Regolamento (UE) 2025/1214
Regolamento (UE) 2025/1214 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/631 al fine di introdurre ulteriore flessibilità per quanto riguarda il calcolo della conformità dei costruttori ai livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi per gli anni civili dal 2025 al 2027, (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una deroga temporanea al meccanismo ordinario di conformità ai limiti di emissione di CO2 previsti dal regolamento (UE) 2019/631. Per il triennio 2025-2027 la verifica della conformità avviene sulla base della media ponderata del periodo, con valutazione finale al termine del triennio. Viene inoltre prorogata la possibilità di concludere accordi di raggruppamento per il 2025 o il 2026 fino al 31 dicembre 2027 e viene adattata la disciplina dell’indennità per le emissioni in eccesso.
Modifica il regolamento (UE) 2019/631 introducendo una flessibilità una tantum per il calcolo della conformità dei costruttori ai target di CO2 di autovetture nuove e veicoli commerciali leggeri nuovi nel triennio 2025-2027.
Ambito di applicazione
Si applica ai costruttori di autovetture nuove e di veicoli commerciali leggeri nuovi disciplinati dal regolamento (UE) 2019/631, inclusi i costruttori membri di un raggruppamento. Riguarda il calcolo della conformità alle emissioni specifiche medie di CO2 per gli anni civili dal 2025 al 2027, nonché le regole per la costituzione dei raggruppamenti e per l’applicazione dell’indennità per le emissioni in eccesso. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica del regolamento (UE) 2019/631 per una flessibilità aggiuntiva 2025-2027
Il regolamento interviene sul sistema europeo di fissazione e controllo delle emissioni di CO2 per autovetture nuove e veicoli commerciali leggeri nuovi, disciplinato dal regolamento (UE) 2019/631. La finalità dichiarata è introdurre una flessibilità una tantum per il triennio 2025-2027, mantenendo invariati gli obiettivi di riduzione delle emissioni nel quadro del percorso dell’Unione verso il -55% al 2030 e la neutralità climatica al 2050.
Contesto e finalità della modifica
Dai considerando emerge che la modifica risponde a una richiesta dei portatori di interessi di disporre di maggiore flessibilità nel rispettare gli obiettivi di emissione nel periodo 2025-2027. Il legislatore UE sottolinea che la misura è urgente, limitata nel tempo e proporzionata, poiché consente di misurare la conformità su base triennale senza attenuare gli obiettivi di riduzione delle emissioni.
Ambito soggettivo e oggettivo
La modifica riguarda i costruttori di autovetture nuove e di veicoli commerciali leggeri nuovi soggetti al regolamento (UE) 2019/631. Essa si applica anche ai costruttori che partecipano a un raggruppamento, con regole specifiche sull’utilizzo dei valori del raggruppamento per gli anni in cui il costruttore vi ha preso parte. La disciplina opera per gli anni civili dal 2025 al 2027.
Nuova regola di calcolo della conformità per il triennio 2025-2027
L’articolo 1 del regolamento introduce nell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/631 un nuovo paragrafo 1 bis. In deroga alla disciplina ordinaria, il costruttore deve assicurare che le proprie emissioni specifiche medie di CO2 nel triennio non superino l’obiettivo specifico triennale.
Il calcolo è impostato come media ponderata del periodo:
- le emissioni specifiche medie di CO2 sono determinate come media nel triennio delle emissioni specifiche medie annue, ponderata in base al numero di veicoli di nuova immatricolazione in ciascun anno civile;
- l’obiettivo specifico per le emissioni è calcolato come media nel triennio degli obiettivi specifici annui fissati secondo l’allegato I, parte A o B, punto 6.3, oppure, se applicabile, secondo una deroga concessa ai sensi dell’articolo 10;
- quando il costruttore ha fatto parte di un raggruppamento in un dato anno civile, per quel calcolo si utilizzano i valori del raggruppamento.
La conformità di ciascun costruttore viene quindi valutata ex post al termine del triennio, e non anno per anno come nel regime ordinario.
Raggruppamenti: proroga della finestra per gli accordi
Per allineare la disciplina del raggruppamento alla nuova flessibilità, il regolamento modifica l’articolo 6, paragrafo 2. In deroga alla regola ordinaria, l’accordo per la costituzione di un raggruppamento relativo all’anno civile 2025 o 2026 può essere concluso fino al 31 dicembre 2027.
Indennità per le emissioni in eccesso
Il regolamento interviene anche sull’articolo 8, paragrafo 1. Per gli anni civili 2025-2027, la Commissione impone il pagamento dell’indennità per le emissioni in eccesso al costruttore le cui emissioni specifiche medie di CO2 nel triennio superino il corrispondente obiettivo specifico per le emissioni del periodo 2025-2027.
Entrata in vigore e efficacia diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Portata pratica per gli operatori
Per i costruttori, la novità principale è la possibilità di “spalmare” il risultato di conformità su tre anni, con una verifica finale consolidata. Per gli operatori che utilizzano il raggruppamento, la norma estende il margine temporale per formalizzare gli accordi. Per avvocati e commercialisti, il punto centrale è la necessità di ricalcolare i sistemi interni di monitoraggio CO2 su base triennale per il periodo interessato, tenendo conto sia delle eventuali partecipazioni a raggruppamenti sia delle conseguenze economiche connesse alle indennità per emissioni in eccesso.
Disposizioni principali
Flessibilità triennale 2025-2027 per la conformità dei costruttori
Inserisce all’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/631 un nuovo paragrafo 1 bis. In deroga alla regola ordinaria, per il triennio che comprende gli anni civili 2025, 2026 e 2027 il costruttore deve garantire che le sue emissioni specifiche medie di CO2 nel periodo non superino l’obiettivo specifico per le emissioni dello stesso periodo. Le emissioni specifiche medie di CO2 sono calcolate come media triennale delle emissioni specifiche medie annue, ponderata in base al numero di veicoli di nuova immatricolazione in ciascun anno. L’obiettivo specifico triennale è calcolato come media triennale degli obiettivi specifici annui determinati ai sensi dell’allegato I, parte A o B, punto 6.3, oppure della deroga ex articolo 10, anch’esso ponderato in base alle nuove immatricolazioni. Se il costruttore partecipa a un raggruppamento in uno degli anni del triennio, per quel calcolo si utilizzano i valori del raggruppamento.
Proroga per gli accordi di raggruppamento
Modifica l’articolo 6, paragrafo 2, prevedendo che, in deroga al termine ordinario, l’accordo per la costituzione di un raggruppamento relativo all’anno civile 2025 o 2026 possa essere concluso fino al 31 dicembre 2027.
Indennità per le emissioni in eccesso nel triennio
Integra l’articolo 8, paragrafo 1, stabilendo che per gli anni civili dal 2025 al 2027 la Commissione impone il pagamento dell’indennità per le emissioni in eccesso al costruttore le cui emissioni specifiche medie di CO2 nel triennio superino il relativo obiettivo specifico per le emissioni calcolato per il periodo 2025-2027.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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