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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1183

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1183 della Commissione, del 17 giugno 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Spišský šípkový lekvár (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1183 iscrive l’indicazione geografica "Spišský šípkový lekvár" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione come DOP. La Commissione rileva che la domanda, presentata dalla Slovacchia, era stata pubblicata e che non è stata presentata alcuna opposizione nei termini previsti dal regolamento (UE) 2024/1143. L’atto ha natura meramente esecutiva e produce effetti uniformi in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica "Spišský šípkový lekvár" come DOP.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’indicazione geografica "Spišský šípkový lekvár" e, più in generale, al sistema di registrazione delle indicazioni geografiche dell’Unione disciplinato dal regolamento (UE) 2024/1143. Produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile. Non contiene esclusioni o deroghe specifiche; si limita a disporre la registrazione dell’indicazione dopo il superamento della fase di opposizione.

Iscrizione dell’indicazione geografica "Spišský šípkový lekvár" (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1183 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, inserendo nel registro UE delle indicazioni geografiche il nome "Spišský šípkový lekvár" come denominazione di origine protetta. L’atto si colloca nel quadro della nuova disciplina UE sulle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché sulle specialità tradizionali garantite e sulle indicazioni facoltative di qualità.

Contesto procedurale

La Commissione richiama che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Slovacchia e ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, regime previgente in materia di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Assenza di opposizioni

Nei considerando la Commissione dà atto che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143. Tale disposizione è richiamata come applicabile alla domanda di registrazione in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento. In mancanza di opposizioni, la Commissione conclude che sussistono i presupposti per la registrazione.

Effetti giuridici della registrazione

L’articolo 1 dispone l’iscrizione di "Spišský šípkový lekvár" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. La registrazione attribuisce quindi al prodotto la tutela connessa alla qualificazione DOP nel sistema unionale.

Entrata in vigore e portata applicativa

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP "Spišský šípkový lekvár"

L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica "Spišský šípkový lekvár" come DOP nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si dà atto che la domanda, presentata dalla Slovacchia e ricevuta prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, era stata già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del previgente regolamento (UE) n. 1151/2012. Si precisa inoltre che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile in virtù dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoliqualità dei prodotti alimentariproprietà intellettuale

Testo integrale

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