Regolamento (UE) 2025/1233
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1233 della Commissione, del 17 giugno 2025, recante trecentoquarantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/1233 aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche per il collegamento con ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda. La modifica recepisce la cancellazione, avvenuta il 9 giugno 2025 in sede ONU, di una specifica persona fisica dall’elenco delle sanzioni del Comitato istituito dalle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015). Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002, con cancellazione di una voce relativa a un soggetto associato a ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto regolamento di esecuzione direttamente applicabile, e incide sui soggetti, gruppi ed entità iscritti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. L’effetto concreto riguarda il regime di misure restrittive di congelamento dei fondi e delle risorse economiche nei confronti delle persone ed entità associate alle organizzazioni ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda. In questo caso, il regolamento produce esclusivamente un aggiornamento dell’elenco, mediante soppressione di una persona fisica, senza introdurre nuove designazioni o ulteriori esclusioni generali.
Modifica dell’elenco sanzionatorio per ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1233 costituisce una modifica puntuale del regime sanzionatorio già previsto dal regolamento (CE) n. 881/2002. Esso aggiorna l’allegato I, che contiene l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti al congelamento di fondi e risorse economiche, in coerenza con un aggiornamento intervenuto in sede ONU.
Contesto e finalità
La Commissione richiama il fatto che l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 reca i soggetti destinatari delle misure restrittive. Considerando che il 9 giugno 2025 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito dalle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015), ha cancellato una voce dal proprio elenco a seguito di una richiesta di de-listing esaminata tramite l’ufficio del mediatore previsto dalla risoluzione 1904(2009), la Commissione ritiene necessario adeguare l’elenco europeo in modo corrispondente.
Contenuto della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, nell’allegato I, sezione "Persone fisiche", viene soppressa la voce riferita a Hajjaj Bin Fahd al Ajmi, comprensiva degli alias indicati nel testo, della data di nascita, del luogo di nascita, della nazionalità e della data di designazione originaria (15.8.2014).
Effetti pratici per gli operatori
La conseguenza operativa è la fuoriuscita del soggetto indicato dall’elenco europeo delle persone soggette a congelamento di fondi e risorse economiche. Per i professionisti, ciò comporta la necessità di aggiornare i controlli sanzionatori, le procedure di screening e gli eventuali sistemi di compliance che facciano riferimento al regolamento (CE) n. 881/2002.
Entrata in vigore e natura giuridica
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione di una voce dell’elenco "Persone fisiche".
Soppressione di una persona fisica dall’elenco sanzionatorio
Nell’allegato I è soppressa la voce relativa a Hajjaj Bin Fahd al Ajmi, con i relativi alias, data di nascita 10 agosto 1987, luogo di nascita Kuwait, nazionalità kuwaitiana e data di designazione 15.8.2014 ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 881/2002.
Ragione della modifica
La Commissione motiva l’intervento con la decisione del 9 giugno 2025 del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha depennato la medesima voce dal proprio elenco in esito a una richiesta di cancellazione presentata tramite l’ufficio del mediatore istituito dalla risoluzione 1904(2009).
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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