dell’allegato I si applicano dal 20 luglio 2025. Le misure sui concimi dell’allegato II operano su base progressiva a partire dal 1o luglio 2025, con ulteriori scaglioni annuali fino al 1o luglio 2028.

Come è indicizzato

Materiedazi doganalipolitica commercialemercato internoagricolturasicurezza alimentare

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