Cassazione Civile, Ordinanza n. 16550/2024 del 13/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
La parte ricorrente aveva stipulato nel 2005 un contratto di finanziamento decennale con rimborso a rate mensili; le somme per interessi, commissioni e spese erano state trattenute in via anticipata all'erogazione del prestito. Dopo aver estinto anticipatamente il finanziamento, aveva chiesto la restituzione delle commissioni finanziarie, delle commissioni di intermediazione e dei costi assicurativi non goduti. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda per prescrizione e infondatezza; il tribunale, in appello, aveva escluso la prescrizione e aveva condannato la società finanziatrice mandante alla restituzione di una somma limitata, ritenendo inefficace la clausola che escludeva il rimborso, ma distinguendo tra costi up front e recurring e limitando il rimborso ai soli costi ritenuti recurring. Con il ricorso per cassazione la mutuataria ha dedotto: 1) violazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., sostenendo che la clausola di mancato rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata rendeva usurario il TEG effettivo; 2) violazione dell'art. 125 TUB, contestando la limitazione del rimborso ai soli costi recurring e chiedendo il rimborso anche delle commissioni della mandataria; 3) violazione degli artt. 644 c.p. e 2055 c.c., sostenendo la responsabilità solidale della mandataria Prestitalia quale concorrente nell'usura e quale soggetto obbligato in solido alla restituzione.
La decisione
La Corte ha respinto il primo e il terzo motivo, ma ha accolto il secondo. Ha escluso che la valutazione dell'usura potesse fondarsi sull'eventuale estinzione anticipata, evento futuro e rimesso alla scelta del mutuatario, e ha ritenuto infondata la censura sulla responsabilità della mandataria perché il credito restitutorio nasce dal pagamento dell'importo non decurtato in sede di estinzione anticipata, con legittimazione passiva solo del finanziatore rappresentato. Invece ha ritenuto fondato il secondo motivo: la distinzione del tribunale tra costi up front e recurring, utilizzata per escludere il rimborso di parte delle commissioni e dei costi, è incompatibile con l'art. 125 TUB, con la disciplina eurounitaria sul credito al consumo e con l'orientamento della Corte di giustizia e della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il consumatore ha diritto a una riduzione del costo complessivo del credito in caso di adempimento anticipato, comprensiva di tutti i costi del credito, non potendosi introdurre limitazioni basate sulla loro qualificazione contabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Torino in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
art. 366, comma 1, n. 2; art. 366, comma 1, n. 6
La Corte ha escluso l'inammissibilità del ricorso perché conteneva l'esposizione sommaria dei fatti e non era richiesta la trascrizione integrale della sentenza impugnata; non erano inoltre necessarie le indicazioni documentali invocate dalla controricorrente.
art. 360-bis c.p.c.
La preclusione di inammissibilità non operava perché la decisione impugnata non era conforme alla giurisprudenza di legittimità nel punto controverso.
art. 644 c.p.
È richiamato dalla ricorrente come base della dedotta usurarietà; la Corte esclude che il superamento soglia possa derivare da un evento eventuale e rimesso alla volontà del mutuatario come l'estinzione anticipata.
art. 1815 c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità della clausola usuraria e la non debenza degli interessi; il motivo viene respinto.
art. 125 TUB
Nel testo ratione temporis applicabile impone al consumatore, in caso di adempimento anticipato, il diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito; tale riduzione non può essere limitata ai soli costi qualificati come recurring.
art. 1388 c.c.
La Corte lo richiama per affermare che, essendo la mandataria mero rappresentante del finanziatore, la legittimazione passiva alla restituzione spetta al rappresentato che ha incassato l'importo.
art. 2055 c.c.
Invocato per sostenere la responsabilità solidale della mandataria; la Corte non accoglie la tesi perché il credito restitutorio nasce dall'indebito verso il finanziatore.
art. 1341 c.c.
Richiamato per descrivere l'approvazione specifica della clausola di mancato rimborso, ma ritenuto irrilevante rispetto alla sua inefficacia per contrasto con la disciplina imperativa del credito al consumo.
art. 1342 c.c.
Richiamato unitamente all'art. 1341 c.c. per la forma contrattuale; non consente di sanare la clausola incompatibile con l'art. 125 TUB.
art. 2935 c.c.
Citato dal primo giudice nel dichiarare la prescrizione, ma la questione è stata superata in appello.
art. 2946 c.c.
Citato dal primo giudice per la prescrizione dell'azione di ripetizione; il tribunale ha escluso la prescrizione.
art. 2948 c.c.
Citato dal primo giudice per gli interessi; la decisione di appello ha riformato la statuizione sulla prescrizione.
art. 125-sexies TUB
Richiamato come disciplina successiva, non applicabile ratione temporis alla vicenda, ma utile come conferma sistematica della tutela del consumatore.
art. 33 d.lgs. 206/2005
La clausola che esclude il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata è indicata come nulla per significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi del consumatore.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per la memoria depositata in cassazione.
art. 1 Delibera CICR 9.2.2000
Richiamata per le modalità di rimborso, ma non idonea a comprimere il diritto del consumatore al rimborso dei costi.
Massime di principio
- Nel credito al consumo, il diritto del mutuatario all'estinzione anticipata comporta una riduzione del costo complessivo del credito che deve comprendere tutti i costi collegati al finanziamento, non solo quelli qualificati come recurring o espressamente rapportati alla durata del rapporto.
- La valutazione dell'usurarietà del tasso deve essere compiuta ex ante, al momento della conclusione del contratto, e non può fondarsi su eventi eventuali, successivi e rimessi alla scelta del debitore, come l'estinzione anticipata.
- Una clausola che escluda il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento è incompatibile con la disciplina imperativa di tutela del consumatore e può essere inefficace o nulla per significativo squilibrio contrattuale.
- Nel credito con operazione negoziale conclusa dal rappresentante, il credito restitutorio per somme indebitamente percepite al momento dell'estinzione anticipata spetta nei confronti del soggetto finanziatore rappresentato che ha incassato le somme, non del mero mandatario, salvo diversa partecipazione causale specificamente allegata e provata.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei gradi di merito, e il ricorrente ha l'onere di indicare in quale atto tali questioni siano state dedotte.
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