Regolamento (UE) 2025/1182
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1182 della Commissione, del 17 giugno 2025, che istituisce norme dettagliate sulla riscalatura degli indici armonizzati sulla base del 2025 come periodo di riferimento comune dell’indice, a norma del regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il nuovo periodo di riferimento comune 2025 per gli indici armonizzati previsti dal regolamento (UE) 2016/792 e disciplina le modalità tecniche di riscalatura delle serie storiche già trasmesse a Eurostat. Impone agli Stati membri di calcolare e comunicare fattori di riscalatura con precisione almeno a sei decimali, fissando termini distinti per gli indici mensili e trimestrali. Eurostat utilizza tali fattori per adeguare le serie storiche complete al nuovo riferimento 2025 = 100. L’applicazione del regolamento è coordinata temporalmente con le modifiche introdotte dal regolamento delegato (UE) 2024/3159, per evitare oneri aggiuntivi non necessari.
Norme dettagliate per la riscalatura degli indici armonizzati al nuovo periodo di riferimento comune 2025, in applicazione del regolamento (UE) 2016/792.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri che producono e trasmettono alla Commissione (Eurostat) gli indici armonizzati di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) 2016/792: IPCA, IPCA-TC, indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (OOH) e indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB), nonché i relativi sottoindici e le eventuali revisioni dei dati. Ha efficacia in tutto il territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Per gli indici mensili si applica a partire dalla trasmissione dell’indice di gennaio 2026; per gli indici trimestrali a partire dal primo trimestre 2026. Restano rilevanti anche le successive revisioni relative al periodo di riferimento 2025, per le quali sono previsti obblighi aggiornati di trasmissione.
Norme dettagliate sulla riscalatura degli indici armonizzati sulla base del 2025 come periodo di riferimento comune
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1182 della Commissione attua l’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/792, che prevede l’aggiornamento decennale del periodo di riferimento comune degli indici armonizzati. La finalità è assicurare l’allineamento tecnico delle serie statistiche europee al nuovo riferimento 2025, garantendo omogeneità, comparabilità e continuità dei dati diffusi a livello dell’Unione.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (UE) 2016/792 istituisce un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione dell’IPCA, dell’IPCA-TC, dell’indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (OOH) e dell’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB). L’articolo 5, paragrafo 5, di tale regolamento fissava il 2015 come periodo di riferimento comune, mentre il paragrafo 6 impone la riscalatura ogni 10 anni a partire dal 2015. Il presente regolamento definisce quindi le regole operative per effettuare il passaggio a 2025 = 100.
Ambito oggettivo e soggettivo
Le disposizioni riguardano gli Stati membri che elaborano e trasmettono a Eurostat gli indici armonizzati e i relativi sottoindici, nonché le eventuali revisioni. Il regolamento si applica agli indici mensili e trimestrali e concerne sia i dati già trasmessi sia quelli futuri, nell’ottica di mantenere una base comune di riferimento per l’intero sistema statistico armonizzato.
Nuovo periodo di riferimento comune
L’articolo 1 stabilisce che il nuovo periodo di riferimento comune è il 2025 per tutti gli indici armonizzati interessati e per i relativi sottoindici. L’applicazione operativa decorre dalla trasmissione dell’indice di gennaio 2026 per i dati mensili e dal primo trimestre 2026 per i dati trimestrali. Ciò significa che le serie comunicate da tali momenti in avanti devono già essere espresse con base 2025 = 100.
Riscalatura delle serie storiche e fattori di conversione
L’articolo 2 disciplina la riscalatura delle serie già trasmesse. Gli Stati membri devono calcolare i fattori di riscalatura con precisione almeno a sei decimali e per ciascun indice/sottoindice interessato. La formula è riferita a un indice concatenato di tipo Laspeyres per il mese o trimestre dell’anno 2025, con base 2015 = 100, al fine di ricavare il coefficiente necessario a trasformare l’intera serie storica nel nuovo standard 2025 = 100.
Le serie storiche complete, inclusi eventuali dati riveduti, devono essere riscalate usando tali fattori. I fattori calcolati vanno trasmessi a Eurostat entro termini distinti:
- entro il 21 gennaio 2026 per gli indici mensili;
- entro il 30 aprile 2026 per gli indici trimestrali.
Eurostat utilizza i fattori ricevuti per riscalare le serie già trasmesse dagli Stati membri.
Revisioni successive al 2025
Il regolamento prevede una disciplina specifica per il caso in cui, dopo le scadenze sopra indicate, vengano effettuate revisioni degli indici armonizzati o dei sottoindici relativi a qualsiasi periodo di riferimento dell’anno 2025. In tal caso, gli Stati membri devono trasmettere a Eurostat, senza ritardi ingiustificati, i fattori di riscalatura aggiornati e le serie storiche complete rivedute sulla base di 2025 = 100. La previsione garantisce coerenza tra le revisioni statistiche e il nuovo riferimento comune.
Coordinamento temporale con il regolamento delegato (UE) 2024/3159
Nella motivazione il regolamento chiarisce che l’avvio della sua applicazione è coordinato con quello delle modifiche introdotte dal regolamento delegato (UE) 2024/3159, che ha inciso sulla compilazione dell’IPCA e dell’IPCA-TC, in particolare per la classificazione dei consumi e per l’inclusione di giochi, lotterie e scommesse. La decorrenza dal mese di riferimento di gennaio 2026 è giustificata da esigenze di efficacia in termini di costi e di contenimento degli oneri per gli Stati membri.
Entrata in vigore e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Nuovo periodo di riferimento comune 2025
Per gli indici armonizzati di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) 2016/792 e per i relativi sottoindici, il nuovo periodo di riferimento comune dell’indice è fissato nel 2025. Gli Stati membri devono applicarlo agli indici e ai sottoindici, comprese eventuali revisioni, trasmessi alla Commissione (Eurostat): per gli indici mensili a partire dall’indice di gennaio 2026; per gli indici trimestrali a partire dall’indice del primo trimestre 2026.
Calcolo e trasmissione dei fattori di riscalatura
Gli Stati membri devono calcolare, per ciascun indice armonizzato e relativo sottoindice, i fattori di riscalatura con precisione di almeno sei decimali. Tali fattori servono a riscalare le serie storiche complete al nuovo periodo di riferimento comune. I fattori devono essere trasmessi a Eurostat entro il 21 gennaio 2026 per gli indici mensili e entro il 30 aprile 2026 per quelli trimestrali.
Riscalatura delle serie storiche da parte di Eurostat
Eurostat utilizza i fattori di riscalatura trasmessi dagli Stati membri per riscalare le serie storiche complete degli indici armonizzati e dei relativi sottoindici già trasmessi in precedenza. La riscalatura riguarda anche eventuali dati riveduti.
Aggiornamento in caso di revisioni del 2025
Se, dopo i termini di trasmissione dei fattori, gli indici armonizzati o i sottoindici relativi a qualsiasi periodo di riferimento dell’anno 2025 vengono rivisti, gli Stati membri devono trasmettere senza ritardi ingiustificati a Eurostat i fattori di riscalatura aggiornati, insieme alle serie storiche complete rivedute sulla base di 2025 = 100.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’avvio operativo è coordinato con l’applicazione delle modifiche introdotte dal regolamento delegato (UE) 2024/3159, a decorrere da gennaio 2026 per la trasmissione mensile.
Come è indicizzato
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